Informativa riguardante l'entrata in vigore del Decreto
Interministeriale 11 aprile 2011: le implicanze per le Aziende a
riguardo delle modalità di verifica sulle attrezzature di lavoro
eseguite da INAIL e ASL e disciplina delle verifiche effettuate da
altri Soggetti Pubblici o Privati
Generalità ed
entrata in vigore
Il 24
gennaio 2012 entrerà in vigore il
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro della Sanità ed il Ministro dello Sviluppo
Economico 11 aprile 2011 “Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’Allegato VII del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonché i criteri per l’abilitazione
dei soggetti di cui all’articolo 71, comma13, del medesimo Decreto
Legislativo”.
Il
Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile
2011, regolamenta ulteriormente le modalità di verifica
sulle attrezzature da lavoro eseguite
da INAIL e ASL e disciplina, contemporaneamente, modalità e
condizioni per le quali la medesima verifica possa essere eseguita
da Soggetti terzi, Pubblici o Privati.
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche
Il
Datore di lavoro, in virtù di quanto previsto dall’articolo 71,
comma 11 del
Decreto Legislativo 81/2008
«Omissis
11. …………………sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
ALLEGATO VII
a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è
effettuata dall’ISPESL (ora, INAIL) che vi provvede nel termine di
60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati
abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo,
che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.
Omissis»
L’articolo 71, comma 11 del
Decreto Legislativo 81/2008
indica che
«Omissis
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e
l’ISPESL (ora, INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione.
Omissis»
Con
il nuovo Decreto viene data attuazione all’articolo 71, comma 13 del
Decreto Legislativo 81/2008
«Omissis
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’
ALLEGATO VII,
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Omissis»
per
quanto riguarda gli obblighi del Datore di lavoro circa le modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le
verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL.
ATTREZZATURE SOGGETTE ALLE VERIFICHE PERIODICHE
Il
Datore di lavoro, in virtù di quanto previsto dall’Allegato VII del
D.Lgs. 81/2008, deve sottoporre alle verifiche periodiche le
seguenti attrezzature:
►
Apparecchi
sollevamento materiali non
azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (“Gruppo
SC”)
►
Apparecchi sollevamento persone (“Gruppo SP”),
quali, ad esempio, PONTI MOBILI, PIATTAFORME DI LAVORO,
ASCENSORI, ECC.
►
Gas, vapore,
riscaldamento (“Gruppo GVR”),
quali, ad esempio Generatori
di vapore
d’acqua,
Tubazioni (gas,
vapori, liquidi),
Generatori di calore a combustibile solido,
liquido o gasso per impianti,
centrali di riscaldamento ad acqua,
Forni per industrie chimiche e
simili
Nel
dettaglio:
ATTREZZATURA |
INTERVENTO/periodicità |
Scale aeree ad inclinazione variabile |
Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato |
Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e
azionati a mano |
Verifica biennale |
Ponti sospesi e relativi argani |
Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con
diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) |
Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con
diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) |
Verifica triennale |
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od
instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di
500 mm |
Verifica annuale |
Carrelli semoventi a braccio telescopico |
Verifica annuale |
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne |
Verifica biennale |
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma
guidata verticalmente |
Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile,
con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego
quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. |
Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile,
con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
non antecedente 10 anni |
Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore
a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o
trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedente 10 anni |
Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di
fabbricazione antecedente 10 anni |
Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni |
Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10
anni |
Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10
anni |
Verifica triennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e
affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati
diversi dall'acqua. |
Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. |
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella I, II e III categoria |
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III
categoria |
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III
categoria. |
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e
disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in
III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV |
Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e
disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in
I e II categoria |
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Generatori di vapor d'acqua. |
Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati
nella III categoria, aventi TS < 350 °C |
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000
art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati
nella III categoria, aventi TS > 350 °C |
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale |
Generatori di calore alimentati da combustibile solido,
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione
alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei
focolai superiore a 116 kW |
Verifica quinquennale |
TESTO DEL DECRETO
Il testo del Decreto (che comunque si allega alla presente nota)
appare piuttosto lungo e complesso.
Per agevolare il Lettore si propone qui sotto un “flow-chart” con
cui si riassumono le procedure che le Aziende devono seguire:
Luca Lucchini