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In evidenza
A partire dal 7 OTTOBRE 2011, è cambiato radicalmente il procedimento tecnico-amministrativo di prevenzione incendi, la modalità di presentazione delle istanze e, soprattutto, il contenuto delle stesse. Secondo il nuovo D.P.R. del 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi [...]”, il “Certificato di Prevenzione Incendi” (noto a tutti come “CPI”), cessando di essere il provvedimento finale di un procedimento amministrativo “che comprende il preventivo esame sui progetti, finalizzato all'accertamento della rispondenza alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente e a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi”, perde la sua validità temporale e diventa il risultato di un controllo effettuato presso l’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco in un luogo e in un momento ben definiti.
Le novità introdotteLe novità introdotte, “in pillole”, sono le seguenti:
Ulteriori obblighi derivanti da disposizioni transitorie:
Certificato di prevenzioneIl Certificato, d’ora in poi, assume quindi la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio", mentre il fondamento della documentazione da presentare ai Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio dell’attività, prevista mediante “SCIA” (“Segnalazione Certificata di Inizio Attività”), è sicuramente l’asseverazione a firma di Tecnico abilitato, in cui il Professionista deve, a sua responsabilità (non solo professionale ma anche penale), certificare la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e attestare, per le attività in categoria B e C, la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti approvati dai Vigili dei Fuoco, allegando tutte le certificazioni inerenti strutture, sistemi, presidi e impianti antincendio. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, nonché la relativa documentazione da allegare, in attesa del previsto Decreto del Ministro dell'Interno che ne definirà le specifiche, restano in vigore le precedenti regole fissate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 4 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n. 104) recante “disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco”. Si segnala, infine, che con la Lettera-Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 13061 del 06.10.2011, vengono regolamentate le principali casistiche che si possono configurare per le nuove attività soggette nonché per quelle riconducibili a procedimenti avviati con il D.P.R. 37/1998 e non ancora conclusi, permettendo un immediato utilizzo del nuovo Regolamento e fornendo molte utili indicazioni applicative (in allegato alla stessa Circolare è disponibile, in attesa del nuovo D.M. che sostituirà il “vecchio” D.M. 04.05.1998, la modulistica utile alla applicazione del D.P.R. 151/2011).
Milano, 11 ottobre 2011
Luca Lucchini |
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