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Lavoro e sicurezza negli ambiti confinanti o
sospetti di inquinamento: pubblicato il regolamento |
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Informativa riguardante le implicanze per le Aziende derivanti dall’entrata in
vigore del D.P.R. 117 del 14 settembre 2011
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 il "Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma
8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81", che entrerà in
vigore dal prossimo 23 novembre 2011.
Il Decreto
nasce sulla scia dei vari incidenti che si sono tristemente succeduti in Italia
negli ultimi 4 anni (si ricorda, tra tutti, quello più clamoroso e noto anche ai
“non addetti ai lavori” accaduto a Molfetta, in Puglia, qualche anno fa).
Con il nuovo
(ed impegnativo, per le Aziende) Regolamento viene rafforzata la tutela della
salute e della sicurezza dei Lavoratori chiamati ad operare in luoghi
caratterizzati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, tra i quali
vanno annoverati non solo quelli “classici” quali silos, cisterne, pozzi,
cunicoli e similari, ma anche tutti quegli “ambienti confinati” abbastanza ampi
da permettere l’ingresso di un Lavoratore per un compito specifico, ma privi
delle normali caratteristiche che consentono l’attività lavorativa, in quanto
possono contenere sostanze che, singole o combinate, hanno carattere tossico o
essere caratterizzati da scarsa ossigenazione.
Tali
tipologie di ambienti vengono indicate dal D. Lgs. 81/2008:
-
articolo
66 LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO;
-
articolo
121 PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI;
-
Allegato
IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO – PUNTO 3: VASCHE, CANALIZZAZIONI,
TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS.
Si tratta,
quindi, di tutti quei luoghi (compresi luoghi ed ambienti semplicemente
confinati ed isolati con accessi difficoltosi/ristretti) che possono diventare
molto pericolosi, se non vengono adottate e rispettate tutte le procedure di
sicurezza necessarie.
Tra le misure
indicate dal nuovo Regolamento si evidenzia:
-
imposizione, alle Imprese ed ai Lavoratori autonomi che svolgano attività
negli ambienti confinati, in aggiunta agli adempimenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro già previsti dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in
materia di sicurezza e salute sul lavoro”, dell’obbligo di procedere a
specifica informazione, formazione e addestramento (che deve comprendere
anche il Datore di lavoro), sui rischi degli ambienti confinati e sulle
peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono
applicarsi;
-
obbligo di
predisposizione un’apposita procedura scritta per l’esecuzione dei lavori in
spazi confinati;
-
imposizione ai Datori di lavoro delle Imprese e ai Lavoratori autonomi
dell’obbligo di possedere ed utilizzare dispositivi di protezione come
maschere protettive, imbracature, sistemi di recupero, rilevatori di gas,
autorespiratori, ecc. e dell’obbligo di somministrare il necessario
addestramento;
-
applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi
dell’Impresa appaltatrice, ma anche nei confronti delle eventuali Imprese
subappaltatrici;
-
obbligo
di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della
forza lavoro, con esperienza almeno triennale di attività in “ambienti
confinati”, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri
contratti (in quest’ultimo caso, certificati in base al Decreto 267/2003,
noto come “Legge Biagi”);
-
quando i
lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima
dell’accesso nei luoghi di lavoro tutti i Lavoratori che verranno impegnati
nelle attività, compreso, eventualmente il Datore di lavoro, siano
informati, dal Datore di lavoro Committente, di tutti i rischi presenti;
-
imposizione al Datore di lavoro Committente di recepire gli obblighi
succitati nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 26 (“Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”) del D.Lgs. 81/2008
“Testo Unico per la sicurezza e salute sul lavoro”;
-
obbligo
di individuare, a carico del Datore di lavoro Committente, di un proprio
Rappresentante, anch'egli preventivamente formato, addestrato e reso edotto
di tutti i rischi dell'ambiente in cui dovrà essere svolta l'attività da
parte dell'Impresa Appaltatrice e/o da parte dei Lavoratori autonomi,
affinché vigili sul puntuale rispetto delle disposizioni di sicurezza
durante le attività previste.
Milano, 11
novembre 2011
Luca
Lucchini
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