|
|
I rischi da esposizione lavorativa al rumore alla luce del nuovo D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).”.
I rischi da esposizione lavorativa al rumore alla luce del nuovo D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).”. Il 14 dicembre 2006 entreranno in vigore (con differimenti per alcuni particolari comparti produttivi) le disposizioni del nuovo Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, riguardante le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori esposti al rumore. La norma, che abroga parte dell’ormai “storico” D.Lgs. 277/91, introducendo nel D.Lgs. 626/94 il nuovo Titolo V-bis Protezione da agenti fisici e aggiornando l’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 89 (inserendo le sanzioni previste per le inadempienze al predetto Titolo V-bis), prevede importanti innovazioni a riguardo delle modalità di valutazione del rischio (che dovrà essere più dettagliata ed approfondita di quella prescritta finora dalla vecchia normativa) e delle azioni di prevenzione e protezione da mettere in campo (anche queste più impegnative rispetto al passato) a cura di Enti ed Aziende, palesando tuttavia, per queste, alcune criticità derivanti dall’introduzione dell’effetto attenuante dei DPI uditivi indossati dai lavoratori nella misurazione dei livelli limite di esposizione e da alcune discordanze rispetto a quanto già previsto da norme di buona tecnica (in particolare, la UNI EN 458:2005 “Protettori dell’udito. Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione. Documento guida”) e dallo stesso D.Lgs. 626/94 (con l’articolo 41). Le novità più marcatamente caratterizzanti il dispositivo possono così essere sintetizzate: ð l’assunzione, quali parametri di riferimento, di valori d’azione superiori e inferiori (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e di valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato); ð una valutazione basata non più solo sull’esposizione giornaliera e settimanale (come già previsto dal D.Lgs. 277/91), ma anche sulla pressione acustica di picco; ð una valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione che tenga conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dai lavoratori. La Gazzetta Ufficiale N. 124 del 30 maggio 2006 ha pubblicato il Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, che riguarda le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori che sono o che possono essere esposti all’agente di rischio fisico “rumore”. La Norma europea recepita rappresenta la diciassettesima delle direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo il D.Lgs. 626/94. Il recepimento, atteso da tempo dagli addetti ai lavori, rappresenta una svolta “storica”, andando ad abrogare completamente il Capo IV Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore dell’ormai obsoleto, per concezione e metodologia assunta, D.Lgs. 277/91. La nuova norma, come ormai prassi consolidata, va a modificare ed integrare il testo del D.Lgs. 626/94: in particolare, il D.Lgs. 195/06 introduce in quest’ultimo il nuovo Titolo V-bis Protezione da agenti fisici (costituito da 12 articoli, dal 49-bis al 49-duodecies) ed aggiorna l’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 89 (inserendo le sanzioni previste per le inadempienze al nuovo Titolo V-bis). Il presente approfondimento mira, da un lato, a cercare di chiarire le nuove implicanze normative a carico di Aziende ed Enti nel campo dei rischi da rumore, dall’altro di introdurre al complesso scenario sotteso alla problematica del rumore in ambito lavorativo prendendo in considerazione criticamente le novità introdotte dal nuovo Decreto, mettendole a confronto con quanto a suo tempo previsto dalla normativa da esso abrogata, senza naturalmente avere la presunzione di andare oltre ad una semplice informazione di “primo accesso” alle Imprese ed agli Enti in merito ad argomenti di cui esiste, in letteratura, una ricca bibliografia rivolta, tuttavia, agli “addetti ai lavori”. Il nuovo Decreto interviene in maniera innovativa rispetto a quanto previsto dal precedente D.Lgs. 277/91 nei seguenti punti: ð campo di applicazione; ð indicazione dei valori d’azione in relazione sia al livello di esposizione giornaliera di 8 ore (ovvero alla tipica giornata lavorativa), sia alla pressione acustica di picco; ð indicazione dei valori limite in relazione sia al livello di esposizione giornaliera di 8 ore (ovvero alla tipica giornata lavorativa), sia alla pressione acustica di picco; ð valutazione dei rischi, metodi e strumenti di misura; ð misure di prevenzione e protezione; ð dispositivi di protezione individuale; ð informazione e formazione dei lavoratori; ð sorveglianza sanitaria. La nuova norma conferma pienamente quanto già indicato in generale dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. a riguardo degli obblighi a carico dai Datori di lavoro di Aziende ed Enti. In particolare: ð obbligo di valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori, di elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione, di programmazione ed attuazione delle stesse (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 e articolo 3 del D.Lgs. 626/94); ð uso dei dispositivi di protezione individuali (Titolo IV del D.Lgs. 626/94); ð obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (articolo 16 D.Lgs. 626/94); ð obbligo di informazione e formazione dei lavoratori soggetti ai rischi (articoli 21 e 22 D.Lgs. 626/94). Il nuovo decreto abroga altresì il D.Lgs. 277/91 e introduce innovativi elementi specifici nel testo del D.Lgs. 626/94, alcuni dei quali (ad esempio i concetti di valori d’azione e di valori limite) sono assimilabili, per concezione, al recente D.Lgs. 187/05 riguardante le vibrazioni meccaniche, in merito agli obblighi a carico dei Datori di lavoro di Aziende ed Enti. In particolare: ð obbligo di valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori, di elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione, di programmazione ed attuazione delle stesse (articoli 49-quinquies e 49-sexies del D.Lgs. 626/94); ð uso dei dispositivi di protezione individuali uditivi (articolo 49-septies del D.Lgs. 626/94); ð obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (articolo 49-decies del D.Lgs. 626/94); ð obbligo di informazione e formazione dei lavoratori soggetti ai rischi specifici (articolo 49-nonies del D.Lgs. 626/94). Il decreto, inoltre, abroga alcune disposizioni del D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”: ð l’articolo 24 “Rumori e Scuotimenti” (limitatamente al danno uditivo); ð la voce “rumori” della Tabella allegata delle lavorazioni di cui all’articolo 33. Il suono viene prodotto da qualsiasi oggetto messo in vibrazione che trasferisce l’energia potenziale acquisita alle particelle costituenti il mezzo materiale elastico (aria, gas, acqua, ecc.) in cui si trova sotto forma di energia cinetica, inducendone la vibrazione attorno alla loro posizione di equilibrio statico. Tali onde successive di compressione e di espansione, creando una pressione in ogni punto interessato al fenomeno che oscilla attorno a quella di quiete (in aria si considera quella atmosferica, convenzionalmente costante e pari a 20x10-6 Pa), sono in grado di eccitare l’organo dell’udito così da essere percettibili dal cervello umano. Dal punto di vista fisico il suono è fondamentalmente caratterizzato (ma non solo) dalle grandezze fisiche principali: ð intensità (o pressione sonora) ð frequenza ð durata ð velocità di propagazione ð lunghezza d’onda ð ampiezza Il rumore (che rappresenta il vero oggetto del presente approfondimento) può essere definito come un suono indesiderato sia a livello fisiologico che psicologico, che interferisce con le attività individuali o di gruppo dei luoghi di lavoro, presente, a livello più o meno elevato, in tutte le Aziende e gli Enti. Comunemente, si intende per rumore un suono che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa o, addirittura, intollerabile. Quanto più è elevata la sensazione di rumore, tanto maggiore ne è l’intensità. I rumori di alta frequenza sono più nocivi all’udito di quelli da bassa frequenza e quanto più prolungata ne è l’esposizione, tanto più pronunciato risulta l’effetto sull’apparato uditivo. Come gran parte dei rischi lavorativi che non producono una menomazione immediata, quali i tagli, gli schiacciamenti, le cadute dall’alto, ecc., il rumore viene puntualmente sottovalutato o considerato “inevitabile” non solo dalle Imprese, ma dagli stessi lavoratori: tuttavia, l’esposizione prolungata al rumore manifesta ugualmente i suoi nefasti effetti sulla salute degli operatori, semplicemente dilazionandoli in tempi lunghi e con differenti intensità da soggetto a soggetto. Si forniscono di seguito alcune informazioni che evidenziano l’importanza della questione: ð dai dati per la UE-15 riportati dalla pubblicazione Eurostat Work and healt in the EU: a statistical portrait, emerge che il 20% dei lavoratori europei deve alzare la voce per farsi udire almeno per la metà della propria giornata lavorativa e che il 7% soffre di ipoacusia (ovvero indebolimento dell’udito) correlata al lavoro; ð da uno studio dell’Università di Maastricht del 1999 emerge che il numero totale di persone che in Europea soffrono di ipoacusia sia superiore all’intera popolazione della Francia (ovvero, oltre 60 milioni di persone); ð l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel documento Prevention of noise-induced hearing loss dichiara che in numerosi Paesi la perdita dell’udito causata da rumore è la patologia professionale più diffusa; ð dagli ultimi dati INAIL risulta che le ipoacusie professionali, da sole, rappresentano circa il 40% delle patologie lavoro-correlate denunciate ogni anno dalle Aziende. I suoni e i rumori attraversano il condotto uditivo esterno e vanno a colpire la membrana del timpano facendola vibrare. I movimenti vibratori, trasmessi dagli ossicini dell’orecchio interno, si propagano lungo la coclea (o chiocciola) e stimolano le cellule sensoriali (o cellule ciliate) e il nervo uditivo. L’apparato uditivo è in grado di riconoscere suoni singoli anche se misti ad altri o di distinguere qualitativamente combinazioni di suoni, rumori, ecc. L’orecchio umano è in grado di percepire soltanto le onde di pressione aventi frequenza compresa, approssimativamente, tra 20 e 20.000 Hz e caratterizzate da ampiezza superiore a valori che sono funzione della frequenza. L’orecchio è più sensibile nel campo fra 2 e 5 KHz, ed è molto meno sensibile a frequenze molto elevate o molto basse. Aumentando la pressione sonora, si giunge al limite massimo di sollecitazione dell’apparato uditivo, nota come “soglia del dolore”, oltre il quale si riceve una sensazione di disagio fisico. I rumori producono effetti dannosi sia al sistema uditivo (“effetti uditivi”) che ad altri organi (“effetti extrauditivi”). Gli effetti uditivi sono in diretta relazione col livello sonoro e la durata dell’esposizione a questo, per cui, superati certi limiti, sussiste il rischio concreto di danno all’apparato uditivo, soprattutto a livello delle cellule nervose dell’organo (le cellule ciliate interne ed esterne) che possono andare incontro a lesioni anche irreversibile che ne comportano la paralisi e/o a distruzione (avendo la caratteristica nota di tutte le cellule nervose di non riprodursi). La tabella qui sotto riportata (ripresa dalle norme ISO R/1999 e UNI 9432) indica gli effetti da esposizioni a dosi crescenti di rumore riferiti a settimana-tipo di 40 ore lavorative:
Il processo fisiologico uditivo causa, nelle cellule sensoriali, un “consumo” di energia che deve essere compensato: la possibilità di recupero è, però, limitata e quando l’orecchio è sottoposto a rumore intenso, esso si ristabilisce solo dopo un periodo più o meno lungo, in alcuni casi dopo più ore. Entro tale periodo l’acutezza uditiva rimane ridotta e il deficit è reversibile. Se gli insulti acustici si ripetono, ne risulta invece un danno e, di conseguenza, un deficit acustico permanente che può subentrare, con rumore intenso o in persone ipersensibili, già dopo pochi mesi di esposizione. Quando il rumore è particolarmente violento, può bastare un unico avvenimento per provocare danni irreversibili (detonazione, ecc.). Il rumore ad intensità particolarmente elevata, cioè oltre i 120 d(B), può determinare anche effetti secondari sull’apparato vestibolare con vertigini, nausea, disturbi dell’equilibrio, anche questi reversibili o meno in funzione della durata dell’esposizione. In generale, la perdita uditiva viene avvertita solo quando questa ha raggiunto una certa gravità: avviene in modo molto lento e graduale tanto che solo quando viene compromessa la capacità di comprendere il “normale parlato” il soggetto se ne rende conto (a volte però l’ipoacusia può essere accompagnata da ronzii, fischi, mal di testa, ecc.). Da qui l’importanza di un controllo audiometrico periodico per le persone esposte a rumore ambientale e lavorativo. Oltre i 70 dB(A) il rumore comincia ad agire, mediante attivazione o inibizione, sui sistemi neuroregolatori centrali e periferici, modificandone le funzioni e provocando svariati disturbi. Gli effetti dannosi si manifestano: ð sul sistema cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa provocata da aumento di secrezione di catecolamine nel sangue, tipologia di ormoni tra cui si annovera l’adrenalina); ð sul sistema digerente (acidità di stomaco); ð sul sistema nervoso centrale (“fatica nervosa”); ð sul sistema endocrino; ð sull’apparato respiratorio (alterazioni della frequenza degli atti respiratori). Inoltre il rumore: ð diminuisce i livelli di vigilanza mentale e interferisce con i segnali acustici di pericolo normalmente presenti nei luoghi di lavoro, aumentando di conseguenza la probabilità che si possano verificare infortuni a causa di una cattiva intelligibilità dei messaggi sonori (compresi quelli orali); ð contribuisce ad innalzare lo stress da lavoro che, caricando il “carico cognitivo”, aumenta la possibilità di errori; ð può costringere i lavoratori a dover alzare la voce (anche di parecchio), originando problemi a carico dell’apparato fonatorio. Recenti studi concordano sul fatto che l’esposizione regolare e continua al rumore non influisce sull’efficienza lavorativa, al contrario dei forti rumori o dei rumori improvvisi. Nel caso di attività di controllo, in ambiente molto rumoroso il livello di attenzione diminuisce verticalmente. Il rumore provoca, inoltre, un allentamento delle capacità decisionali fino a veri e propri “blocchi”, particolarmente pericolosi quando occorra fronteggiare situazioni di emergenza. Negli ambienti rumorosi occorre valutare i problemi di comunicazione e rendere efficiente il passaggio di informazioni. Un corpo che vibra causa nell’aria variazioni di pressione attorno al valore della pressione atmosferica (“compressioni” e “rarefazioni”) che si propagano come onde progressive nel mezzo materiale elastico interessato e, raggiungendo l’orecchio, producono la sensazione sonora. Quindi, l’intensità del suono (o “livello sonoro”) si misura quale pressione (sonora): dal punto di vista matematico, si è convenuto, al fine di evitare di dovere avere a che fare con una “forbice” di valori amplissima (compresi, per interdersi, tra i 20x10-6 Pa ed i 200 Pa), di non utilizzare quale unità di misura il N/m2 (Pascal) bensì il dB (Decibel), corrispondente ad una unità di misura “fisiologica” basata su scala logaritmica (in base 10). In pratica, si considera pari a 0 (zero) dB non la mancanza di rumore in un dato ambiente, ma il valore di soglia di udibilità dell’orecchio umano e da qui si è fissata la seguente relazio Lp = 10 log (p2/p02) = 20 log (p/p0) dB dove: p è il valore della pressione sonora in esame p0 è la pressione sonora di riferimento (valore di soglia di udibilità dell’orecchio umano a 1000 Hz, pari a 20x10-6 Pa = 20 μPa) Si evidenzia come la scala dei decibel, non essendo lineare, non permetta di sommare aritmeticamente i livelli sonori ma obblighi a ricorrere ai logaritmi (ad esempio: 80 dB + 80 dB = 83 dB, il che significa che passare da 80 a 83 dB rappresenta il raddoppio del rumore). Il decibel è una grandezza fisica teorica, utilizzabile, cioè, in situazioni in cui il rumore prodotto sia caratterizzato da una sola e precisa frequenza, fatto assolutamente ipotetico in condizioni reali. Per valutare il rumore in situazioni non di laboratorio ma in realtà di vita concreta, ed allo scopo di simulare con sufficiente precisione la sensazione che un suono genera sull’uomo alle varie frequenze, a livello internazionale sono state introdotte delle “curve di ponderazione del rumore”, cioè sorta di “filtri” che permettono di correggere i livelli sonori misurati alle diverse frequenze. Tali curve rappresentano una approssimazione di curve più complesse (dette “isofoniche”) derivanti da test effettuati su campioni di popolazioni di persone normo-udenti in merito alla sensazione di livello sonoro al variare della pressione sonora. Le “curve di ponderazione” che interessano il presente documento sono 2: ð la curva “A”, utilizzata per valutare gli effetti del rumore sull’uomo; ð la curva “C”, utilizzata il livello di “picco” (cioè il massimo livello di rumore istantaneo) prodotto da una macchina o attrezzatura. Il livello sonoro espresso in dB(A) ottenuto utilizzando la curva di ponderazione A rappresenta la grandezza psicoacustica normalmente utilizzata per valutare la capacità di un rumore di provocare o meno un danno uditivo in una persona. Il livello sonoro di picco Lpicco dB è invece la grandezza adottata dalla “Direttiva Macchine” 89/392/CEE (recepita attraverso il D.P.R. 459/96) per descrivere il massimo livello di rumore prodotto da una macchina. Tale grandezza è stata adottata anche dalla Direttiva 2003/10/CE, recepita mediante il D.Lgs. 195/06 oggetto del presente approfondimento. Altro fattore da prendere in considerazione per la valutazione del rischio è la variabilità del rumore al passare del tempo: ciò rende necessario l’utilizzo di una funzione matematica che permetta di sostituire al rumore reale misurato (che è variabile) un ipotetico rumore costante caratterizzato dalla stessa quantità totale di energia sonora (secondo il principio dell’ “uguale energia”) e dalla stessa durata del primo. Questa funzione, che in pratica rappresenta il livello energetico medio di un fenomeno acustico, è il livello sonoro equivalente: Leq,T = 10 log dB dove: T è il tempo di misura p(t) è la pressione sonora istantanea p0 è la pressione sonora di riferimento (pari a 20 µPa) Per la misurazione del livello sonoro in ambito lavorativo, e quindi del relativo livello di rischio da esposizione al rumore, occorre tenere conto sia dell’esposizione temporale del lavoratore al rumore nell’arco della giornata lavorativa media (8 ore) e nell’arco della settimana lavorativa media (5 giorni lavorativi), sia della pressione acustica di picco cui i lavoratori sono sottoposti, utilizzando le curve di ponderazione di riferimento. Pertanto, si utilizza: LAeq,Te = 10 log dB(A) dove: Te è la durata quotidiana dell’esposizione personale di un lavoratore al rumore T0 è la giornata lavorativa (8 ore) PA(t) è la pressione sonora istantanea ponderata A in Pa p0 è la pressione sonora di riferimento (pari a 20 µPa) Quando l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali e le condizioni lavorative espongono gli addetti coinvolti a livelli di rumore costanti tra le differenti giornate lavorative, occorre utilizzare il seguente riferimento di livello sonoro: LEP,d = LAeq,Te + 10 log dB(A) dove: LAeq,Te = 10 log dB(A) Te è la durata quotidiana dell’esposizione personale di un lavoratore al rumore T0 è la giornata lavorativa (8 ore) PA(t) è la pressione sonora istantanea ponderata A in Pa p0 è la pressione sonora di riferimento (pari a 20 µPa) Quando l’orario di lavoro non è articolato su 5 giorni settimanali oppure le condizioni lavorative espongono gli addetti coinvolti a livelli di rumore variabili tra le differenti giornate lavorative, occorre utilizzare il seguente riferimento di livello sonoro: LEP,w = 10 log dB(A) dove: k = 1, 2, 3, …….., m m è il numero dei giorni della settimana lavorativa considerata LEP,d = 10 log + 10 log dB(A) Accanto al livello sonoro continuo equivalente viene utilizzato un altro parametro fondamentale nella valutazione del rumore impulsivo. Tale parametro è il livello di picco lineare: Lpicco(dB) = 10 log dB(C) dove: ppeak è la pressione acustica istantanea p0 è la pressione sonora di riferimento (pari a 20 µPa) Il D.Lgs. 195/06, recependo la Direttiva Europea 2003/10/CE, ne adotta le modalità di stima del rischio da esposizione a rumore in ambito lavorativo, superando quanto finora previsto dall’abrogato D.Lgs. 277/91. Innanzitutto, la norma definisce le grandezze fisiche adottate: D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis
Art. 49-ter. -
Definizioni
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione
settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana
nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: Omissis Tali grandezze corrispondono a quelle enunciate più sopra nella presente relazione. In particolare: livello di esposizione giornaliera al rumore LEX, 8h = LEP,d = 10 log + 10 log dB(A)
livello di esposizione settimanale al rumore LEX, 8h = LEP,w = LEP,w = 10 log dB(A)
pressione acustica di picco ppeak = Lpicco(dB) = 10 log dB(C)
La nuova norma assume come parametri di riferimento dei valori d’azione superiori e inferiori (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e dei valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato):
D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis
Art. 49-quater. -
Valori limite di esposizione e valori di azione a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa]; b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa]; c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]. 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di
esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo,
non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); Omissis
Al di là della terminologia modificata, i valori d’azione ed i valori limite di esposizione giornaliera e settimanale confermano quanto già previsto dall’abrogato D.Lgs. 277/91, mentre la pressione acustica di picco rappresenta una novità, prevedendo il D.Lgs. 277/91, al superamento della soglia di 140 dB, esclusivamente l’obbligo di segnalazione delle zone interessate mediante idonea cartellonistica (articolo 41) e di comunicazione all’Organo di Vigilanza delle misure tecniche ed organizzative applicate (articolo 45). Altro aspetto interessante e innovativo del D.Lgs. 195/06, rispetto al suo precursore, è che la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione debba tenere conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dai lavoratori:
D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis Art. 49-septies. - Uso dei dispositivi di protezione individuali Omissis 2. Il Datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Omissis
Ciò rappresenta tuttavia, senza ombra di dubbio, una serie di criticità oggettive per il Datore di lavoro. Infatti: ð per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione occorre accettare “sic et simpliciter” che i valori di attenuazione dei “DPI” uditivi forniti dai Produttori (frutto di prove di laboratorio) corrispondano a quelli forniti dagli stessi negli ambienti di lavoro, anche se occorre essere consapevoli che questo non è sempre vero; ð applicare il valore limite di 87 dB(A) tenendo conto dell’attenuazione dei DPI uditivi indossati potrebbe significare avere un valore limite ambientale estremamente alto e talvolta difficilmente riscontrabile: ad esempio, applicando l’attenuazione tipica di 25 dB (A) dei DPI uditivi, al valore limite di 87 dB(A) significherebbe avere un livello ambientale di ben 112 dB(A), un valore molto alto e, francamente, riscontrabile raramente, visto che è riferito ad una grandezza fisica da calcolarsi come media giornaliera, con evidenti conseguenze rispetto alla reale tutela dei lavoratori, che potrebbe essere inferiore rispetto a quella già prevista dal “vecchio” D.Lgs. 277/91; ð la norma UNI EN 458:2005 “Protettori dell’udito. Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione. Documento guida” giudica insufficienti i DPI uditivi che espongono già ad un livello di rumore all’orecchio superiore agli 85 dB(A), valore ben inferiore agli 87 dB(A) imposti dal D.Lgs. 195/06; ð dare peso esclusivamente all’utilizzo dei DPI uditivi per verificare il rispetto dei valori limite di esposizione al rumore può essere “pericoloso” per l’Azienda: infatti, tale ragionamento non esonera il Datore di lavoro dal dovere eliminare o, almeno ridurre al minimo possibile, i rischi alla fonte (articolo 3 del Lgs. 626/94 “Misure generali di tutela”) e dall’adottare i DPI uditivi solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in maniera accettabile mediante misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione “collettiva” (articolo 41 del D.Lgs. 626/94 “Obbligo uso DPI”). Per valutare i livelli di esposizione dei lavoratori al rumore le Aziende e gli Enti devono avviare campagne di misurazione strumentale? La domanda che più di un Datore di lavoro o Dirigente d’Azienda si starà ora ponendo è più o meno la seguente: «….. ma allora, il D.Lgs. 195/06 mi obbliga (come il vecchio D.Lgs. 277/91) ad avviare costose, lunghe e complesse campagne di misurazione strumentale dei livelli di rumore cui i miei lavoratori sono esposti? …..». L’articolo 49-quinquies dello stesso D.Lgs. 626/94 risponde in maniera esauriente al quesito: D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis
Art. 49-quinquies. -
Valutazione del rischio
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3. 5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica. 6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in conformità all'articolo 4, comma 2. 7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Omissis
Quindi, la norma prevede un primo “step” in cui il Datore di lavoro deve “valutare” il rumore tenendo conto dei dati in letteratura (informazioni fornite direttamente dai Costruttori e/o dai Fornitori di macchine ed attrezzature; informazioni desunte dai libretti d’uso delle macchine e attrezzature; informazioni sanitarie ed epidemiologiche; ecc.). Nel caso in cui dalla valutazione preliminare emergessero dubbi in merito al superamento dei valori inferiori di azione, il Datore di lavoro deve avviare un secondo “step”, effettuando misurazioni strumentali del rumore mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate. Una volta in possesso dei dati inerenti l’entità del rumore, questi debbono essere utilizzati per calcolare il livello di esposizione personale dei lavoratori all’agente fisico, tenendo conto di ulteriori parametri quali il tempo di esposizione, le condizioni d’uso, le condizioni al contorno e ambientali, ecc., utilizzando la metodologia ed i modelli matematici nonché quanto altro indicato all’articolo 49-quater del D.Lgs. 626/94. Anche quest’ultimo passaggio, che rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi, deve essere effettuato da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate, e deve essere ultimato con la stesura dello specifico “Documento di valutazione dei rischi” di cui al comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94. Una volta valutato correttamente il rischio, il Datore di lavoro deve confrontare i dati ottenuti con i valori di riferimento indicati dal già citato articolo 49-quater del D.Lgs. 626/94: D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis Art. 49-quater. - Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa]; b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa]; c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]. 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Omissis
Essendo la Direttiva Europea 2003/10/CE del 6 febbraio 2003, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 195/06 che ha integrato con il Titolo V-bis il D.Lgs. 626/94, una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l’esposizione dei lavoratori all’agente lesivo, fissando soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie per le Aziende, il Datore di lavoro deve scrupolosamente verificare se queste vengano o meno superate, al fine di pianificare correttamente gli eventuali interventi di prevenzione e protezione, compreso l’eventuale uso di DPI uditivi, l’informazione e formazione dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria:
D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis
Art. 49-sexies. -
Misure di prevenzione e protezione
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai avoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il Datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal Datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Art. 49-septies. - Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. Il Datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il Datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. Omissis
D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis Art. 49-nonies. - Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il Datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. Art. 49-decies. - Sorveglianza sanitaria 1. Il Datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il Medico Competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al
comma 3 il Datore di lavoro: b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies; c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga. Omissis Per agevolare il lettore si propone la seguente tabella di sintesi:
Note: 80 dB(A) è il valore inferiore d’azione riferito al livello di esposizione giornaliera al rumore (*) 135 dB(C) è il valore inferiore d’azione riferito alla pressione acustica di picco 85 dB(A) è il valore superiore d’azione riferito al livello di esposizione giornaliera al rumore (*) 137 dB(C) è il valore superiore d’azione riferito alla pressione acustica di picco 87 dB(A) è il valore limite riferito al livello di esposizione giornaliera al rumore (*) (**) 140 dB(C) è il valore limite riferito alla pressione acustica di picco (*) Qualora l’orario di lavoro non sia articolato sui canonici 5 giorni settimanali oppure le condizioni lavorative espongano gli addetti coinvolti a livelli di rumore variabili tra le differenti giornate lavorative, è possibile utilizzare, in vece del livello di esposizione giornaliera, il livello di esposizione settimanale, ma solo a condizione che: ð il livello di esposizione settimanale al rumore non superi il valore limite di esposizione di 87 dB(A); ð siano adottate dall’Azienda adeguate misure atte a ridurre al minimo i rischi. (**) Per valutare il rispetto dei valori limite di esposizione al rumore, si tiene conto dell’attenuazione prodotta da DPI dell’udito indossati dai lavoratori.
La norma prevede la possibilità da parte di Aziende ed Enti di richiedere deroghe all’uso dei DPI ed al rispetto del valore limite di esposizione, ma secondo precise e rigide modalità autorizzative: D.Lgs. 626/94 COSì COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativA all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti daGLI AGENTI FISICI (RUMORE).” Omissis
Art. 49-undecies. -
Deroghe 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il Datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. Omissis Le disposizioni del nuovo Decreto (che prevede la ripetizione delle misurazioni almeno ogni 4 anni o in occasione di modifiche produttive e/o organizzative o quando gli esiti della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità) si applicano in maniera differenziata: ð sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, ovvero dal 14 dicembre 2006; ð per il settore della navigazione marittima ed aerea l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore dal 15 febbraio 2011; ð per i settori della musica e delle attività ricreative l’entrata in vigore è il 15 febbraio 2008.
Milano, 8 giugno 2006
Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
|