L’Accordo si affianca alle recenti intese in materia di formazione dei
Lavoratori, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Datori di lavoro – RSPP
approvati dalla stessa Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011
e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2012.
Il
testo dell’Accordo richiama le indicazioni dell’articolo
73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e
salute sul lavoro”:
«In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione.»
La
nuova norma regolamenta la formazione per l’abilitazione degli
Operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro,
compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21
del D.Lgs. 81/2008.
Le
attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica sono:
-
piattaforme
di lavoro mobili elevabili;
-
gru
a torre;
-
gru
mobili;
-
gru
per autocarro;
-
carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo;
-
trattori
agricoli o forestali;
-
macchine
movimento terra;
-
pompe
per calcestruzzo.
Vengono:
-
stabiliti i requisiti minimi dei corsi, che devono disporre di un
Responsabile, di un Registro di presenza, di un numero massimo di
allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto
Istruttore/Allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a
6;
-
fissate le tipologie di modulo formativo: teorico, tecnico, pratico.
Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto
variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione;
-
al
termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter
formativo, previste prove di valutazione.
Al
termine delle prove di valutazione sono rilasciati attestati di
abilitazione. L’abilitazione
avrà durata di 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire
corso
di aggiornamento della durata minima
di 4 ore.
Il
percorso formativo dovrà essere registrato nel
Libretto formativo del cittadino (articolo 2 comma 1,
lettera i) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (noto come
“decreto Biagi”), quando e se applicato.
Al
contempo, il Soggetto Formatore dovrà conservare, per almeno 10 anni, il
“Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli
allievi e degli attestati rilasciati.
Per
quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, saranno
ammessi i seguenti percorsi (naturalmente, attestati da specifica
documentazione):
-
corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella
indicata dall’Accordo;
-
corsi di formazione della durata inferiore a quella indicata
dall’Accordo ma completati da aggiornamento entro 24 mesi
dall’entrata in vigore dell’Accordo con somministrazione di verifica
finale dell’apprendimento;
-
corsi di formazione non completati da verifica finale
dell’apprendimento e di qualsiasi durata, purché entro 24 mesi
dall’entrata in vigore dell’Accordo siano integrati da modulo di
aggiornamento con somministrazione di verifica finale
dell’apprendimento.
I
Lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso sono già
incaricati all’uso delle attrezzature, devono effettuare i corsi entro
24 mesi.
I
Lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza
lavorativa possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da
effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Possono erogare i corsi i seguenti Soggetti:
-
Regioni e Province autonome;
-
ministero del Lavoro;
-
INAIL;
-
Sindacati;
-
Ordini, Collegi e Associazioni professionali riconosciute;
-
Aziende di attrezzature purché accreditate in Regione e Provincia
autonoma;
-
Soggetti formatori con esperienza almeno triennale nel settore
accreditati in Regione o Provincia autonoma;
-
Soggetti formatori con almeno sei anni di esperienza nella
formazione sulla salute e sicurezza lavoro accreditati in Provincia
e Regione;
-
Enti Bilaterali;
-
Scuole edili di Enti Paritetici.
A
tale proposito si informa che la Società PL s.r.l. Fire & Safety
Engineering è abilitata ad erogare i corsi, essendo associata a Soggetto
accreditato presso la Regione Lombardia.
A
completamento delle informazioni fornite si allega alla presente il
testo completo dell’Accordo recentemente pubblicato. |