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Uso delle attrezzature di lavoro (lavori in quota) Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al titolo III del D.Lgs. 626/94 Novità riguardanti la formazione del personale incaricato del montaggio dei ponteggi
Uso delle attrezzature di lavoro (lavori in quota) Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al titolo III del D.Lgs. 626/94 Novità riguardanti la formazione del personale incaricato del montaggio dei ponteggi Il Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 agosto 2003 ha pubblicato il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 “Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, che abbraccia i rischi e le relative misure di sicurezza riguardanti i lavori in quota. Il Decreto modifica ed integra il Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del D.Lgs. 626/94, inserendo: ð Alla fine dell’articolo 34 un ulteriore comma: c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. ð Dopo l’articolo 36 ulteriori articoli, ovvero: art. 36-bis. – Obblighi del Datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota art. 36-ter. – Obblighi del Datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli
art. 36-quater. – Obblighi del Datore di lavoro
relativi all’impiego dei ponteggi ð Nell’articolo 89 “Contravvenzioni commesse dai Datori di lavoro e dai Dirigenti” le specifiche sanzioni penali in caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi introdotti. La presente informativa mira ad approfondire gli aspetti della nuova norma inerenti esclusivamente le novità riguardanti la formazione professionale dei lavoratori impegnati nel montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi. I nuovi obblighi aziendali, ovvero a carico dei Datori di lavoro e, di conseguenza, delle Aziende di noleggio, sanciti dalla norma a proposito del montaggio dei ponteggi sono i seguenti: 1. Montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi effettuabili esclusivamente sotto la sorveglianza di Preposto ad opera di Lavoratori adeguatamente formati. 2. Formazione di Preposti e Lavoratori, a carattere teorico-pratico, riguardante: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni metereologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 3. Dilazione temporale di due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto per la formazione del personale avente la seguente esperienza professionale: ð i Lavoratori che hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi; ð i Preposti che hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi. La presentazione da parte del Governo del Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che si prevedeva dovesse essere approvato entro il prossimo mese di giugno, ha provocato l’errata aspettativa dell’abrogazione del D.Lgs. 235/03 in conseguenza dell’inglobamento dei rischi dei lavori in quota in seno al Testo governativo. Il recente ritiro del Testo Unico ha riproposto come attualissima l’effettiva entrata in vigore del D.Lgs. 235/03 che, si ricorda, prevede, per gli inadempienti, pesanti sanzioni penali. Appare consigliabile da parte delle Aziende interessate, in attesa della definizione normativa, iniziare ad attivarsi, in via provvisoria, in merito ai seguenti adempimenti parziali: ð Individuare il personale avente i requisiti di esperienza professionale pregressa (almeno due anni per i Lavoratori ed almeno tre anni per i Preposti) e predisporre una documentazione incontestabile che attesti il raggiungimento dell’ “anzianità” di Legge. ð Sottoporre Lavoratori e Preposti ad un primo “passaggio” formativo avente la funzione di “tamponamento” provvisorio in attesa del pronunciamento della Conferenza Stato-Regioni che garantisca l’Azienda rispetto al “debito formativo” rispetto ai dipendenti interessati. Il corso, della durata di almeno 8 ore, potrebbe toccare i seguenti argomenti: ü Lettura, comprensione e applicazione di un piano di montaggio, smontaggio o trasformazione di un ponteggio. ü I rischi legati alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di un ponteggio. ü Misure di prevenzione e protezione da attuare durante le attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di un ponteggio, con particolare riferimento a quelle inerenti la caduta di cose e persone, le condizioni metereologiche, l’uso dei DPI, la cartellonistica di sicurezza. ü Norme comportamentali e di esercizio da attuare (carichi ammissibili, divieti, obblighi). ü Prove pratiche di montaggio, smontaggio e trasformazione di un ponteggio. Le Aziende devono adeguarsi al D.Lgs. 235/03 dal prossimo 19 luglio 2005.
Milano, 8 giugno 2005 Luca Lucchini |
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