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Sicurezza antincendio negli impianti sportivi D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
Sicurezza antincendio negli impianti sportiviD.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” La Gazzetta Ufficiale N. 150 del 30 giugno 2005 ha pubblicato il Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che riguarda, tra l’altro, la gestione della sicurezza antincendio dei complessi sportivi definiti multifunzionali. Il Decreto, facente parte di un “pacchetto” di misure varate dal Ministero dell’Interno per contrastare i fenomeni di violenza durante le competizioni sportive, modificando ed integrando il D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, mira a coinvolgere in maniera più incisiva le società sportive e gli Enti proprietari delle strutture sul tema della sicurezza. La presente informativa mira ad approfondire gli aspetti della nuova norma inerenti esclusivamente le novità riguardanti la gestione della sicurezza antincendio dei complessi sportivi definiti dalla stessa “multifunzionali” e di mettere a fuoco gli adempimenti da essa imposti per gestori, utilizzatori e proprietari degli stessi. L’articolo 19-bis, inserito nel D.M. 18/03/1996 dal recente D.M. 6/06/2005, introduce nuovi alcuni in merito alla gestione antincendio dei complessi sportivi “multifunzionali”, cioè adibiti a differenti usi, anche differenti da quelli sportivi: Art. 19-bis - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI COMPLESSI SPORTIVI
MULTIFUNZIONALI La corretta applicazione dell’articolo viene ad essere completata dalla lettura del comma 7 dell’articolo 19: Art. 19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO OMISSIS 7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno. In pratica, la nuova norma equipara i complessi sportivi polifunzionali alle “attività di pubblico spettacolo”, che sono inserite, secondo il penultimo paragrafo del punto 1.4.4 del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, tra quelle a rischio elevato. Ciò comporta che il personale addetto alla gestione delle emergenze (“Addetti antincendio”) deve essere formato ai sensi del punto 9.5 dell’Allegato IX del succitato D.M. 10 marzo 1998, ovvero seguire un corso di formazione teorico-pratico di 16 ore e conseguire l’Attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609 previo superamento di specifico esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. Milano, 20 settembre 2005 Luca Lucchini |
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