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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 l’Accordo della Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (nota come “Conferenza Stato-Regioni”) riguardante la disciplina, la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione e di aggiornamento della FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che entrerà in vigore dal prossimo 26 gennaio 2012. L’accordo riguarda anche la formazione dei Datori di lavoro che assumono/hanno assunto direttamente l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008: tale problematica, tuttavia, non viene trattata dalla presente informativa. ABSTRACTL'Accordo indica il monte-ore di formazione necessario a ogni singola Figura (Lavoratore, Preposto e Dirigente) per adempiere al proprio obbligo formativo. Importante novità riguarda la classificazione secondo il livello di rischio delle Aziende e degli Enti, che vengono ora classificati in tre categorie (per il dettaglio, si rimanda all’Allegato 2 del testo dell’Accordo): ► ATTIVITA' A RISCHIO BASSO: commercio, artigiani, alberghi, servizi, ecc. ► ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione, ecc. ► ATTIVITA' A RISCHIO ALTO: industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, conciario, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, energia, rifiuti, chimica, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale residenziale, ecc. Sulla base della classificazione delle Aziende e degli Enti, l’Accordo indica quanto necessario alla corretta formazione (escludendo espressamente dalla trattazione l’ADDESTRAMENTO, che va considerato a parte): ► Requisiti dei docenti ► Organizzazione dei corsi ► Metodologia di insegnamento e apprendimento ► Articolazione del percorso formativo ► Contenuti della formazione ► Contenuti dei corsi di aggiornamento Altro punto “topico” dell’Accordo riguarda la FORMAZIONE A DISTANZA (indicata dalla norma come E-LEARNING), che viene ammessa, ma con precise condizioni e limitazioni (indicate dall’Allegato 1 del testo dell’Accordo). Di seguito si propongono brevi note sulle caratteristiche essenziali della formazione indicate dall’Accordo, rimandando, per i dettagli ed i numerosi adempimenti (anche di tipo “burocratico”), al testo integrale, molto chiaro ed esaustivo (allegato alla presente nota). FORMAZIONE DEI LAVORATORIPer la formazione dei Lavoratori, l'Accordo prevede una formazione generale (della durata minima di 4 ore), più una formazione specifica in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure/procedure di prevenzione e protezione peculiari del Settore o Comparto di appartenenza dell'Azienda. Per la FORMAZIONE SPECIFICA la durata è differenziata secondo la classe di rischio del Settore/Comparto: Basso (4 ore), Medio (8 ore), Alto (12 ore). L'Accordo indica i contenuti minimi della formazione specifica la cui trattazione deve in ogni caso essere declinata secondo l’effettiva presenza nel Settore di appartenenza e della specificità dei rischi aziendali. Si evidenzia come la formazione specifica venga subordinata, per contenuti e durata, agli esiti della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro e che, pertanto, sia soggetta alle ripetizioni periodiche in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. FORMAZIONE DEI PREPOSTII Preposti, oltre, ovviamente, alla formazione prevista per i Lavoratori, sono destinatari di un supplementare modulo formativo della durata minima di 8 ore. Tra i contenuti minimi individuati dall'accordo spiccano il riferimento alle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori, le modalità di esercizio della funzione di controllo dei Lavoratori circa l'osservanza delle disposizioni di Legge/aziendali e il monitoraggio di incidenti e mancati incidenti. FORMAZIONE DEI DIRIGENTIL'accordo stabilisce una formazione specifica per i Dirigenti con responsabilità prevenzionistiche che sostituisce integralmente quella dei Lavoratori, con una durata minima di 16 ore e una suddivisione in 4 moduli formativi: 1) Giuridico - normativo; 2) Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3) Individuazione e valutazione dei rischi; 4) Comunicazione, formazione e consultazione dei Lavoratori. AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONELa formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti è soggetta all'obbligo di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore. ESCLUSIONE DELL’ADDESTRAMENTOIl monte-ore previsto dall’Accordo per ciascuna categoria di Azienda/Ente (rischio basso, rischio medio e rischio alto), comprendendo la FORMAZIONE GENERALE e la FORMAZIONE SPECIFICA, esclude l’ADDESTRAMENTO, inteso così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 81/2008 «…..complesso delle attività dirette a fare apprendere ai Lavoratori l’USO CORRETTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, SOSTANZE, DISPOSITIVI, ANCHE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E LE PROCEDURE DI LAVORO…..»: quindi, ove previsto e necessario, le Aziende e gli Enti, oltre che provvedere al numero di ore previste per la formazione indicate dall’Accordo, devono erogare anche all’addestramento. FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)La “formazione a distanza” (“E-Learning”) viene ammessa con precise e dettagliate condizioni (indicate in dettaglio dall’Allegato 1 del testo dell’Accordo): ► feedback; ► verifica di apprendimento finale e intermedia; ► tutor; ► tracking del percorso formativo. Inoltre, questa viene limitata ai seguenti casi: ► per la sola FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori; ► per la formazione dei Dirigenti; ► per i corsi di aggiornamento, con le limitazioni di cui al Punto 9 dell’Accordo; ► per la formazione dei Preposti, soltanto per la parte generale; ► per progetti formativi sperimentali individuati da Regioni e Province Autonome. ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSAL’Accordo entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012), ovvero il 26 gennaio 2012. A partire da tale data si calcolano: ► i 12 mesi messi a disposizione di Aziende ed Enti dalla norma per l’erogazione dei corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo (in pratica, chi, prima del 26 gennaio 2012, ha programmato documentalmente l’erogazione di corsi di formazione per Lavoratori, Dirigenti e Preposti entro il 26 gennaio 2013, può procedere alla formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'Accordo del 21 dicembre 2011); ► i 18 mesi messi a disposizione di Aziende ed Enti dalla norma per completare l’erogazione dei corsi di formazione secondo le nuove disposizioni dell'Accordo a partire dal 26 gennaio 2012, validi per le Aziende e gli Enti che non si sono avvalse della succitata facoltà derogatoria, o che necessitano di formare neoassunti dopo il 26 gennaio 2012. Per la formazione pregressa, l’Accordo prevede il riconoscimento della formazione erogata dalle Aziende e dagli Enti prima del 26 gennaio 2012 purché questa sia conforme alle norme ed alle indicazioni valide prima dell’Accordo stesso. Per i Lavoratori ed i Preposti formati da più di 5 anni, l’aggiornamento deve essere erogato entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo.
à Testo dell’Accordo recentemente pubblicato.
Milano, 13 gennaio 2012
Luca Lucchini |
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