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Informativa riguardante le implicanze per i Produttori, gli Importatori, i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose derivanti dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) Sommario ABSTRACTA partire dal 1° dicembre 2010, secondo un preciso percorso per “tappe di avvicinamento” che terminerà il 1° giugno 2015, il nuovo Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 (noto come “Regolamento CLP”), comporterà una serie di notevoli e numerose modifiche a riguardo del sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio, compreso il formato delle “schede di sicurezza”, la simbologia e la fraseologia adottate, relative alle sostanze ed alle miscele pericolose. Ciò implicherà, sia per i Produttori e gli Importatori, sia per i Rivenditori e gli Utilizzatori finali, azioni di adeguamento per il rispetto della nuova normativa comunitaria. INTRODUZIONEA partire dal 1° dicembre 2010 i Fabbricanti, gli Importatori, i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose si troveranno ad operare in uno scenario estremamente differente rispetto al passato. Il 1° dicembre 2010, infatti, è la prima delle scadenze fissate dal nuovo Regolamento (CE) n.1272/2008 (noto come “Regolamento di classificazione CLP”) che va a modificare i criteri di Classificazione Etichettatura ed Imballaggio (il cui riferimento, negli ultimi 40 anni, è stata la “storica” Direttiva 67/548), ma rappresenta anche (non a caso) la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 i cui Allegati andranno a sostituire l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (noto come “Regolamento Reach”), con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla “scheda di sicurezza”, che da adesso prende il nome di Scheda Dati di Sicurezza (SDS), ed al nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose. SCADENZE RELATIVE ALLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (“SDS”)Le tappe più significative del passaggio ai nuovi criteri di redazione delle Schede Dati di Sicurezza sono:
Dal 1° giugno 2015 i fornitori di miscele pericolose dovranno obbligatoriamente fornire Schede Dati di Sicurezza redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, che sostituisce l’Allegato II del Regolamento n. 1907/2006: sarà così obbligatorio indicare nella Scheda Dati di Sicurezza la classificazione prevista dal Regolamento CLP per le miscele pericolose. Anche in questo caso sono previste specifiche deroghe:
DEFINIZIONE DI SOSTANZA E DI MISCELAChiariamo bene il significato dei termini “sostanza” e “miscela” (o “preparato”): Sostanza Elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Miscela Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. SCADENZE RELATIVE ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONEIl Regolamento CLP prevede un periodo di transizione per l'applicazione del nuovo sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio:
Per quanto riguarda il sistema di etichettatura ed imballaggio è possibile scegliere tra continuare ad usare il vecchio sistema o il nuovo sistema prima del 1° dicembre 2010 per le sostanze e prima del 1° giugno 2015 per le miscele: dopo tali date sarà obbligatorio usare il nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP. Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 e per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 sarà possibile non rietichettare e rimballare i prodotti secondo le nuove disposizioni, rispettivamente, fino al 1° dicembre 2012 e fino al 1° giugno 2017. LA NUOVA CLASSIFICAZIONEll Regolamento 1272/2008, detto regolamento di classificazione CLP, recepisce a livello comunitario i criteri di classificazione e etichettatura del GHS (Global Harmonized System) introdotti a livello internazionale nell'ottica di un'armonizzazione globale (per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio) e con lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele pericolose. Operativamente, sono previsti tre tipologie di pericoli: pericoli fisici, indicati con 5 pittogrammi
pericoli per la salute, indicati con 3 pittogrammi
Le classi di pericolo all’interno di ciascun tipo di pericolo sono le seguenti:
La classificazione della sostanza prevede che siano definite:
Si pro
Come si evince dal confronto tra la simbologia e la fraseologia attualmente adottata (più oltre proposta) e quella di futuro utilizzo, le differenze sono notevoli e numerose:
OBBLIGHI PER I RIVENDITORI E GLI UTILIZZATORI DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSELe importanti modifiche in via di introduzione implicheranno, secondo le scadenze prospettate, per i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose l’esigenza di pretendere dai Fornitori/Produttori la produzione puntuale e precisa di Schede Dati di Sicurezza nonché di criteri di classificazione, di etichettatura e di imballaggio aggiornati, al fine di fornire ai propri Clienti ed ai Lavoratori utilizzatori tutte le informazioni necessarie alla sicurezza e salute. Le novità, una volta in vigore, renderanno inoltre necessario, per gli Utilizzatori finali (nonché i Rivenditori, per quanto concerne la movimentazione, lo stoccaggio e le misure di emergenza), provvedere alla formazione dei propri Lavoratori sulle nuove modalità di classificazione, sui nuovi pittogrammi e sulle indicazioni di pericolo/consigli di prudenza.
Milano, 1° ottobre 2010 Luca Lucchini
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__________________________________ Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017 Inviare a infopl@safety.it un
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