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In evidenza

 

  ATTREZZATURE: il 24 gennaio 2012 entra in vigore il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 riguardante le modalità di verifica sulle attrezzature di lavoro

Informativa riguardante l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011: le implicanze per le Aziende a riguardo delle modalità di verifica sulle attrezzature di lavoro eseguite da INAIL e ASL e disciplina delle verifiche effettuate da altri Soggetti Pubblici o Privati

Generalità ed entrata in vigore

Il 24 gennaio 2012 entrerà in vigore il  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Sanità ed il Ministro dello Sviluppo Economico 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma13, del medesimo Decreto Legislativo”.

Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011, regolamenta ulteriormente le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro eseguite da INAIL e ASL e disciplina, contemporaneamente, modalità e condizioni per le quali la medesima verifica possa essere eseguita da Soggetti terzi, Pubblici o Privati.

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Il Datore di lavoro, in virtù di quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del Decreto Legislativo 81/2008

 «Omissis

11. …………………sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL (ora, INAIL) che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle  ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

Omissis»

L’articolo 71, comma 11 del Decreto Legislativo 81/2008 indica che

«Omissis

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL (ora, INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Omissis»

Con il nuovo Decreto viene data attuazione all’articolo 71, comma 13 del Decreto Legislativo 81/2008

 «Omissis

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Omissis»

 per quanto riguarda gli obblighi del Datore di lavoro circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL.

ATTREZZATURE SOGGETTE ALLE VERIFICHE PERIODICHE

Il Datore di lavoro, in virtù di quanto previsto dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, deve sottoporre alle verifiche periodiche le seguenti attrezzature:

Apparecchi sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (“Gruppo SC”)

Apparecchi sollevamento persone (“Gruppo SP), quali, ad esempio, PONTI MOBILI, PIATTAFORME DI LAVORO,     ASCENSORI, ECC.

Gas, vapore, riscaldamento (“Gruppo GVR), quali, ad esempio Generatori di vapore d’acqua, Tubazioni (gas, vapori, liquidi), Generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti, centrali di riscaldamento ad acqua, Forni per industrie chimiche e simili

Nel dettaglio:

ATTREZZATURA

INTERVENTO/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg.  non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali  con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica triennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti  per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento:  biennale

 

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti per liquidi  appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

TESTO DEL DECRETO

Il testo del Decreto (che comunque si allega alla presente nota) appare piuttosto lungo e complesso.

Per agevolare il Lettore si propone qui sotto un “flow-chart” con cui si riassumono le procedure che le Aziende devono seguire:

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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