|
|
Maniglioni antipanico: entro il 12 febbraio 2011 (*scadenza prorogata di 2 anni) devono essere sostituiti per l'entrata in vigore dell'Art. 5 del D.M. Interni 3/12/2004 Le nuove regole riguardanti la scelta, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte messe in opera lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio
Il Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 271 del 18 novembre 2004 ha pubblicato il Decreto Ministeriale (Ministero dell’Interno) 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”, che riguarda i criteri da seguire per la scelta, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette all’obbligo del controllo dei Vigili del Fuoco ai fini dell’ottenimento del “Certificato di Prevenzione Incendi” di cui al D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e tabellate nell’Allegato B del D.M. 16/02/1982. GeneralitàIl Decreto stabilisce che i dispositivi di apertura manuale debbano essere innanzitutto conformi alle norme di buona tecnica UNI EN 179:2002 (per quelli a “maniglia a leva” ed a “piastra a spinta”) e UNI EN 1125:2002 (per quelli a “barra orizzontale”) o ad altre equivalenti. La presente informativa, partendo dal D.M. 3 novembre 2004, vuole approfondire anche gli altri aspetti inerenti le novità riguardanti la scelta, la messa in opera e la manutenzione dei dispositivi in ambito aziendale. Requisiti dei dispositivi di apertura manuale delle porte delle uscite di sicurezzaLa Normativa EuropeaAi sensi della Direttiva Europea 89/106/CEE riguardante i prodotti da costruzione (quella, per essere precisi, che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza “R.E.S.” cui i prodotti da costruzione devono rispondere per potere liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità, con relativa apposizione della marcatura CE), su mandato della Commissione Europea, il CEN (Comitato Europeo di Normazione) ha elaborato una serie di norme tecniche: tra queste, la EN 179 e la EN 1125, riguardanti i dispositivi di apertura manuale delle porte delle uscite di sicurezza. In virtù della succitata Direttiva Europea, le due norme, recepite in Italia ufficialmente con la pubblicazione, rispettivamente, della UNI EN 179:2002 e della UNI EN 1125:2002, sono diventate di applicazione obbligatoria a partire dallo scorso 1° aprile 2003: ciò ha comportato che da tale data possono essere commercializzati ed utilizzati nei Paesi della Comunità Europea solo quei dispositivi di apertura manuale delle porte delle uscite di sicurezza conformi ai requisiti espressi dalla relativa norma di riferimento e conseguentemente marcati CE: il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, oltre che a ribadire tale obbligo, prevede, all’articolo 11, il ritiro dal mercato dei prodotti privi di marcatura CE ed il divieto di incorporazione o installazione negli edifici dei prodotti senza la stessa. La UNI EN 179:2002La norma, avente il titolo “Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova” definisce lo standard per fornire ad una via di fuga una porta che garantisca sicurezza ed efficacia con un’apertura che avvenga mediante un’unica operazione. Caratteristica fondamentale di tali dispositivi è che siano idonei a quelle situazioni di emergenza nelle quali le persone coinvolte hanno familiarità con le uscite e con i dispositivi di cui queste sono dotate ed in cui sia molto improbabile che si verifichi una situazione di panico. Pertanto, i dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta vanno installati esclusivamente nelle uscite di emergenza (quelle in cui non sono prevedibili situazioni di panico). La UNI EN 1125:2002La norma, avente il titolo “Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova” definisce lo standard per fornire ad una via di fuga una porta (apribile nel verso dell’esodo) che garantisca sicurezza ed efficacia con un’apertura che avvenga mediante una semplice spinta, con il minimo sforzo e senza una conoscenza preventiva delle uscite e con i dispositivi di cui queste sono dotate: il tutto in un luogo in cui ci sia la possibilità che si verifichi una situazione di panico (edifici pubblici o comunque aperti al pubblico, locali di pubblico intrattenimento, negozi, ecc.). Pertanto, i dispositivi antipanico per uscite di emergenza azionati mediante una barra orizzontale sono i soli installabili nelle uscite antipanico (quelle in cui sono prevedibili situazioni di panico). Scelta dei dispositivi e loro caratteristicheDispositivi azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta.
Dispositivi azionati mediante barra orizzontale.
Elementi da considerare per una scelta oculata. Ai fini di una corretta scelta ed installazione dei dispositivi di apertura manuale, la conoscenza della codifica utilizzata nella marcatura CE aiuta a meglio comprendere quali siano gli elementi da prendere in considerazione.
Pertanto, la scelta del dispositivo di apertura manuale deve avvenire dopo avere verificato i seguenti aspetti:
Occorre altresì tenere conto dei seguenti limiti dimensionali imposti dalle norme UNI EN 179:2002 e UNI EN 1125:2002:
Nella configurazione delle porte a due ante con battuta dotate di dispositivo antipanico, ciascuna anta si deve aprire quando viene azionato il dispositivo su di essa installato:
Compiti e responsabilitàL’applicazione obbligatoria a partire dallo scorso 1° aprile 2003 delle norme UNI EN 179:2002 e della UNI EN 1125:2002 introduce per i Fabbricanti, i Progettisti, i Distributori, gli Installatori e gli Utilizzatori una serie di compiti e di obblighi. In particolare:
Obblighi e modalità di gestione della manutenzione da parte dell’utilizzatorePer l’Utilizzatore finale (ovvero il Titolare dell’attività) dei dispositivi di apertura manuale vigono i seguenti obblighi:
Milano, 23 luglio 2005 Revisione del 30 gennaio 2011 Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
|