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I rischi da esposizione lavorativa a campi elettromagnetici: D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)Il 30 aprile 2008 entreranno in vigore le disposizioni del nuovo Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, riguardante le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici. La norma, che rappresenta la diciottesima delle direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo il D.Lgs. 626/1994, introducendo nel D.Lgs. 626/94 il nuovo Titolo V-ter Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici e aggiornando l’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 89 (inserendo le sanzioni previste per le inadempienze al predetto Titolo V-ter), prevede importanti innovazioni a riguardo degli obblighi e delle modalità di valutazione del rischio (che dovrà essere effettuata non più con l’ausilio delle normative finora utilizzate in materia, quali la Legge 36/2001 ed il D.P.C.M. 8/07/2003, che non sono specifiche per i luoghi di lavoro) nonché delle azioni di prevenzione e protezione da mettere in campo a cura di Enti ed Aziende. La novità più marcatamente caratterizzante il dispositivo è l’assunzione, quali parametri di riferimento, di valori d’azione (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e di valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato). Nel Decreto è precisato, all’articolo 49-terdecies, che le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine e non a lungo termine. La Gazzetta Ufficiale N. 9 dell’ 11 gennaio 2008 ha pubblicato il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che riguarda le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori che sono o che possono essere esposti all’agente di rischio fisico “campi elettromagnetici”. La Norma europea recepita rappresenta la diciottesima delle direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo il D.Lgs. 626/1994. Quindi, dopo la protezione dai rischi derivanti dalla esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/2005), al rumore (D.Lgs. 195/2006 che ha inserito il Titolo V-bis al D.Lgs. 626/1994), all'amianto (D.Lgs. 257/2006 che ha inserito il Titolo VI-bis al D.Lgs. 626/1994), agli agenti chimici (D.Lgs. 25/2002 che ha inserito il Titolo VII-bis al D.Lgs. 626/1994), alle atmosfere esplosive (D.Lgs. 233/2003 che ha inserito il Titolo VIII-bis al D.Lgs. 626/1994), dei vari commi relativi al Titolo sulla sicurezza delle attrezzature ed altro ancora che hanno fatto via via assumere al D.Lgs. 626/1994 la forma di un vero e proprio “Testo Unico” sulla sicurezza e salute dei lavoratori, è ora il momento della esposizione ai campi elettromagnetici. Finalità del presente intervento è quella, da un lato, di cercare di chiarire gli obblighi normati a carico di Aziende ed Enti nel campo dei rischi da campi elettromagnetici cui potrebbero essere soggetti i lavoratori, dall’altro di introdurre al complesso scenario sotteso alla problematica, sia in termini fisico-tecnici che clinico-medico-sanitari, senza naturalmente avere la presunzione di andare oltre ad una semplice informazione di “primo accesso” a Imprese ed Enti in merito ad argomenti di cui esiste, in letteratura, una ricchissima bibliografia ma rivolta agli “addetti ai lavori”. Il nuovo Decreto, tenendo conto di quanto già ampiamente indicato dal D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., introduce alcuni importanti concetti che permettono, finalmente, di effettuare una valutazione dei rischi quantitativa e non più eminentemente qualitativa: ð campo di applicazione rivolto all’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz; ð indicazione dei valori d’azione direttamente misurabili ed espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente titolo; ð indicazione dei valori limite di esposizione a campi elettromagnetici basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Giova sottolineare che anche questa norma, come tutte quelle che nel corso degli anni sono state progressivamente introdotte dal Legislatore nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede sanzioni penali per i Datori di lavoro ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti inadempienti. La nuova norma conferma pienamente quanto già indicato dal D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. a riguardo degli obblighi a carico dai Datori di lavoro di Aziende ed Enti. Innanzitutto le valutazioni dovranno essere effettuate, d’ora in poi, non più con l’ausilio delle normative finora utilizzate in materia, quali, ad esempio, la Legge 36/2001 ed il D.P.C.M. 8/07/2003 (che tra l’altro non sono specifiche per i luoghi di lavoro), ma utilizzanto quanto previsto dal nuovo Titolo V-ter. In secondo luogo dovranno essere messe in campo azioni di prevenzione e protezione dai rischi a tutela dei lavoratori esposti. In particolare: ð obbligo di valutare i rischi cui sono sottoposti i lavoratori ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e di programmazione delle misure (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 D.Lgs. 626/94); ð obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 16 D.Lgs. 626/94); ð obbligo di attuare misure di prevenzione e protezione che eliminino i rischi alla fonte o, almeno, a livelli accettabili (articolo 3 D.Lgs. 626/94); ð obbligo di informare e formare i lavoratori soggetti ai rischi (articoli 21 e 22 D.Lgs. 626/94). Le informazioni derivanti da studi sui sistemi molecolari compiuti per comprendere i meccanismi di interazione (o “patogenetici”) attualmente non sono in grado di spiegare completamente l’eziologia delle patologie derivanti da esposizione prolungata a campi elettromagnetici di strutture viventi complesse (tessuti, organi e sistemi). Si può tuttavia affermare che gli effetti che un’esposizione ai campi elettromagnetici esterni provoca nel corpo umano e nelle sue cellule dipendono dalla frequenza dei campi e dalla loro intensità. I campi magnetici a bassa frequenza (elettrodotti, elettrodomestici, computer) inducono la circolazione di correnti all’interno del corpo umano. L’intensità delle correnti indotte dipende dall’intensità del campo induttore e dall’ampiezza del circuito entro cui fluisce la corrente. Se sufficientemente alte, queste correnti possono causare la stimolazione di nervi e muscoli. Alle alte frequenze (radiofrequenze) i campi penetrano soltanto per una breve profondità all’interno del corpo. L’energia di questi campi è trasformata in movimento molecolare e l’attrito tra le molecole in rapido movimento porta ad un aumento della temperatura corporea. La ricerca scientifica sugli effetti sanitari dei campi elettromagnetici si basa su studi epidemiologici, su animali ed in vitro. Sono stati esaminati molti effetti sanitari, da difetti nella riproduzione a malattie cardiovascolari e neurovegetative, ma le evidenze più consistenti, a tutt’oggi, riguardano la leucemia infantile. Sulla base di quanto detto, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riconosciuto che ci potrebbe essere un nesso tra il vivere in prossimità di elettrodotti e l’insorgere di forme di leucemia infantile. Utilizzando la classificazione standard della IARC, i campi magnetici prodotti a bassa frequenza sono stati classificati come “FORSE CANGEROGENI PER L’UOMO” (per rendere il concetto, si sottolinea il fatto che il caffé è stato anch’esso classificato come “forse cancerogeno per l’uomo …………..”. Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza, i dati disponibili fino ad oggi suggeriscono che l’esposizione ai campi di bassa intensità (telefonini e stazioni radio base) non provochi effetti dannosi per la salute. La ricerca attuale è volta a capire se esposizioni prolungate a bassi livelli di campi a radiofrequenza, troppo bassi per provocare aumenti apprezzabili di temperatura corporea, possano causare effetti sanitari. Di recente, diversi studi epidemiologici su utenti di telefoni mobili non hanno trovato evidenze convincenti di aumenti del rischio di tumori cerebrali. Tuttavia, la tecnologia è troppo recente per escludere la possibilità di effetti a lungo termine. è dunque prassi comune applicare il principio di precauzione, che impone che i valori di campo elettromagnetico siano tenuti ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con l’efficienza del servizio, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione. Per concludere si indicano alcune sintomatologie e dolori aspecifici che caratterizzano il fenomeno noto in letteratura come “elettrosensibilità” che, talvolta, interessano soggetti esposti a campi elettromagnetici:
ð Disturbi cutanei: prurito, eritemi, allergie. ð Disturbi al sistema nervoso: disturbi del sonno, stress, neurastenia, instabilità emotiva, ansietà, mali di testa, emicranie, depressioni, irritabilità, perdita di appetito, nausea, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, vertigini. ð Disturbi al sistema muscolare: crampi, dolori muscolari, astenia. ð Disturbi al sistema cardiovascolare: aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus cerebrale. ð Disturbi al sistema ormonale e di quello immunitario: riduzione della sintesi della melatonina, alterazioni delle sottopopolazioni linfocitarie. ð Disturbi alla sfera sessuale, della riproduzione, della gravidanza (aborti spontanei). ð Disturbi al sistema visivo, acustico, olfattivo, digestivo. Le attività, le mansioni, le attrezzature, le macchine e le lavorazioni potenzialmente lesive per i lavoratori a causa di produzione di campi elettromagneticiNel campo lavorativo l’esposizione a campi elettromagnetici può avere luogo nell’ambito di una varietà di processi, attività e ambienti dei comparti industriali, terziario e servizi, cantieristico, commerciale, ricerca, ecc. Se ne indicano i principali (elenco non esaustivo):
ð Autisti tram, filobus, metropolitane, treni. ð Manutentori settore elettrico. ð Operatori acciaierie, forni ad induzione. ð Addetti che operano in prossimità di “porte RF” (le cosiddette porte “antitaccheggio” poste alle uscite dei negozi). ð Operatori addetti all’utilizzo di attrezzature ed apparecchiature non opportunamente schermate (mancato rispetto Direttiva UE di prodotto COMPATIBILITA' ELETTROMANGNETICA 89/336/CEE legata alla marcatura CE delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ð Qualsiasi attività che avvenga in ambienti di lavoro posti in prossimità di cabine elettriche, quadri elettrici, cablaggi elettrici, ecc. ð Qualsiasi attività insediata al di sotto o in prossimità di elettrodotti. ð Qualsiasi attività posta in posizione sfavorevole rispetto alle RSB (Stazioni Radio Base), cioè vicine e/o allineate con i lobi di trasmissione. ð Addetti trasmissioni radio-televisive con sistemi mobili. ð Addetti alle saldature elettriche. ð Operatori del settore medico: RMN (Risonanza Magnetica Nucleare), chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza, diatermia, ecc. ð Operatori del campo scientifico e della ricerca: NMR (Nuclear Magnetic Resonance), spettrografi, ciclotroni, elettromagneti, ecc. ð Operatori addetti all’utilizzo di torce al plasma. ð Ecc. Il D.Lgs. 257/2007, recependo la Direttiva Europea 2004/40/CE, ne adotta le modalità di stima del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in ambito lavorativo: D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”
Omissis
TITOLO V-TER PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Omissis
ALLEGATO VI-BIS
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze
fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi
elettromagnetici: Corrente di contatto (I c).
Omissis
D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”
Omissis
TITOLO V-TER PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Omissis
ALLEGATO VI-BIS A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori
limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della
frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche: Tabella 1 Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Note:
Omissis
D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”
Omissis
TITOLO V-TER PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Omissis
ALLEGATO VI-BIS B. VALORI DI AZIONE I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99). Tabella 2 Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2) [valori efficaci (rms) imperturbati]
Note:
La Direttiva Europea 2004/40/CE del 29 aprile 2004, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 257/2007, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l’esposizione all’agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie: ð una inferiore, corrispondente al “valore d’azione”, che, se superata, implica l’avvio di alcuni provvedimenti di base (interventi tecnici, adeguata organizzazione del lavoro, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dovrebbero evitare l’insorgere di effetti sulla salute o malattie professionali; ð una superiore, corrispondente al “valore limite”, che non potendo essere superata, implica l’immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l’esposizione al di sotto della stessa qualora venga oltrepassata.
D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).” Omissis Articolo 49-septiesdecies Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso
tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla
fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Articolo 49-octiesdecies Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede
affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici
sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies con particolare riguardo: Articolo 49-noniesdecies Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e' stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies,
comma 1. Omissis
Al fine di non incappare nel reato di “omessa valutazione dei rischi”, sanzionato penalmente dall’articolo 3 del D.Lgs. 257/2007 che ha modificato l’articolo 89 del D.Lgs. 626/1994, le Aziende e gli Enti devono pertanto, d’ora in avanti, indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri lavoratori possano essere soggetti ai rischi da campi elettromagnetici, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei lavoratori, e, se del caso, effettuare misurazioni strumentali. Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto che contenga i seguenti elementi: D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).” Omissis Articolo 49-sexiesdecies Identificazione dell’esposizione a valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai
quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo
devono essere effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate
del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le
citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per
quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le
specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di
cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei
livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in
confonnita' alle specifiche direttive comunitarie di prodotto. Omissis Le disposizioni del nuovo Decreto (che prevede la ripetizione della valutazione e delle misurazioni almeno ogni 5 anni o in occasione di modifiche produttive e/o organizzative o quando gli esiti della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità) si applicano a partire dal prossimo 30 aprile 2008. Milano, 16 gennaio 2008 Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017 Inviare a infopl@safety.it un
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