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Addestramento dei lavoratori all’uso di particolari attrezzature: pubblicato l’accordo della Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012.

Informativa riguardante le implicanze per le Aziende e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta una SPECIFICA ABILITAZIONE e del conseguente ADDESTRAMENTO dei Lavoratori necessario.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 l’Accordo della Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (nota come “Conferenza Stato-Regioni”) riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli Operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i Soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che entrerà in vigore tra un anno, dal prossimo 11 marzo 2012.

 

GENERALITà

L’Accordo si affianca alle recenti intese in materia di formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Datori di lavoro – RSPP approvati dalla stessa Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2012.

Il testo dell’Accordo richiama le indicazioni dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro”:

«In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.»

 La nuova norma regolamenta la formazione per l’abilitazione degli Operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008.

ATTREZZATURE INDIVIDUATE

Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica sono:

  •  piattaforme di lavoro mobili elevabili;

  •  gru a torre;

  •  gru mobili;

  •  gru per autocarro;

  •  carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;

  •  trattori agricoli o forestali;

  •  macchine movimento terra;

  •  pompe per calcestruzzo.

REQUISITI DEI CORSI

Vengono:

  • stabiliti i requisiti minimi dei corsi, che devono disporre di un Responsabile, di un Registro di presenza, di un numero massimo di allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto Istruttore/Allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a 6;

  • fissate le tipologie di modulo formativo: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione;

  • al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter formativo, previste prove di valutazione.

Al termine delle prove di valutazione sono rilasciati attestati di abilitazione. L’abilitazione avrà durata di 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

 Il percorso formativo dovrà essere registrato nel Libretto formativo del cittadino (articolo 2 comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (noto come “decreto Biagi”), quando e se applicato.

 Al contempo, il Soggetto Formatore dovrà conservare, per almeno 10 anni, il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati rilasciati.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, saranno ammessi i seguenti percorsi (naturalmente, attestati da specifica documentazione):

  • corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dall’Accordo;

  • corsi di formazione della durata inferiore a quella indicata dall’Accordo ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo con somministrazione di verifica finale dell’apprendimento;

  • corsi di formazione non completati da verifica finale dell’apprendimento e di qualsiasi durata, purché entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo siano integrati da modulo di aggiornamento con somministrazione di verifica finale dell’apprendimento.

I Lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso sono già incaricati all’uso delle attrezzature, devono effettuare i corsi entro 24 mesi.

I Lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza lavorativa possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

SOGGETTI AUTORIZZATI A SVOLGERE LA FORMAZIONE

Possono erogare i corsi i seguenti Soggetti:

  • Regioni e Province autonome;

  • ministero del Lavoro;

  • INAIL;

  • Sindacati;

  • Ordini, Collegi e Associazioni professionali riconosciute;

  • Aziende di attrezzature purché accreditate in Regione e Provincia autonoma;

  • Soggetti formatori con esperienza almeno triennale nel settore accreditati in Regione o Provincia autonoma;

  • Soggetti formatori con almeno sei anni di esperienza nella formazione sulla salute e sicurezza lavoro accreditati in Provincia e Regione;

  • Enti Bilaterali;

  • Scuole edili di Enti Paritetici.

A tale proposito si informa che la Società PL s.r.l. Fire & Safety Engineering è abilitata ad erogare i corsi, essendo associata a Soggetto accreditato presso la Regione Lombardia.

A completamento delle informazioni fornite si allega alla presente il testo completo dell’Accordo recentemente pubblicato.

 

 

 

 

 

 

 

 Milano, 14 marzo 2012

 

 Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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