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Informativa

 

DPI – Nuovo Regolamento UE

 

Dispositivi di protezione individuale: entra in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/425 che abroga la “storica” direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989 (recepita in Italia con il d.lgs. 475/1992)

Informativa riguardante le principali novità introdotte dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 in materia di Dispositivi di Protezione Individuale.

Sommario

Abstract

Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore l’importante ed atteso Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la “storica” Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il nuovo Regolamento disciplina, essenzialmente, i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea.

Analogamente ad altre Direttive europee di prodotto, il Regolamento UE 2016/425 prescrive che i DPI soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza (previsti nell’Allegato II della stessa norma) attraverso la redazione, da parte dei Fabbricanti, della dichiarazione di conformità UE e l’apposizione, sui DPI, della marcatura CE.

La disposizione introduce, tra le altre numerose novità, una nuova e più semplice suddivisione dei DPI in CATEGORIE, basate sull’entità del rischio da cui i dispositivi devono proteggere le persone.

Pur mancando la necessità di un decreto di recepimento specifico nel sistema giuridico del nostro Paese (trattandosi di un REGOLAMENTO e non di una DIRETTIVA), l’entrata in vigore effettiva del Regolamento 2016/425 potrebbe non essere automatica, essendo imprescindibile un aggiornamento ed un adeguamento della normativa nazionale in essere, a partire (ma non solo) dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro”.

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425: obiettivi, struttura, caratteristiche, criticità e sua entrata in vigore

Obiettivi del nuovo regolamento

Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (“GUUE”) il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la “storica” Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'obiettivo cardine del Regolamento è quello di assicurare che i DPI immessi sul mercato europeo soddisfino i REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA (indicati nell'Allegato II della stessa norma), che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno europeo.

Secondo il Legislatore europeo tale obiettivo appare irraggiungibile dai singoli Stati membri e quindi, vista la sua importanza, la sua portata ed i suoi effetti, ha ritenuto che possa essere conseguito esclusivamente a livello di Unione, attraverso il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea.

Il Regolamento, che entrerà formalmente in vigore il prossimo 21 aprile 2018, era atteso da tempo, vista la vetustà della Direttiva 89/686/CEE (che ormai si avvicina alla soglia dei 30 anni di età………..) sostituita ed ai problemi applicativi che essa ha avuto negli anni nei diversi Paesi dell’Unione Europea proprio per la sua “antiquata” conformazione giuridica.

Infatti, pur restando l’intento principale del Legislatore Europeo quello di stabilire requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori restando al passo della tecnica, l’altro obiettivo (non nascosto) è quello di annullare quanto accaduto fino ad oggi nell'applicazione concreta della Direttiva 89/686/CEE, che ha evidenziato carenze e incongruenze nella regolamentazione dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità, con evidenti problemi di omogeneità, in particolare, nell’individuazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI, rispetto ai quali ogni Paese dell’Unione ha finora agito autonomamente.

Quindi, si è ritenuto opportuno procedere all’ “ammodernamento” della norma riguardante i DPI sostituendo la “vecchia” Direttiva con un “nuovo” Regolamento, che è lo strumento giuridico idoneo per imporre norme chiare e dettagliate che non lascino adito a interpretazioni ed a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.

Struttura del nuovo Regolamento

 La struttura di massima del Regolamento 2016/425 (che consta di 48 Articoli e 10 Allegati) è la seguente:

Capi

  • CAPO I Disposizioni Generali (Articoli 1/7)

  • CAPO II Obblighi degli operatori economici (Articoli 8/13)

  • CAPO III Conformità del DPI (Articoli 14/17)

  • CAPO IV Valutazione della conformità (Articoli 18/19)

  • CAPO V Notifica degli organismi di valutazione della conformità (Articoli 20/36)

  • CAPO VI Vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione (Articoli 37/41)

  • CAPO VII Atti delegati e atti di esecuzione (Articoli 42/44)

  • CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali (Articoli 45/48)

Allegati

  • ALLEGATO I - Categorie di rischio dei DPI

  • ALLEGATO II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

  • ALLEGATO III - Documentazione tecnica per i DPI

  • ALLEGATO IV - Controllo interno della produzione

  •  ALLEGATO V - Esame UE del tipo

  • ALLEGATO VI - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

  • ALLEGATO VII - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

  • ALLEGATO VIII - Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione

  • ALLEGATO IX - Dichiarazione di conformità UE n. ….

  • ALLEGATO X - Tavola di concordanza

Dichiarazione di conformità UE e marcatura

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento 2016/425, un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea deve essere considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II.

Le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili ai DPI devono essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE che, appunto, attesti il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

La marcatura CE (articoli 16 e 17 del Regolamento 2016/425), che, si ricorda, è obbligatoria ed indica la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle Direttive o dai Regolamenti comunitari applicabili, è il risultato di un processo che deve comprendere la valutazione di conformità, i cui principi generali di apposizione sui DPI vengono appunto individuati e regolati nel Regolamento.

Tale marcatura CE deve essere apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile: qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, o ritenuto ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI stesso.

Analogamente a quanto già previsto dalla Direttiva 89/686/CEE (ed in altre Direttive di prodotto), per i DPI di III Categoria (quelli, per intenderci, che proteggono da morte o da danni alle persone molto gravi e/o irreversibili), la marcatura CE può essere apposta soltanto a seguito di verifica da parte di Organismo (terzo ed indipendente) notificato, il cui numero di identificazione deve essere riportato sulla stessa marcatura.

Criticità riscontrabili nel nuovo Regolamento

Anche in questo caso appare probabile un contrasto tra una “norma di prodotto”, che detta regole per la libera circolazione nel mercato dell’UE, ed una “norma sociale”, che nello specifico riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che tali DPI devono utilizzare nei luoghi di lavoro, che dovrà giocoforza essere risolto dai singoli Legislatori nazionali.

Un altro “passaggio” attraverso i Legislatori nazionali sarà necessario (malgrado l’intento dell’Unione Europea di evitarlo attraverso l’utilizzo dell’atto legislativo vincolante del Regolamento), essendo compito degli Stati membri quello di stabilire le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni contenute (aspetto peraltro indicato nell’articolo 45, paragrafo 1 del Regolamento DPI) che, come previsto dal Legislatore comunitario, potrebbero includere anche sanzioni penali nel caso di gravi violazioni.

Entrata in vigore del nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento entrerà formalmente in vigore il prossimo 21 aprile 2018, compatibilmente con le criticità applicative che potrebbero aversi nel nostro Paese, come viene indicato nel prossimo capitolo.

L’anno successivo sarà comunque un periodo di transizione in cui sarà ancora possibile, da parte dei Fabbricanti, mettere in circolazione i DPI conformi alla “vecchia” Direttiva DPI. Lo stesso Regolamento DPI prevede, a tal proposito, che gli Stati membri non potranno ostacolare la commercializzazione e l’utilizzo dei DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

Gli “attestati di certificazione” rilasciati in conformità con la precedente Direttiva DPI rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

Ci saranno problemi applicativi del Regolamento (UE) 2016/425 in Italia?

Quindi, tutto chiaro, positivo e senza problemi anche nel nostro Paese?

In effetti, trattandosi di un REGOLAMENTO e non di una DIRETTIVA, l’entrata in vigore anche nel nostro Paese dovrebbe essere automatica, non essendo necessaria, secondo la legislazione europea, alcuna norma nazionale di recepimento, e dovrebbe altresì comportare la contestuale abrogazione della “storica” Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 (recepita con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475), a tutto vantaggio (così come il Legislatore europeo si è prefissato) di un’applicazione del Regolamento uguale in tutte le Nazioni dell’Unione Europea.

È avviso dello Scrivente, tuttavia, che in Italia siano presenti alcuni problemi applicativi legati al particolare sistema giuridico in materia di sicurezza e salute sul lavoro del nostro Paese, che potranno, inevitabilmente, fare slittare l’effettiva entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Innanzitutto, essendo stata, la “vecchia” Direttiva, recepita con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (che è una norma nazionale italiana), quest’ultimo non può essere annullato automaticamente dall’abrogazione della Direttiva europea 89/686/CEE che l’ha generata e, pertanto, in “punta di diritto, rimarrà formalmente in vigore fino a quando verranno prese decisioni in merito da parte del Legislatore italiano.

Poi, oltre all’attuazione della citata Direttiva europea 89/686/CEE, il D.Lgs 475/1992 interessa direttamente anche il D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro” che, all’articolo 76 comma 1 (Requisiti dei DPI) recita testualmente «………...I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni………….», che dovrà essere presumibilmente modificato.

Infine, la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”, all’articolo 6, incarica il Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, da un lato uno o più Decreti Legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale a Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui proprio il 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio), dall’altro di aggiornare le disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425, abrogando eventualmente quanto espressa incompatibile con il nuovo Regolamento.

Quindi, per il momento, non è ben chiaro quando il Regolamento (UE) 2016/425 entrerà effettivamente in vigore nel nostro Paese.

Le peculiarità del nuovo Regolamento DPI e le novità da esso introdotte

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento DPI rispetto alla vecchia Direttiva sono numerose ed importanti. Cerchiamo di seguito di indicare schematicamente le principali.

Osservazioni preliminari

Il Regolamento sui DPI contiene osservazioni preliminari sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

A tal proposito ci si è orientati alla Direttiva Macchine. Anche per i DPI si rimanda ora allo stato della tecnica affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del nuovo Regolamento si estende anche ai DPI per la protezione dal calore (quali, ad esempio, i guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato ed a quelli commercializzati “online”.

La norma conferma la non applicabilità della regolamentazione alle seguenti tipologie di DPI:

  • Quelli progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico

  • Quelli progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive

  • Quelli progettati per l'uso privato per proteggersi da:

- condizioni atmosferiche non estreme;

- umidità e acqua durante la rigovernatura;

  • Quelli da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

  • Quelli da utilizzare per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto dello specifico Regolamento n. 22 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Categorie di rischio

La norma (nell’Allegato I) prevede una nuova e più semplice suddivisione dei DPI in CATEGORIE, basate sull’entità del/dei rischio/i da cui i dispositivi devono proteggere le persone:

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a:

a) Lesioni meccaniche superficiali

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. 

a) Sostanze e miscele pericolose per la salute

b) Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua

 

b) Atmosfere con carenza di ossigeno

c) Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C

 

c) Agenti biologici nocivi

d) Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)

 

d) Radiazioni ionizzanti

e) Condizioni atmosferiche di natura non estrema

 

e) Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C 

 

 

f) Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore 

 

 

g) Cadute dall'alto 

 

 

h) Scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 

 

 

i) Annegamento 

 

 

j) Tagli da seghe a catena portatili

 

 

k) Getti ad alta pressione 

 

 

l) Ferite da proiettile o da coltello

 

 

m) Rumore nocivo

Si evidenzia come la Categoria III (quella che riguarda i rischi maggiori) venga estesa a ulteriori rischi (annegamento, ferite da taglio provocate da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo) rispetto a quelli riportati nel “vecchio” D.Lgs. 475/1992.

Documentazione tecnica a corredo dei DPI

L’Allegato III del nuovo Regolamento impone che a corredo di ciascun DPI deve essere presente una DOCUMENTAZIONE TECNICA che specifichi le modalità con cui il Fabbricante garantisce la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili (cui fa riferimento l'articolo 5 del Regolamento stesso e stabiliti nell'Allegato II del medesimo).

Tale documentazione tecnica deve comprendere almeno i seguenti elaborati:

  • Una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato

  • Una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere

  • Un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI

  • Disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti

  • Le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI

  • I riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 del Regolamento che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate

  • Se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili

  • I risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili

  • Una relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione

  • Una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione

  • Una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'Allegato II, punto 1.4 del Regolamento

  • Per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato

  • Per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili”

La dichiarazione di conformità UE deve essere allegata a ogni DPI messo in circolazione. In alternativa, è possibile riportare i contenuti della dichiarazione nelle INFORMAZIONI PER L’USO, che dovranno, quindi, includere anche un indirizzo WEB cui accedere per visionare il testo completo della dichiarazione di conformità UE.

Obbligo di controllo della produzione anche per i DPI di I categoria

Viene introdotto anche per i DPI di I categoria il controllo della produzione, aspetto fondamentale su cui la Direttiva 89/686 sui DPI era decisamente carente, in quanto si limitava ad indicare, quale Responsabile della certificazione di questa tipologia di DPI, il Fabbricante che la predisponeva “ad uso interno” e sotto la propria responsabilità con una semplice dichiarazione di conformità (in precedenza il Fabbricante stabiliva autonomamente le caratteristiche da verificare, i requisiti da assicurare e quant’altro, senza un controllo di produzione, che adesso diventa obbligatorio e da documentare).

DPI costruiti “su misura”

Si affronta (finalmente) la delicata questione relativa ai cosiddetti DPI costruiti “su misura”, cioè quelli adattati alla singola persona, quali, ad esempio, gli otoprotettori che vengono costruiti dall’ “impronta” del padiglione auricolare del singolo lavoratore o i guanti costruiti per lavoratori aventi mani cui mancano delle dita o sono deformate.

Finora, questi particolari DPI venivano certificati ma prodotti con criteri non regolamentati dalla Direttiva DPI (nel caso degli otoprotettori) oppure venivano prodotti con criteri non regolamentati dalla Direttiva DPI ma non certificati (nel caso dei guanti).

D’ora in poi, con il nuovo Regolamento DPI, ci sarà la possibilità di certificare anche tali tipologie di DPI fatti su misura e sulle esigenze del singolo lavoratore, con evidente “sollievo” da parte dei Datori di lavoro.

Obbligo di valutazione dei rischi da parte del fabbricante

Il Fabbricante è tenuto, d’ora in poi, ad effettuare una VALUTAZIONE DEI RISCHI, al fine di individuare, in dettaglio, quelli che riguardano il singolo DPI con conseguente obbligo di progettare e fabbricare il dispositivo tenendo conto di tale analisi.

Analogamente a quanto già introdotto nella “Direttiva Macchine”, in tale attività lo stesso il Fabbricante deve considerare non solo l’uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili e/o impropri.

Requisiti dei DPI soggetti a invecchiamento

A riguardo dell’annosa questione relativa ai DPI soggetti a invecchiamento (ovvero, nel caso in cui sia noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento), il Regolamento indica precise modalità di apposizione della data di scadenza e di indicazione delle istruzioni/informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare la scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del dispositivo e alle condizioni effettive di immagazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione, compresa l'indicazione del fabbricante.

Milano, 7 aprile 2018

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Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2018

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