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Informativa
Informativa riguardante le implicanze per le Aziende e gli Enti relativamente alla concreta applicazione della quarta edizione della Norma Tecnica CEI 27-11 e del Titolo III - Capo III del D.Lgs. 81/2008 riguardanti i lavori elettrici.Si approfondisce quanto previsto in materia di lavori elettrici dalla quarta edizione della Norma Tecnica CEI 27-11 del Comitato Elettrotecnico Italiano e dal Titolo III – Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO. Le norme menzionate indicano quanto le Aziende devono obbligatoriamente attuare nel caso di LAVORI ELETTRICI in materia di nomine, incarichi, procedure, know out professionale e quant’altro necessario al buon esito degli interventi ed alla sicurezza degli Operatori coinvolti. Si evidenzia come tale normativa si applichi anche nei casi in cui le Aziende affidino la gestione e/o la manutenzione del proprio impianto elettrico a Ditte o comunque a Soggetti esterni. Sommario
AbstractPer lo svolgimento di attività svolte su parti attive accessibili di impianti o linee elettriche o a distanza ravvicinata da esse, ai fini della corretta gestione del rischio elettrico, è sempre necessario definire chiaramente l’obiettivo del lavoro, individuando innanzitutto i pericoli in relazione alle distanze dalle parti attive non protette, poi stabilendo le modalità di esecuzione più appropriate (tenendo conto delle esigenze di continuità di servizio, delle specifiche competenze, attrezzature di lavoro e DPI necessari), predisponendo le procedure da adottare sulla base delle indicazioni contenute nelle norme tecniche applicabili. La norma CEI 11-27 (nella sua quarta edizione, in vigore dal 1° febbraio 2014), corroborata dalla norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48), che rappresentano le norme di riferimento in materia, prevedono una serie di individuano i quattro ruoli di responsabilità per la sicurezza nei lavori elettrici:
L’articolo 83 (lavori in prossimità di parti attive) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che:
Sempre secondo la norma CEI 11-27, per eseguire lavori di qualunque natura in prossimità di un impianto elettrico, occorre che l’Operatore:
Secondo la normativa, una Persona Comune (PEC), ovvero prova delle qualifiche succitate:
Definizioni e requisiti formativi ed esperienziali degli operatori addetti ai lavoriIn base ai requisiti di istruzione, esperienza e affidabilità le persone si suddividono in:
Definizione di “lavoro elettrico” e di “lavoro non elettrico”La quarta edizione della norma CEI 27-11 individua la tipologia di lavoro in base alla distanza dalla parte in tensione: Lavoro elettrico: è il lavoro che viene svolto a distanza inferiore a DV (come indicato nella Figura 1) Ogni volta che per qualsiasi tipologia di lavoro si entra nella zona prossima (distanza inferiore a DV dalla parte in tensione) si esegue un lavoro elettrico e si configurano le seguenti situazioni:
Per poter eseguire un LAVORO ELETTRICO occorre porre in essere misure di prevenzione e protezione dai rischi di SHOCK ELETTRICO e/o cortocircuiti e/o archi elettrici. Lavoro non elettrico: è il lavoro che viene svolto a distanza superiore a DV ma inferiore a DA9, che è la distanza indicata nello Schema n. 1 sotto riportato (in Figura 1, la zona esterna di colore AZZURRO) Se il lavoro non elettrico viene svolto da PES o PAV, queste sono persone formate e non è necessario che applichino particolari procedure in quanto sanno valutare il rischio elettrico e sanno che non devono andare al disotto della distanza DV per non dover applicare la procedura del lavoro in prossimità. Se il lavoro non elettrico viene svolto da Persona Comune PEC deve invece attenersi alle procedure introdotte dalla nuova edizione della norma, si veda il punto 6. Se il lavoro viene svolto a distanza superiore a DA9 non si applica la norma CEI 11-27 in quanto, per legge, non si è in presenza di rischio elettrico. FIGURA 1 Norma CEI 11-27 – Distanze DL, DV e DA9
Operatori autorizzati ad agire nelle differenti tipologie di lavoriSecondo la quarta edizione della norma CEI 27-11, i confini di competenza delle varie Figure professionali in funzione del rischio elettrico presente nei vari lavori elettrici sono i seguenti: FIGURA 2 Norma CEI 11-27 – Lavori a rischio elettrico
Adeguamento delle distanze DL e DV alla normativa europea (CEI EN 50110)La quarta edizione della norma CEI 27-11 ha altresì adeguato le distanze del lavoro sotto tensione (DL) e del lavoro in prossimità (DV) alla normativa europea. La modifica più sostanziale riguarda la Bassa Tensione in quanto la DL passa da 15 a 0 (zero) cm e la DV passa da 65 a 30 cm:
Ciò comporta che in Bassa Tensione si è in presenza di un lavoro sotto tensione solo se si entra in contatto con la parte attiva in tensione; in caso contrario si è in presenza di un lavoro in prossimità fino alla distanza di 30 cm. Ad esempio, se si interviene sui morsetti accessibili in tensione di un interruttore, per la normativa precedente si eseguiva un lavoro sotto tensione su tutti morsetti, anche su quelli su cui non si interveniva in quanto la DL (distanza al disotto della quale si esegue un lavoro sotto tensione) era di 15 cm. Con la nuova edizione (DL =0) si esegue invece un lavoro sotto tensione sul morsetto che si tocca e un lavoro in prossimità sui morsetti adiacenti. In pratica, il modo di operare non cambia in quanto, nel caso preso ad esempio, l’Operatore deve comunque proteggersi indossando i guanti isolanti: in base alla norma precedente i guanti isolanti erano richiesti dalla procedura dei lavori sotto tensione, in base alla norma attuale, i guanti isolanti indossati per i lavori sotto tensione servono anche per proteggersi nei confronti delle parti attive in prossimità essendo le parti prossime raggiungibili con le mani (in alternativa le parti in tensione prossime andrebbero protette con un telo isolante). Ruoli di responsabilità per la sicurezza nei lavori elettriciI ruoli di Responsabile dell’impianto elettrico e di Preposto ai lavori elettrici sono stati suddivisi in quattro funzioni:
In dettaglio: Unità (o Persona) responsabile di un impianto elettrico (URI)È il Datore di lavoro o il Proprietario dell’impianto elettrico, responsabile dello stesso durante il normale esercizio. Può essere una persona fisica, ad esempio il titolare dell’Azienda o nei casi più complessi il reparto che ne cura l’esercizio. In pratica, ha solo il compito di programmare l’attività di manutenzione per mantenere efficiente e sicuro l’impianto. Nel caso in cui occorra eseguire un lavoro sull’impianto elettrico, se l’URI, come in genere succede, non è anche Persona Esperta (PES), deve delegare il ruolo di Responsabile dell’impianto (RI). Se l’impianto è complesso è necessario che tale delega sia effettuata per iscritto. Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile Impianto - RI)Entra in gioco quando si deve eseguire un lavoro sull’impianto elettrico. Deve essere PES in quanto deve conoscere bene l’impianto e le regole per mettere in sicurezza gli elementi d’impianto oggetto del lavoro e mantenerli nelle condizioni di sicurezza per tutto il tempo per cui si protrae l’attività. In concreto, ogniqualvolta occorre eseguire un lavoro sull’impianto elettrico deve essere nominato (delegato) un Responsabile dell’impianto (come detto può coincidere con l’installatore che ricopre anche i ruoli di URL e PL). Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)Questo ruolo è, in genere, presente quando il lavoro è complesso e l’Azienda che lo esegue è strutturata o di grandi dimensioni. In caso contrario i compiti dell’URL vengono svolti dal Preposto ai Lavori (PL).
I principali
compiti assegnati all’URL sono quelli di organizzare il lavoro, compilare il
piano di intervento (quando necessario) e nominare il Preposto ai lavori. Persona preposta alla conduzione del lavoro (Preposto ai lavori - PL)È la persona che ha la responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro e deve avere, di conseguenza, la professionalità di una PES e solo in casi particolari di lavori molto semplici può essere una PAV. Il suo compito è quello di sovraintendere il lavoro, in particolare ha la responsabilità della conduzione operativa dei lavori, compreso il controllo del comportamento del personale anche in relazione all’uso di attrezzature e DPI. Nei lavori fuori tensione deve verificare l’assenza di tensione e nei casi previsti installare la messa a terra e in cortocircuito (“terra di lavoro”) sul posto di lavoro e, se previste, adotta le procedure per i lavori in prossimità.
Nessun lavoro elettrico (al di sotto della distanza DV) può essere svolto in assenza di questi ruoli che nella maggior parte dei casi sono assunti da un Responsabile Impianto e da un Preposto ai lavori. Deleghe, incarichi, consegne dell’impianto elettrico, ecc. devono essere formalizzate per iscritto mediante apposita modulistica aziendale (la norma CEI 27-11 contiene in allegato proposte di documentazione in fac-simile). Tutti e quattro i ruoli separati sono presenti soltanto nelle organizzazioni complesse. Nelle Aziende con strutture semplici, le figure di URI, URL, RI e PL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in qualsiasi combinazione. In pratica, una sola persona può svolgere contemporaneamente anche tutti e quattro i ruoli, generalmente ad esempio, negli impianti civili o in quelli di piccole attività artigianali o commerciali l’installatore elettrico chiamato ad eseguire una manutenzione svolge contemporaneamente i ruoli RI di URL e di PL, in quanto è lui stesso che mette in sicurezza l’impianto, organizza il lavoro e svolge la manutenzione. Nei casi più semplici, come, ad esempio, negli impianti civili o di piccole attività commerciali o artigianali, l’installatore elettrico assume, implicitamente, su di sé entrambi i ruoli. Altri aspetti qualificanti della norma cei 27-11Prescrizioni per l'esecuzione del lavoro non elettrico.Per prima cosa occorre individuare la tensione di esercizio della linea elettrica o dell’impianto. Si è in presenza di un “lavoro non elettrico” quando il lavoro si svolge ad una distanza dalla parte in tensione accessibile, compresa fra la DV e la DA9. Ad esempio se siamo vicini ad una linea elettrica a 15 kV ad una distanza compresa tra 1,16 m (DV) e 3,5 m (DA9). Oltre i 3,5 m non c’è rischio elettrico e non si deve applicare nessuna procedura della norma CEI 11-27. Le procedure da seguire sono diverse a seconda che il lavoro sia eseguito: 1) soltanto da PES o PAV In questo caso, tenuto conto della loro formazione, non è necessario che esse non adottino procedure di sicurezza se non quelle necessarie per evitare di invadere la distanza DV. (in quest’ultimo caso dovrebbero applicare le procedura del lavoro elettrico in prossimità). 2) anche da PEC, assieme a PES o PAV In questo caso il rischio elettrico deve essere gestito da una PES attraverso azioni di supervisione o sorveglianza (quest’ultima può essere svolta anche da PAV) senza necessità di elaborare documenti scritti (Piani di lavoro, Piani di intervento, ecc.). 3) soltanto da PEC Nel caso in cui l’attività comporti l’utilizzo di mezzi o attrezzi il cui uso dia luogo al pericolo dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, non sono necessarie né la supervisione né la sorveglianza se viene applicata la misura di sicurezza prevista dall’art. 6.4.4 della norma, la quale consiste nel fare in modo che l’altezza da terra dei mezzi o attrezzi nel massimo sbraccio possibile (compresa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati, ad esempio su una piattaforma) non superi nel punto più basso della linea:
Committenti di lavori elettriciQuando un committente datore di lavoro incarica un’Impresa di installazione elettrica di eseguire lavori sui suoi impianti ha l’obbligo di richiedere che il personale che eseguirà il lavoro abbia i requisiti richiesti dalla normativa. In pratica l’installatore dovrà dichiarare (o se richiesto dovrà attestare) che il proprio personale è PES e/o PAV se esegue lavori fuori tensione o in prossimità ed è abilitato ai lavori sotto tensione (PEI) se ci sono da eseguire interventi sull’impianto in tensione. (CEI 11-27, art. 4.15.4) Misure elettricheLa nuova norma fa chiarezza anche sulle misure elettriche eseguite sui morsetti degli apparecchi elettrici (interruttori, teleruttori, ecc.), posti generalmente all’interno di un quadro elettrico. Ad esempio, una misura su parti attive non accessibili con grado di protezione almeno IPXXB (non accessibile al dito di prova), eseguita utilizzando strumenti e puntali costruiti secondo la relativa norma di prodotto che, una volta a contatto con la parte attiva, consentano di mantenere un grado di protezione IPXXB e non ci sia rischio di arco elettrico (ad es. cortocircuito provocato dai puntali), può essere eseguita senza seguire la procedura dei lavori sotto tensione, in quanto, non si devono adottare misure di sicurezza per evitare il rischio elettrico. In pratica, in questo caso, non sono presenti rischi di arco elettrico e shock elettrico e conseguentemente non è necessario fare uso dei relativi dispositivi di protezione individuale, come illustrato nella Figura 3:
Al contrario, se le parti attive sono accessibili (grado di protezione inferiore a IPXXB) o sono rese accessibili dall’inserimento dei puntali dello strumento, è necessario seguire le procedure del lavoro sotto tensione, come illustrato in Figura 4:
Occorre comunque verificare sempre la presenza di parti attive prossime che possono determinare un lavoro in prossimità. Nella Figura 5, la misura viene eseguita su morsetti con grado di protezione > IPXXB come in fig. 3 ma i morsetti sottostanti sono accessibili e quindi si configura anche un lavoro in prossimità dal quale ci si può proteggere con i guanti isolanti. In alternativa occorre proteggere i morsetti accessibili con un telo isolante:
Occorre però tener conto anche degli strumenti e soprattutto dei puntali utilizzati durante la misura, in quanto, in base ad esempio alla lunghezza della parte non isolata, possono rendere accessibile la parte attiva che in condizioni normali è protetta con grado di protezione IPXXB, oppure determinare un rischio di corto circuito come in Figura 6:
Manovre di esercizioPer le manovre è stato confermato quanto già indicato nella normativa europea. Le manovre possono essere di due tipi:
La messa fuori servizio prima dei lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi deve essere eseguita da PES o PAV, in quanto non è sufficiente saper eseguire le manovre ma è necessario conoscere anche la procedura per la messa in sicurezza.
Milano, 3 giugno 2016 [1] Definizioni di supervisione e sorveglianza: Supervisione: Complesso di attività svolte da PES, prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriori necessità di controllo predisponendo, ad esempio: ambienti, misure di prevenzione e protezione, messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di esso, installazione di barriere e impedimenti, modalità d’intervento, istruzioni. Sorveglianza: Attività di controllo costante svolta da PES o PAV nei confronti di altre persone generalmente con minore esperienza, in particolare di PEC, atta a prevenire azioni pericolose, derivanti dalla presenza di rischio elettrico, che queste ultime potrebbero compiere (volontariamente e/o involontariamente) ignorandone la pericolosità. La scelta se adottare la supervisione o la sorveglianza è a carico del Datore di lavoro.
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__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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