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Il Nuovo Testo Unico sulla sicurezza: aspetti positivi e aspetti problematici

 

Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro

Dopo circa 15 anni di dibattito e di proposte messe in campo dai Governi che via via si sono succeduti, si è arrivati a chiudere questo annoso problema di avere un unico testo sulla sicurezza e salute sul lavoro.

L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.

Le vecchie norme degli anni ‘50, ovvero gli “storici” D.P.R. 547/164/303 vengono abrogati, così come, dopo quasi 14 anni di vita, il D.Lgs. 626/1994. Il termine "626" resterà ancora in uso per molto tempo, non sarà facile abituarsi a dire Decreto Legislativo 81 del 2008, o Testo Unico sulla Sicurezza.

Anche la direttiva cantieri, recepita nel nostro Paese con il D. Lgs. 494/1996, è stata abrogata, così come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, sul rumore, ecc.

Il testo, sicuramente perfezionabile, introduce senz’altro una serie di vantaggi così come delle criticità: vediamone insieme i principali.

Aspetti positivi:

1)     avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza;

2)     aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni;

3)     aver allargato la valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro;

4)     aver normato la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo;

5)     aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS;

6)     avere introdotto per via normativa la delega di funzione evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto;

7)     avere riconosciuto i modelli organizzativi quali strumenti (facoltativi) per meglio contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;

8)     aver preso in considerazione i lavoratori autonomi, e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (lavoratori stranieri);

9)     aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se l’allegato I non è cosi chiaro) di sospendere l’attività di impresa, l’auspicio e che si vada verso una graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che praticano il dumping imprenditoriale;

10)      aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente;

11)      aver previsto la possibilità di gestire la documentazione attraverso strumenti informatici, riducendo la carta (si riducono i costi, basta pensare a quanta cellulosa si può risparmiare) inoltre si facilita lo scambio delle informazioni e internet diventa ancora di più un ottimo strumento di lavoro.

12)      avere introdotto alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere;

13)      avere reso obbligatorio l’aggiornamento formativo periodico per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e l’aggiornamento formativo periodico degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.

14)      avere revisionato il sistema delle sanzioni per le figure interessate;

15)      rendere nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26).

Aspetti problematici:

1)     l’aver affidato, nei cantieri temporanei e mobili, al Progettista e al Direttore dei lavori l’incarico di Responsabile dei Lavori, non è scontato che tale scelta porti ad un miglioramento della sicurezza, in altre parole queste figure sono molto impegnate sui fronti del risparmio energetico, acustica, aspetti architettonici, strutturali, ecc., siamo sicuri che possano investire anche in sicurezza?

2)     ancora nei cantieri temporanei e mobili si pone un problema interpretativo sul comma 11 dell’art. 90, vi sono n. 2 letture possibili:


Prima ipotesi:


nel privato, solo i lavori con permesso a costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore delle sicurezza, le pratiche edilizie in DIA (Denuncia di Inizio Attività) sono escluse?


Seconda ipotesi:


l’ultimo capoverso del comma 11 articolo 90 rinvia all’articolo 92 comma 2;
l’articolo 92 comma 2 rinvia all’articolo 90 comma 5;
l’articolo 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3.
Sembra, per i lavori privati in questa seconda ipotesi, che per le pratiche diverse dal Permesso a Costruire (quindi le DIA) in caso vi siano almeno due imprese si proceda alla nomina del solo coordinatore in esecuzione, il quale predisporrà il PSC, ecc., in questo modo si avrebbe la copertura come precedentemente garantita dal D. Lgs. 494/96.
Quale delle due ipotesi? Rimane il dubbio è necessario che quanto prima vi sia un chiarimento.
La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL forse è troppo burocratica sarebbe stato meglio dire che la nomina dovrà essere aggiornata ad ogni cambiamento, e poi come fare queste nomine con una comunicazione via raccomandata? Che dati riportare?

Milano, 14 maggio 2008

By Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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