P L S.r.l. Fire & Safety Engineering

Servizi integrati per la sicurezza, la salute, l'igiene e la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Home Su Sommario

News del 21 dic 09

News del 23 ott 13 News del 5 set 13 News del 16 feb 13 News del 9 feb 13 News del 16 lug 12 News del 5 giu 12 News del 14 mag 12 News del 3 feb 2012 News del 13 gen 12 News del 9 gen 12 News del 3 dic 11 News dell'11 nov 11 News dell'11 ott 2011 News del 19 lug 11 News del 3 mag 11 News del 28 nov 10 News del 01 ott 10 News del 10 apr 10 News del 11 gen 10 News del 21 dic 09 News del 10 ott 09 News del 26 ago 09 News del 31 dic 08 News del 12 ago 08 News del 21 mag 08 News del 14 mag 08 News del 25 mar 08 News del 5 gen 08 News del 16 gen 08 News del 2 set 07

 

In evidenza

Ascensori: adeguamenti obbligatori degli impianti messi in esercizio prima del 24/06/1999.

 Informativa riguardante gli adempimenti a carico dei Proprietari degli impianti ascensori.


allegato il DM

Ascensori: adeguamenti obbligatori degli impianti messi in esercizio prima del 24/06/1999.

 

Informativa riguardante gli adempimenti a carico dei Proprietari degli impianti ascensori.

 

Generalità

 

Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/07/2009 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009), riguardante la modernizzazione e l’adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione prima del 1999.

 

Lo scopo del Decreto è quello di adeguare al medesimo livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano, tenuto conto dell'oggettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi, superando, finalmente, il preoccupante "gap" esistente tra gli ascensori entrati in funzione dopo il 24 giugno 1999 e quelli già in esercizio, superando il regime di  differente normativa cui erano sottoposti gli ascensori appartenenti ai due periodi storici.

 

Per i primi si applicava (e continua ad applicarsi) il D.P.R. 162/1999, norma di recepimento della Direttiva Europea 95/16/CE del 29 giugno 1995 "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.", nota come Direttiva Europea di prodotto sugli ascensori, che prevede una serie di livelli minimi di sicurezza che gli impianti messi in esercizio successivamente al 24 giugno 1999 (data della sua entrata in vigore) devono possedere.

 

Per i secondi, quelli più vecchi, invece, valeva la normativa fino ad allora vigente, che richiedeva standard di sicurezza inferiori rispetto agli attuali, non più confacenti alle moderne conoscenze tecniche.

 

Adempimenti a carico dei proprietari

 

Con l’entrata in vigore del D.M. 23/07/2009 si punta ad uniformare gli standard di sicurezza con l’adeguamento degli impianti alle norme di buona tecnica rappresentate dalle norme UNI e UNI EN vigenti ad oggi (nello specifico, la UNI EN 81-80, che rappresenta la più recente).

 

Dal 1° settembre 2009 e per i prossimi 15 anni tutto il parco ascensori presente sul territorio nazionale dovrà essere conforme ai dettami di sicurezza prescritti dall’analisi dei rischi effettuata in base alle prescrizioni contenute nel succitato Decreto e nei suoi Allegati (acclusi alla presente informativa).

 

Naturalmente, visti i numeri in gioco, è previsto un graduale e progressivo schema di attuazione delle verifiche e dell’effettuazione degli interventi d’adeguamento in base alla vetustà del singolo impianto ascensore.

 

Il Proprietario o il suo Legale Rappresentante (ad esempio l'Amministratore Condominiale, se trattasi di condominio), a partire dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero il 1° settembre 2009, in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore, contestualmente deve richiedere e concordare l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata all'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto in riferimento alla norma UNI EN 81-80.

 

I soggetti responsabili affidatari (Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro) dell'impianto devono programmare che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro termini perentori.

 

Scadenziario degli adempimenti

 

I primi ad essere verificati dovranno essere gli  impianti entrati in funzione nel 1964. Gli ultimi da sottoporre a modifica dovranno essere i più recenti, installati cioè prima del 25 giugno 1999. Il tutto entro il termine, variabile a seconda della vetustà dell’impianto, che va da 2 a 5 anni.

 

Ecco uno schema di sintesi delle scadenze per gli adeguamenti (a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 1° settembre 2009):

 

-       entro 2 anni per l’impianti di ascensore installati prima del 15 novembre 1964;

-       entro 3 anni per l’impianti di ascensore installati prima del 24 ottobre 1979;

-       entro 4 anni per l’impianti di ascensore installati prima del 9 aprile 1991;

-       entro 5 anni per l’impianti di ascensore installati prima del 24 giugno 1999.

 

All’analisi dovrà seguire la compilazione di una tabella di interventi da realizzare sullo specifico impianto, al fine di renderlo “più moderno” ed adeguato alle normative più avanzate. Tali interventi sull’impianto dovranno essere suddivisi in base a precise tabelle di priorità, stabilite dal Decreto negli Allegati, in diversi anni, in funzione dei rischi riscontrati:

-       ALTO 5 anni

-       MEDIO 10 anni

-       BASSO solo in occasione di interventi

-       di modernizzazione successivi

-       di significativa entità

Si evidenzia come, in caso di mancata esecuzione degli interventi di verifica e di successivo adeguamento, l'impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.

 

Milano, 21 dicembre 2009

 

Luca Lucchini

 

__________________________________

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

Home ] Su ]

Inviare a infopl@safety.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2007 PL SRL