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In evidenza
Il Parlamento Europeo, con la Direttiva 2012/11/UE del 19/04/2012, ha rinviato al 31 ottobre 2013 l’entrata in vigore (prevista, in precedenza, per il 30 aprile 2012) l’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sui “Campi elettromagnetici”. Ciò si traduce (una volta che l’emendamento verrà recepito con provvedimento di Legge da parte dell’Italia) con il posticipo dell’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV “Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro”. Si evidenzia che tale norma prevede che tutte le Aziende e gli Enti debbano procedere all’individuazione di eventuali sorgenti di campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro, determinarne i livelli di esposizione dei Lavoratori, effettuare la valutazione specifica (anche strumentale, qualora necessaria) dei rischi e definire le eventuali misure di prevenzione e protezione necessarie. Si ricorda altresì che, benché l’entrata in vigore del Capo IV, secondo la formulazione utilizzata dall’articolo 306 del D.Lgs. 81/2008, sia prevista per il 31/10/2013, in conformità alla Direttiva 2012/11/CE, e non siano quindi richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti al suo interno, resta comunque valido il principio generale di cui all’articolo 28 ribadito relativamente agli agenti fisici all’articolo 181, che impegna il Datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela. Tenuto conto che l’esposizione a livelli rilevanti a campi elettromagnetici può arrecare gravi danni alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori (ad esempio: aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati, cataratta, sterilità maschile, ecc.) e che gli scopi della Direttiva 2004/40/CE e del Titolo VIII, capo IV del D.Lgs.81/2008 non riguardano la protezione da eventuali effetti a lungo termine (per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità), nei rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione, bensì la protezione dagli effetti nocivi certi acuti di tipo diretto ed indiretto sul corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto, occorrerà cominciare a procedere a verificare se l’attuale struttura produttiva delle Aziende e degli Enti prevedano attività o la presenza di attrezzature/strumentazioni per le quali sia necessario procedere a valutazioni STRUMENTALI/METODOLOGICHE o se sia sufficiente un’analisi preliminare che, ai sensi dell'articolo 209, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, dimostri che i valori di pericolosità per le persone non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Per fare ciò si può fare riferimento alla fonte tecnica “D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome e ISPESL del 2009, contenente un elenco piuttosto preciso delle attività, qui sotto proposto:
Nota: (*) Rientra ogni installazione elettrica/circuito con un’intensità di corrente di fase ≥ 100 A Le Aziende e gli Enti dovranno verificare l’esistenza o meno di tali attività al proprio interno: in caso negativo, non occorrerà provvedere a valutazioni strumentali ulteriori. Milano, 14 maggio 2012
Luca Lucchini
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__________________________________ Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017 Inviare a infopl@safety.it un
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