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 I rischi da esposizione lavorativa a campi elettromagnetici:  D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)


I rischi da esposizione lavorativa a campi elettromagnetici:  D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

Il 30 aprile 2008 entreranno in vigore le disposizioni del nuovo Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, riguardante le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

La norma, che rappresenta la diciottesima delle direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo il D.Lgs. 626/1994, introducendo nel D.Lgs. 626/94 il nuovo Titolo V-ter Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici e aggiornando l’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 89 (inserendo le sanzioni previste per le inadempienze al predetto Titolo V-ter), prevede importanti innovazioni a riguardo degli obblighi e delle modalità di valutazione del rischio (che dovrà essere effettuata non più con l’ausilio delle normative finora utilizzate in materia, quali la Legge 36/2001 ed il D.P.C.M. 8/07/2003, che non sono specifiche per i luoghi di lavoro) nonché delle azioni di prevenzione e protezione da mettere in campo a cura di Enti ed Aziende.

La novità più marcatamente caratterizzante il dispositivo è l’assunzione, quali parametri di riferimento, di valori d’azione (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e di valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato).

Nel Decreto è precisato, all’articolo 49-terdecies, che le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine e  non a lungo termine.

La Gazzetta Ufficiale N. 9 dell’ 11 gennaio 2008 ha pubblicato il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che riguarda le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori che sono o che possono essere esposti all’agente di rischio fisico “campi elettromagnetici”.

La Norma europea recepita rappresenta la diciottesima delle direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo il D.Lgs. 626/1994.

Quindi, dopo la protezione dai rischi derivanti dalla esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/2005), al rumore (D.Lgs. 195/2006 che ha inserito il Titolo V-bis al D.Lgs. 626/1994), all'amianto (D.Lgs. 257/2006 che ha inserito il Titolo VI-bis al D.Lgs. 626/1994), agli agenti chimici (D.Lgs. 25/2002 che ha inserito il Titolo VII-bis al D.Lgs. 626/1994), alle atmosfere esplosive (D.Lgs. 233/2003 che ha inserito il Titolo VIII-bis al D.Lgs. 626/1994),  dei vari commi relativi al Titolo sulla sicurezza delle attrezzature ed altro ancora che hanno fatto via via assumere al D.Lgs. 626/1994 la forma di un vero e proprio “Testo Unico” sulla sicurezza e salute dei lavoratori, è ora il momento della esposizione ai campi elettromagnetici.

Finalità del presente intervento è quella, da un lato, di cercare di chiarire gli obblighi normati a carico di Aziende ed Enti nel campo dei rischi da campi elettromagnetici cui potrebbero essere soggetti i lavoratori, dall’altro di introdurre al complesso scenario sotteso alla problematica, sia in termini fisico-tecnici che clinico-medico-sanitari, senza naturalmente avere la presunzione di andare oltre ad una semplice informazione di “primo accesso” a Imprese ed Enti in merito ad argomenti di cui esiste, in letteratura, una ricchissima bibliografia ma rivolta agli “addetti ai lavori”.

Il nuovo Decreto, tenendo conto di quanto già ampiamente indicato dal D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., introduce alcuni importanti concetti che permettono, finalmente, di effettuare una valutazione dei rischi quantitativa e non più eminentemente qualitativa:

ð      campo di applicazione rivolto all’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz;

ð      indicazione dei valori d’azione direttamente misurabili ed espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente titolo;

ð      indicazione dei valori limite di esposizione a campi elettromagnetici basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche.

Giova sottolineare che anche questa norma, come tutte quelle che nel corso degli anni sono state progressivamente introdotte dal Legislatore nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede sanzioni penali per i Datori di lavoro ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti inadempienti.

La nuova norma conferma pienamente quanto già indicato dal D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. a riguardo degli obblighi a carico dai Datori di lavoro di Aziende ed Enti.

Innanzitutto le valutazioni dovranno essere effettuate, d’ora in poi, non più con l’ausilio delle normative finora utilizzate in materia, quali, ad esempio, la Legge 36/2001 ed il D.P.C.M. 8/07/2003 (che tra l’altro non sono specifiche per i luoghi di lavoro), ma utilizzanto quanto previsto dal nuovo Titolo V-ter.

In secondo luogo dovranno essere messe in campo azioni di prevenzione e protezione dai rischi a tutela dei lavoratori esposti.

In particolare:

ð      obbligo di valutare i rischi cui sono sottoposti i lavoratori ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e di programmazione delle misure (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 D.Lgs. 626/94);

ð      obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 16 D.Lgs. 626/94);

ð      obbligo di attuare misure di prevenzione e protezione che eliminino i rischi alla fonte o, almeno, a livelli accettabili (articolo 3 D.Lgs. 626/94);

ð      obbligo di informare e formare i lavoratori soggetti ai rischi (articoli 21 e 22 D.Lgs. 626/94).

Le informazioni derivanti da studi sui sistemi molecolari compiuti per comprendere i meccanismi di interazione (o “patogenetici”) attualmente non sono in grado di spiegare completamente l’eziologia delle patologie derivanti da esposizione prolungata a campi elettromagnetici di strutture viventi complesse (tessuti, organi e sistemi).

Si può tuttavia affermare che gli effetti che un’esposizione ai campi elettromagnetici esterni provoca nel corpo umano e nelle sue cellule dipendono dalla frequenza dei campi e dalla loro intensità. I campi magnetici a bassa frequenza (elettrodotti, elettrodomestici, computer) inducono la circolazione di correnti all’interno del corpo umano. L’intensità delle correnti indotte dipende dall’intensità del campo induttore e dall’ampiezza del circuito entro cui fluisce la corrente. Se sufficientemente alte, queste correnti possono causare la stimolazione di nervi e muscoli. Alle alte frequenze (radiofrequenze) i campi penetrano soltanto per una breve profondità all’interno del corpo. L’energia di questi campi è trasformata in movimento molecolare e  l’attrito tra le molecole in rapido movimento porta ad un aumento della temperatura corporea.

La ricerca scientifica sugli effetti sanitari dei campi elettromagnetici si basa su studi epidemiologici, su animali ed in vitro. Sono stati esaminati molti effetti sanitari, da difetti nella riproduzione a malattie cardiovascolari e neurovegetative, ma le evidenze più consistenti, a tutt’oggi, riguardano la leucemia infantile.

Sulla base di quanto detto, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riconosciuto che ci potrebbe essere un nesso tra il vivere in prossimità di elettrodotti e l’insorgere di forme di leucemia infantile. Utilizzando la classificazione standard della IARC, i campi magnetici prodotti a bassa frequenza sono stati classificati come “FORSE CANGEROGENI PER L’UOMO” (per rendere il concetto, si sottolinea il fatto che il caffé è stato anch’esso classificato come “forse cancerogeno per l’uomo …………..”.

Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza, i dati disponibili fino ad oggi suggeriscono che l’esposizione ai campi di bassa intensità (telefonini e stazioni radio base) non provochi effetti dannosi per la salute. La ricerca attuale è volta a capire se esposizioni prolungate a bassi livelli di campi a radiofrequenza, troppo bassi per provocare aumenti apprezzabili di temperatura corporea, possano causare effetti sanitari.

Di recente, diversi studi epidemiologici su utenti di telefoni mobili non hanno trovato evidenze convincenti di aumenti del rischio di tumori cerebrali. Tuttavia, la tecnologia è troppo recente per escludere la possibilità di effetti a lungo termine.

è dunque prassi comune applicare il principio di precauzione, che impone che i valori di campo elettromagnetico siano tenuti ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con l’efficienza del servizio, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

Per concludere si indicano alcune sintomatologie e dolori aspecifici che caratterizzano il fenomeno noto in letteratura come “elettrosensibilità” che, talvolta, interessano soggetti esposti a campi elettromagnetici:

 

ð    Disturbi cutanei: prurito, eritemi, allergie.

ð    Disturbi al sistema nervoso: disturbi del sonno, stress, neurastenia, instabilità emotiva, ansietà, mali di testa, emicranie, depressioni, irritabilità, perdita di appetito, nausea, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, vertigini.

ð    Disturbi al sistema muscolare: crampi, dolori muscolari, astenia.

ð    Disturbi al sistema cardiovascolare: aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus cerebrale.

ð    Disturbi al sistema ormonale e di quello immunitario: riduzione della sintesi della melatonina, alterazioni delle sottopopolazioni linfocitarie.

ð    Disturbi alla sfera sessuale, della riproduzione, della gravidanza (aborti spontanei).

ð    Disturbi al sistema visivo, acustico, olfattivo, digestivo.

Le attività, le mansioni, le attrezzature, le macchine e le lavorazioni potenzialmente lesive per i lavoratori a causa di produzione di campi elettromagnetici

Nel campo lavorativo l’esposizione a campi elettromagnetici può avere luogo nell’ambito di una varietà di processi, attività e ambienti dei comparti industriali, terziario e servizi, cantieristico, commerciale, ricerca, ecc. Se ne indicano i principali (elenco non esaustivo):

 

ð      Autisti tram, filobus, metropolitane, treni.

ð      Manutentori settore elettrico.

ð      Operatori acciaierie, forni ad induzione.

ð      Addetti che operano in prossimità di “porte RF” (le cosiddette porte “antitaccheggio” poste alle uscite dei negozi).

ð      Operatori addetti all’utilizzo di attrezzature ed apparecchiature non opportunamente schermate (mancato rispetto Direttiva UE di prodotto COMPATIBILITA' ELETTROMANGNETICA 89/336/CEE legata alla marcatura CE delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ð      Qualsiasi attività che avvenga in ambienti di lavoro posti in prossimità  di cabine elettriche, quadri elettrici, cablaggi elettrici, ecc.

ð      Qualsiasi attività insediata al di sotto o in prossimità di elettrodotti.

ð      Qualsiasi attività posta in posizione sfavorevole rispetto alle RSB (Stazioni Radio Base), cioè vicine e/o allineate con i lobi di trasmissione.

ð      Addetti trasmissioni radio-televisive con sistemi mobili.

ð      Addetti alle saldature elettriche.

ð      Operatori del settore medico: RMN (Risonanza Magnetica Nucleare), chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza, diatermia, ecc.

ð      Operatori del campo scientifico e della ricerca: NMR (Nuclear Magnetic Resonance), spettrografi, ciclotroni, elettromagneti, ecc.

ð      Operatori addetti all’utilizzo di torce al plasma.

ð      Ecc.

Il D.Lgs. 257/2007, recependo la Direttiva Europea 2004/40/CE, ne adotta le modalità di stima del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in ambito lavorativo:

D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”

 

Omissis

 

TITOLO V-TER

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Omissis

 

ALLEGATO VI-BIS

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto (I c).
La corrente di contatto tra una persona e un oggetto e' espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico puo' essere caricato dal campo.
Densita' di corrente (J). E' definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte.
E' espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2). Intensita' di campo elettrico.
E' una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio.
E' espressa in Volt per metro (V/m). Intensita' di campo magnetico.
E' una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio.
E' espressa in Ampere per metro (A/m). Induzione magnetica.
E' una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento.
E' espressa in Tesla (T).
Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensita' del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T. Densita' di potenza (S).
Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondita' di penetrazione nel corpo e' modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed e' espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).
Assorbimento specifico di energia (SA).
Si definisce come l'energia assorbita per unita' di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg).
Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate. Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR).
Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unita' di massa di tessuto corporeo ed e' espresso in Watt per chilogrammo (W/kg).
Il SAR a corpo intero e' una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF).
Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensita' di campo elettrico e magnetico, e la densita' di potenza.

 

Omissis

 

 

 

D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”

 

Omissis

 

TITOLO V-TER

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Omissis

 

ALLEGATO VI-BIS

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione per la densita' di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita' di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densita' di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita' di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimita' della stessa.

Tabella 1

Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Note:
1. f e' la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densita' di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'e' alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiche' i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densita' di corrente piu' elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parita' di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneita' elettrica del corpo, le densita' di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densita' di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2».
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densita' di corrente associata agli impulsi puo' essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densita' di corrente indotta puo' essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato e' pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprieta' elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto puo' essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che puo' presentare difficolta' per le misurazioni fisiche dirette. Puo' essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purche' le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite e' rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densita' di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di 68/f^«1,05» minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondita' di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densita' di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e' necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

 

Omissis

 

 

D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”

 

Omissis

 

TITOLO V-TER

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Omissis

 

ALLEGATO VI-BIS

B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

Tabella 2

Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]

Note:
1. f e' la frequenza espressa nelle unita' indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I «L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05» minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensita' di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t p). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensita' di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensita' di campo e per 1000 nel caso della densita' di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e' necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S e q, o che l'intensita' di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensita' di campo alla frequenza portante.

 

 

La Direttiva Europea 2004/40/CE del 29 aprile 2004, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 257/2007, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l’esposizione all’agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie:

ð  una inferiore, corrispondente al “valore d’azione”, che, se superata, implica l’avvio di alcuni provvedimenti di base (interventi tecnici, adeguata organizzazione del lavoro, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dovrebbero evitare l’insorgere di effetti sulla salute o malattie professionali;

ð  una superiore, corrispondente al “valore limite”, che non potendo essere superata, implica l’immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l’esposizione al di sotto della stessa qualora venga oltrepassata.

 

D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”

 Omissis

 Articolo 49-septiesdecies

 Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove cio' sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

 Articolo 49-octiesdecies

 Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

 Articolo 49-noniesdecies

Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies. 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.

Omissis

 

 

Al fine di non incappare nel reato di “omessa valutazione dei rischi”, sanzionato penalmente dall’articolo 3 del D.Lgs. 257/2007 che ha modificato l’articolo 89 del D.Lgs. 626/1994, le Aziende e gli Enti devono pertanto, d’ora in avanti, indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri lavoratori possano essere soggetti ai rischi da campi elettromagnetici, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei lavoratori, e, se del caso, effettuare misurazioni strumentali.

Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto che contenga i seguenti elementi:

D.Lgs. n. 626/1994 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 257/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da AGENTI FISICI (campi elettromagnetici).”

 Omissis

 Articolo 49-sexiesdecies

 Identificazione dell’esposizione a valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnita' alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro puo' includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

 Omissis

Le disposizioni del nuovo Decreto (che prevede la ripetizione della valutazione e delle misurazioni almeno ogni 5 anni o in occasione di modifiche produttive e/o organizzative o quando gli esiti della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità) si applicano a partire dal prossimo 30 aprile 2008.

Milano, 16 gennaio 2008

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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