P L S.r.l. Fire & Safety Engineering

Servizi integrati per la sicurezza, la salute, l'igiene e la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Home Su Sommario

News del 26 ago 09

News del 23 ott 13 News del 5 set 13 News del 16 feb 13 News del 9 feb 13 News del 16 lug 12 News del 5 giu 12 News del 14 mag 12 News del 3 feb 2012 News del 13 gen 12 News del 9 gen 12 News del 3 dic 11 News dell'11 nov 11 News dell'11 ott 2011 News del 19 lug 11 News del 3 mag 11 News del 28 nov 10 News del 01 ott 10 News del 10 apr 10 News del 11 gen 10 News del 21 dic 09 News del 10 ott 09 News del 26 ago 09 News del 31 dic 08 News del 12 ago 08 News del 21 mag 08 News del 14 mag 08 News del 25 mar 08 News del 5 gen 08 News del 16 gen 08 News del 2 set 07

 

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Prime indicazioni e  novità in vigore dal 20 agosto 2009

Informativa che fornisce le prime indicazioni ed individua, in sintesi, le principali novità e modifiche apportate alla nuova norma entrate in vigore il  20 agosto 2009.

 

→ allegato il Decreto

(con modifiche ed integrazioni evidenziate in rosso)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO" APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" IN VIGORE DAL 20 AGOSTO 2009

 
Sul Supplemento Ordinario della  Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che introduce numerose ed importanti modifiche, integrazioni e correzioni al D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro" a meno di un anno dalla sua entrata in vigore.
Questa informativa, senza avere l'ambizione di essere esaustiva, mira a fornire delle prime indicazioni e ad individuare sinteticamente le principali novità/modifiche apportate dalla nuova norma (entrate in vigore lo scorso 20 agosto) e le implicanze che queste hanno/avranno per i Datori di lavoro e per le altre figure "sensibili" in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Sommario

  

OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

Due sono gli obiettivi principali della nuova norma: da un lato correggere la miriade di errori materiali e tecnici presenti nel precedente testo dell'attuale D.Lgs. 81/2008 (approvato, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta), dall'altro lato superare le oggettive difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. Un esempio per tutti: il "vecchio" D.Lgs. 81/2008 disciplinava il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le peculiarità della prestazione resa dal volontario e penalizzando oltremodo le associazioni di volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali del nostro Paese.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Si amplia e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le Forze Armate e di Polizia, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto. Mentre entro il prossimo 31 dicembre 2010 deve essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile.

Vengono altresì inseriti i COLTIVATORI DIRETTI, GLI ARTIGIANI ED I PICCOLI COMMERCIANTI.

LA LOTTA CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE

Il Decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività. La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'Allegato 1 del D. Lgs. 81/2008.

La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare.

Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della ASL. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei Vigili del Fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi.

LA DATA CERTA

La complessità della procedura necessaria ad ottenere la “certezza” della data viene semplificata, al duplice scopo di non gravare sulle Aziende con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di un’azione sinergica e condivisa dei soggetti della sicurezza in Azienda.

Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del Datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico Competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l’utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la “certezza” della data.

LO STRESS LAVORO-CORRELATO

Con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, viene modificato l’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le Aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i cosiddetti “nuovi rischi” e, quindi, meritevole di attenta ponderazione.

Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le “regole” per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

Vengono pertanto rinviate e non necessarie le urgenti, immediate, sovrastimate e, talvolta, non necessarie analisi attualmente in uso con metodi e mezzi più disparati, discontinui e, spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.

COMUNICAZIONE NOMINATIVO R.L.S. E INFORTUNI CHE COMPORTINO ASSENZE COMPRESE TRA 1 E 3 GIORNI

Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.

Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

Per garantire l’immediato e corretto start-up della procedura in parola, viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Per quanto riguarda la segnalazione all'INAIL degli infortuni che comportino assenze comprese tra 1 e 3 giorni, entro 6 mesi verrà emanato uno specifico Decreto attuativo.

LA "PATENTE A PUNTI" SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

Viene introdotta una "patente a punti" per le imprese "sicure" che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici.

Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il nuovo Decreto inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere “fuori mercato” le Aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, esso è diretto a fornire un criterio certo e semplice (simile ai “punti patente”) per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali l’effettuazione delle attività di formazione e l’assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

Saranno soprattutto valutati elementi come la realizzazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati.

L’innovativo strumento opererà per mezzo dell’attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

Come funzionerà la patente? Come per quella di guida, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell'edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.
Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un decreto del presidente della Repubblica.
In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili.

Inoltre, viene disposto che le parti sociali possano chiedere, con accordi interconfederali, l’estensione del “modello” in parola ad altri settori economici.

Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il nuovo Decreto introduce una nuova filosofia dell’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizza una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di Datore di lavoro e Dirigente.

Il Decreto applica la più grave tra la sanzioni di cui al “Testo Unico” al solo caso in cui il Datore di lavoro abbia del tutto omesso l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in Aziende a rischio immanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese edili che svolgano lavori di rilevante entità.

Una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l’istituto della prescrizione) è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva. Lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, è stato utilizzato per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.).

Si è proceduto a graduare la pena in coerenza con le motivazioni sin qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l’originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava). In accoglimento della proposta sul punto contenuta nei pareri parlamentari, si mantiene la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i Datori di lavoro o i Dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Gli obblighi dei Preposti sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei Datori di lavoro e dei Dirigenti, poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.

Pertanto, il nuovo Testo Unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei Preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate all’inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza, sono state eliminate dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo mentre in alcuni Titoli “speciali” connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali” e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.

Lo stesso vale per gli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei Preposti, sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei Datori di lavoro e dei Dirigenti, poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.

Il nuovo Testo Unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei Lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate all’inosservanza degli obblighi generali, oltre all’ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei Lavoratori il nuovo Decreto abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell’ambito dei pareri di Camera e Senato.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

L’obbligo di predisporre il “documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni” ("DUVRI") ora vige solo per i lavori di breve durata (sotto i due giorni) e non sussiste per i lavori intellettuali, le mere forniture di merci ed attrezzature.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Viene inserito l'obbligo di valutare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale dei lavoratori.

Viene altresì introdotta la tempistica di predisposizione del Documento di valutazione dei rischi (90 giorni) e di aggiornamento dello stesso in caso di importanti modifiche aziendali (30 giorni), che era stata clamorosamente "dimenticata" nel vecchio testo.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Importanti le novità. Diventa ammissibile la "visita medica preassuntiva" e viene introdotto l'obbligo di visita di idoneità alla mansione per i lavoratori che rientrano in Azienda dopo assenze superiori ai 60 giorni.

Non è più vigente l'obbligo di inviare all'INAIL la cartella sanitaria in caso di cessazione dei Lavoratori e viene introdotto l'obbligo di consegnare la stessa al Lavoratore.

Verranno indicati inoltre entro il 31 dicembre 2009 nuovi criteri per gli accertamenti sull'alcolismo e le tossicodipendenze.

INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED INAIL

Il Decreto da forte impulso all'integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere un'idea dell’importanza dell’intervento, si consideri come i soli costi sociali da infortuni sul lavoro per sostegno alle famiglie delle vittime e per la riabilitazione dei lavoratori siano stati quantificati (in sede di Rapporto ufficiale INAIL 2007, con riferimento all’anno 2005) in oltre 45 miliardi di euro, pari al 3,21% del Prodotto Interno Lordo.

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI 1° SOCCORSO E LOTTA ANTINCENDIO

Nelle Aziende o Unità produttive fino a 5 lavoratori il Datore di lavoro d'ora in poi potrà svolgere direttamente i compiti di 1° soccorso e lotta antincendio, ovviamente previa specifica formazione di Legge.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Viene introdotto l'obbligo di formazione anche per i Dirigenti (obbligo "dimenticato" nel vecchio testo).

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Numerosissime le modifiche. Cerchiamo di sintetizzarle:

·         nel campo di applicazione del Decreto vengono anche inseriti i lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;

·         vengono ampliati i compiti del Responsabile dei lavori, che coincidono con quelli del Committente;

·         viene inserita la definizione di IMPRESA ESECUTRICE quale impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

·         viene chiarito che non è prevista la predisposizione del POS in caso di mere forniture di materiali o attrezzature (prima ciò era sancito da una semplice Circolare  Ministeriale) ma che si rientra nell'articolo 26 (Appalti);

·         ove gli apprestamenti, gli impianti, ecc. di cantiere siano effettuati dalle Imprese esecutrici, l'Impresa affidataria deve corrispondere a queste e senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza;

·         per lo svolgimento delle attività proprie dell'Impresa affidataria (coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 e verificare la congruenza dei POS delle Imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione), il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti devono essere adeguatamente formati;

·         il Committente o il Responsabile dei lavori (se nominato) assicura l'attuazione degli obblighi a carico del Datore di lavoro dell'Impresa affidataria.

 

26 agosto 2009

Luca Lucchini

 

 

__________________________________

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

Home ] Su ]

Inviare a infopl@safety.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2007 PL SRL