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Nuovo Decreto sicurezza Proroga entrata in vigore nuovi obblighi valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008 T.U. sicurezza e salute sul lavoro.
La Gazzetta Ufficiale n° 180 del 2 agosto 2008 ha
pubblicato la Legge n. 129/2008 (conversione in Legge del "Decreto
Mille-Proroghe 2008") che rinvia al 1° gennaio 2009 l'entrata in
vigore degli obblighi relativi ai nuovi adempimenti sulla valutazione dei
rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico per la
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", in un primo tempo previsto
per il 29 luglio 2009.
Si tratta, nello specifico, della Conversione in Legge
del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, che comprende il seguente
emendamento:
«All'articolo 306, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2009"». Ciò significa che fino al 1° gennaio 2009 rimangono in vigore le attuali disposizioni previste dal D.Lgs. 626/1994, e norme collegate, per le parti corrispondenti.
Attraverso tale proroga il Legislatore ha
ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (e
relative sanzioni a per i Datori di lavoro inadempienti) in materia di
valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009
la validità dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) "Obblighi del Datore di
lavoro ....." del D.Lgs. 626/1994, nonché la validità della
relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1) del
medesimo Decreto.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio
2009, il "Documento di valutazione dei rischi" aziendale dovrà essere
redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i
riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
e di cui ai Titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi
all’interno del Testo Unico (ad esempio: rischio rumore, rischio vibrazioni
meccaniche, ecc.).
A decorrere da tale data verranno altresì
applicate al Datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55
del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata
valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei
titoli specifici (conformemente all'articolo 298 D.Lgs. 81/2008:
“Principio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste
negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).
12 agosto 2008
Luca Lucchini
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