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Le atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro Il nuovo titolo VIII-bis del DLgsl. 626/94, introdotto dal D.Lgs. 233/03
Le atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro Il nuovo titolo VIII-bis del DLgsl. 626/94, introdotto dal D.Lgs. 233/03
La Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003 ha pubblicato il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233, inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, con cui è stata recepita nel nostro sistema giuridico la Direttiva europea 1999/92/CE, risalente al 18 dicembre 1999. Il Decreto, “Attuazione della Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, ha modificato innanzitutto il titolo stesso del D.Lgs. 626/94 ed ha inoltre introdotto, in quest’ultimo, il nuovo Titolo VIII-bis PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ed alcuni inediti Allegati, andando a regolamentare tutte quelle attività (compresi i lavori in sotterraneo) che finora non erano state inquadrate in normative specifiche: non è pertanto applicabile, ad esempio, nell’ambito delle cure mediche dei pazienti e degli apparecchi elettromedicali, nelle industrie estrattive e nella produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili, nel settore dei mezzi di trasporto. Giova sottolineare che anche questa norma, come tutte quelle che nel corso degli anni sono state progressivamente introdotte dal Legislatore nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede sanzioni penali per i Datori di lavoro ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti inadempienti. I nuovi obblighi aziendali, ovvero a carico, a vario titolo, di Datori di lavoro e Dirigenti, sanciti dalla normativa sono i seguenti: 1. Valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro, da predisporre prendendo in considerazione almeno i seguenti fattori: ð probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive ð probabilità della presenza ed efficacia di fonti di innesco ð caratteristiche degli impianti, delle sostanze utilizzate e del ciclo produttivo ð gravità degli effetti ipotizzabili 2. Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in zone secondo il nuovo Allegato XV-bis inserito nel D.Lgs. 626/94 3. Adozione, nelle succitate zone, sulla scorta della valutazione dei rischi effettuata, di idonee misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione, sia generali che specifiche. Tali misure debbono rispettare le prescrizioni contenute nel nuovo Allegato XV-ter inserito nel D.Lgs. 626/94, suddivise in: ð minime (parte “A”), ovvero: · provvedimenti organizzativi (formazione del personale, istruzioni e procedure di lavoro scritte, autorizzazioni al lavoro, ecc.) · misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione contro le esplosioni che vadano ad incidere sia sulla formazione delle miscele esplosive (ovvero sui due lati del “triangolo del fuoco” combustibile e comburente), sia sul loro innesco · revisione ed aggiornamento costante delle misure di prevenzione e protezione adottate · verifica e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati · verifiche rispondenti ai Capi III e IV del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” delle installazioni elettriche poste nelle zone classificate come più a rischio dall’Allegato XV-bis del D.Lgs. 626/94 ð specifiche (parte “B”), ovvero: · criteri di scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione inseriti nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che debbono essere conformi alle categorie, sancite, in relazione al livello di protezione garantito in funzione delle condizioni di funzionamento, della situazione ambientale e dell’impiego previsto, dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, regolamento di attuazione con cui è stata recepita la Direttiva 94/9/CE ed entrato in vigore pienamente a partire dal 1° luglio 2003 4. Apposizione, nei punti di accesso alle aree, di specifica cartellonistica di forma triangolare con lettere in nero su fondo giallo bordato di nero, conforme al nuovo Allegato XV-quater inserito nel D.Lgs. 626/94 Applicazione del coordinamento, già previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 626/94, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori dipendenti da differenti imprese 5. Stesura del “Documento sulla protezione contro le esplosioni”. Tale elaborato, che è parte integrante del “Documento di valutazione dei rischi ex art. 4 D..Lgs. 626/94” aziendale e che deve essere mantenuto aggiornato rispetto alle modifiche eventualmente introdotte a livello di organizzazione del lavoro, di tecnologia applicata o altre variazioni rilevanti, deve precisare, in particolare: ð che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati ð che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi previsti dalla norma ð quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’Allegato XV-bis ð quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’Allegato XV-ter (parte “A”) ð che i luoghi di lavoro e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, utilizzati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza ð che, ai sensi del Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO del D.Lgs. 626/94, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro delle attrezzature di lavoro in uso La norma prevede precise modalità e perentori termini temporali per gli adeguamenti, le cui discriminanti fondamentali sono rappresentate sia dalla data di avvio dell’utilizzo dei luoghi di lavoro comprendenti aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, sia dalla data di messa in esercizio delle attrezzature utilizzate nelle aree stesse. Nello specifico: 1. le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’Allegato XV-ter, parte “A”, del D.Lgs. 626/94 2. le attrezzature da utilizzate nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzate per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere dalla data di messa in esercizio, sia i requisiti minimi della parte “A” che i requisiti particolari della parte “B” di cui all’Allegato XV-ter del D.Lgs. 626/94 3. i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzati prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere dal 30 giugno 2006, le prescrizioni minime stabilite dal Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94 4. i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere dalla data di utilizzo, le prescrizioni minime stabilite dal Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94 5. i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive interessati, dopo il 30 giugno 2003, da modifiche, ampliamenti o trasformazioni, devono essere sottoposti a verifiche e provvedimenti affinché questi rispondano ai requisiti minimi stabiliti dal Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94
Analizzati i termini della questione, non resta che individuare quali siano, concretamente, i passi che le Aziende e gli Enti devono muovere per regolarizzare la propria situazione rispetto al nuovo Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94. E’ fuori di dubbio che l’applicazione del nuovo Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94 risulti più delicata per quelle Aziende già in attività prima del 30 giugno 2003: queste, infatti, devono rapidamente verificare l’applicabilità delle nuove prescrizioni alle proprie lavorazioni ed eventualmente adeguarsi ai dettami legislativi, per non incorrere nelle sanzioni penali da questi previsti, tenendo in debito conto le esigenze della produzione in corso. Per tali Aziende appare opportuno un “modus operandi” che preveda l’avvio, nell’immediato, quale fondamentale caposaldo, di una seria analisi preliminare a partire dalle seguenti fonti documentali: 1. La valutazione dei rischi di incendio già effettuata dall’Azienda ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, contenuta nel “Documento di valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. 626/94” o, in alternativa, riportata in un documento a sé stante afferente a quello principale 2. Le “schede di sicurezza”, agli atti dell’Azienda La lettura della prima fonte permette di ottenere (beninteso, se questa è stata correttamente elaborata) l’informazione generale relativa alla presenza o meno in Azienda di luoghi di lavoro comprendenti aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, ovvero se si rientri o meno negli obblighi della normativa, mentre la lettura della seconda fonte permette di analizzare le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e di approfondirne l’eventuale capacità di formare miscele con l’aria che possano essere potenzialmente esplosive. Una volta accertata l’esistenza, in Azienda, di luoghi di lavoro comprendenti aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, occorre procedere alla suddivisione di queste ultime in zone ed alla stesura del “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, che avrà la duplice valenza di mettere in condizione il Datore di lavoro sia di adempiere all’obbligo documentale sancito dalla normativa, sia di avere a disposizione un elaborato che, se ben predisposto, rappresenta un formidabile strumento di individuazione, analisi e programmazione degli eventuali interventi di bonifica o di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori da attuare in Azienda. Dopo avere predisposto il “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, occorre, infine, mettere a punto un idoneo piano tecnico-economico con cui programmare, dal punto di vista organizzativo, tecnologico e delle risorse (sia umane che finanziarie), gli interventi di adeguamento da mettere in campo (formativi, procedurali, tecnici), previa corretta individuazione delle scadenze di Legge. Per le Aziende che non dovessero rientrare nei nuovi obblighi normativi è comunque assolutamente consigliabile, anzi, indispensabile, che risulti una traccia documentale attestante come sia comunque stata effettuata una valutazione preliminare che ha portato ad escludere la presenza di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Potrebbe essere funzionale allo scopo l’inserimento, nella valutazione dei rischi di incendio già effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, di specifico capitolo che, riportando l’analisi preliminare, già più sopra citata, delle caratteristiche chimico-fisiche (reperibili facilmente dalle “schede di sicurezza”) delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo ed approfondendone la capacità di formare miscele con l’aria che possono essere potenzialmente esplosive, escluda oggettivamente il pericolo.
Milano, 5 settembre 2003
Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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