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“Legge Biagi” e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori “Atipici”
“Legge Biagi” e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori “Atipici”Nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, inerente l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30. Nel corpo della nuova, complessa norma, nota come “Legge Biagi” ed entrata in vigore lo scorso 24 ottobre con lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi sia a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro, sia a migliorare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro delle fasce di popolazione più deboli, sono riscontrabili più passi che comportano novità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori inquadrati nei rapporti di lavoro da questa introdotti ex-novo o ridisciplinati. I contratti di lavoro inseriti per la prima volta o normati diversamente dalla “Legge Biagi” sono i seguenti: 1) Somministrazione di lavoro, appalto di servizi e distacco (Titolo III: Capo I, articoli da 20 a 28; Capo II, articoli da 29 a 30). 2) Contratto a orario ridotto, modulato e flessibile (Titolo V: Capo I, articoli da 33 a 40; Capo II, articoli da 41 a 45; Capo III, articolo 46). 3) Apprendistato e contratto di inserimento (Titolo VI: Capo I, articoli da 47 a 53; Capo II, articoli da 54 a 60). 4) Contratti di lavoro a progetto e occasionali (Titolo VII: Capi I, articoli da 61 a 69; Capo II, articoli da 70 a 74). Vediamoli in dettaglio ed analizziamo gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori posti a carico delle Aziende. 1) Somministrazione di lavoro, appalto di servizi e distacco · La somministrazione di lavoro sostituisce il così detto “lavoro interinale”, introdotto e regolamentato dagli articoli da 1 a 13 (abrogati dal D.Lgs. 276/03 e da questo sostituiti con gli articoli da 20 a 28) della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Tale contratto di lavoro prevede, per quanto attiene sicurezza e salute dei prestatori d’opera, obblighi in capo sia all’utilizzatore (corrispondente all’Azienda presso cui le maestranze operano), sia al somministratore (corrispondente all’Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo regolarmente autorizzata in quanto iscritta allo specifico albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In particolare, fanno capo al somministratore: ð l’informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ai sensi del D.Lgs. 626/94; ð la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, ai sensi del D.Lgs. 626/94. Fanno capo, invece, all’utilizzatore: ð la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 626/94, qualora necessaria; ð l’informazione dei lavoratori in merito alla necessità della sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 626/94; ð l’informazione sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in cui sono impegnati i lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 626/94; ð l’osservanza degli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 626/94 (ad esempio: attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di pronto soccorso; fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza; ecc.); ð la responsabilità per l’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza sanciti da Norme, Leggi e Contratti collettivi di lavoro. Il contratto di “somministrazione” può prevedere che gli obblighi di informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e di formazione/addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti possano essere trasferiti dal somministratore all’utilizzatore se ciò viene esplicitamente indicato nel contratto del lavoratore. Ribadendo quanto già previsto dall’abrogato articolo 1, comma 4, della Legge 196/97, il D.Lgs. 276/03 vieta esplicitamente la stipula del contratto di “somministrazione di lavoro” da parte di quelle Imprese che non abbiano effettuato la “valutazione dei rischi” ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. · Per l’appalto di servizi, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del Codice Civile e che si distingue dalla “somministrazione di lavoro” per il fatto che la organizzazione dei fattori di produzione fa capo all’Appaltatore, non vengono introdotte dalla “Legge Biagi” modifiche di sorta per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, che continua a imperniarsi sull’articolo 7 del D.Lgs. 626/94 (“Contratto di appalto o contratto d’opera” – Rapporti tra Datori di lavoro). · Anche per il distacco, in cui il Datore di lavoro mette a disposizione temporaneamente di un altro Soggetto propri lavoratori, la sicurezza e salute dei lavoratori deve essere gestita secondo quanto previsto dall’ sull’articolo 7 del D.Lgs. 626/94 (“Contratto di appalto o contratto d’opera” – Rapporti tra Datori di lavoro). 2) LAVORO A ORARIO RIDOTTO, MODULATO E FLESSIBILE · Per il lavoro intermittente, ovvero quel contratto in cui i lavoratori si pongono a disposizione di un Datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in maniera discontinua o intermittente a seconda delle necessità produttive, il D.Lgs. 276/03, vietandone il ricorso da parte delle Imprese che non abbiano effettuato la “valutazione dei rischi” ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che nel contratto siano indicate le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista. · Quest’ultimo obbligo vale anche per il così detto lavoro ripartito, in cui contrattualmente due lavoratori vanno ad occupare un unico posto di lavoro della pianta organica aziendale. 3) APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO · Per l’apprendistato e l’inserimento, consistente, il primo, in un contratto mirato all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, o al conseguimento di una qualificazione professionale o di un titolo di studio, ed il secondo in un contratto per il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie disagiate di persone, la “Legge Biagi” non affronta gli obblighi di sicurezza e salute verso i lavoratori facenti capo al Datore di lavoro. Si evidenzia come ciò non significhi che non sussistano debiti di sicurezza verso tale tipologia di lavoratori, ma semplicemente che, per tali adempimenti, si rimanda al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, che, all’articolo 2, comma 1, lettera a), equiparandoli ai tradizionali lavoratori dipendenti, prevede per questi, da parte della struttura ospitante, lo stesso debito di sicurezza previsto per i propri dipendenti. Nel caso di inserimento di lavoratori minorenni, valgono invece le norme contenute nel D.Lgs. 345/99 che, modificando ed integrando la Legge 977/67 ai sensi della Direttiva Europea 94/33/CE, ha fissato l’obbligo di valutazione dei rischi specifici (e tutele particolari) derivanti da attività lavorativa effettuata dai giovani sul luogo di lavoro. 4) LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE · Il lavoro a progetto sostituisce la “collaborazione coordinata continuativa”, nota ai più con l’orribile formula “Co.Co.Co.”, abrogandone le norme costitutive. Quale obbligo principale il D.Lgs. 276/03 dispone che nel contratto di “lavoro a progetto” siano indicate le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista. Quando, tuttavia, la prestazione lavorativa avviene nei luoghi di lavoro del Committente (è il caso senz’altro più diffuso di utilizzo del lavoro a progetto), tale contratto di lavoro rientra, per quanto attiene sicurezza e salute dei prestatori d’opera, nel campo di applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dell’articolo 51, comma 1, della Legge 488/9 e del D.M. 12/01/01. Tale scelta del Legislatore, rappresentando, di fatto, nel caso succitato, una equiparazione con il lavoro dipendente “tradizionale”, fa scattare, a carico dell’Azienda committente, tutti gli obblighi formali, di tutela, di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 626/94 e delle norme ad essa collegate, di cui l’Impresa è debitrice verso i propri dipendenti. · Per il lavoro occasionale, infine, si applicano le disposizione più sopra analizzate per il “lavoro a progetto” esclusivamente per i rapporti aventi durata superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con la stessa Azienda committente o qualora il compenso complessivamente percepito dal lavoratore nel corso dell’anno solare con la stessa Azienda committente superi i cinquemila Euro.
Appare necessario evidenziare, a proposito dei “contratti di somministrazione di lavoro”, alcune precauzioni da attuare da parte dell’utilizzatore in merito agli obblighi di formazione e di addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro, necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sanciti dalla “Legge Biagi”. Infatti, apparendo improbabile, si direbbe velleitario, che il somministratore sia in grado di garantire una corretta ed efficace formazione nonché un puntuale addestramento all’uso di attrezzature di lavoro installate presso la sede produttiva dell’utilizzatore, e ciò non solo per ragioni organizzative, ma soprattutto per evidente carenza di know-how da parte del somministratore circa l’utilizzo di attrezzature e macchinari (che potrebbero essere complessi e/o particolarmente pericolosi) di un’Azienda, il somministratore, specializzata in un ben determinato campo produttivo, si reputa rischioso per l’utilizzatore (e per i lavoratori stessi) introdurre nel proprio ciclo produttivo maestranze che, ad essere ottimisti, possono avere ricevuto dal somministratore una formazione ed un addestramento all’uso delle attrezzature meramente teorici: non si osa parlare, poi, della situazione in cui ci si potrebbe trovare quando l’obbligo formativo venga attuato in maniera improvvisata o, addirittura, non venga attuato affatto! Per le motivazioni addotte, si ritiene pertanto consigliabile, anzi, indispensabile, per la tutela innanzitutto dei lavoratori (da incidenti e/o malattie professionali), poi dell’utilizzatore (da sanzioni penali) ma anche del somministratore (anch’esso da sanzioni penali, qualora questo non avesse la possibilità o la certezza di potere ottemperare diligentemente all’obbligo), che la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro venga effettuata direttamente dall’utilizzatore, al fine di evitare incidenti e/o malattie professionali nonché spiacevoli contenziosi (tra utilizzatore e somministratore) o addirittura denunce penali da parte degli Organi di Vigilanza o dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza quando si evidenziasse il caso (non improbabile) di una palese impreparazione dei lavoratori rispetto all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro in dotazione, tenuto conto che, comunque, all’utilizzatore spettano gli obblighi di informazione sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in cui sono impegnati i lavoratori e di osservanza degli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 626/94. Una ulteriore annotazione deriva, infine, dalla non chiara individuazione dei soggetti su cui il D.Lgs. 276/03 fa ricadere gli obblighi formativi specifici sanciti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni riguardo ad alcuni particolari rischi (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti chimici, agenti cancerogeni mutageni ed agenti biologici). Per tali rischi, il D.Lgs. 626/94 prevede, come noto, non solo l’obbligo di informazione e formazione contenuto nelle Misure generali di tutela (articolo 3), ma anche l’obbligo di informazione e di formazione trattati negli specifici Titoli riguardanti i singoli rischi succitati. L’obbligo formativo così prospettato non va confuso con la semplice prescrizione posta dall’articolo 23, comma 5 della “Legge Biagi” (« ….. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale ….. »), ma deve altresì essere inteso così come indicato, in maniera che si reputa tuttavia non sufficientemente incisiva ed esplicita, nel medesimo comma, qualche capoverso più avanti (« ….. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ….. »), ovvero come azione, che è indubbio non possa e non debba essere svolta da altro che non sia l’utilizzatore, di informazione e formazione specifiche in merito alla correttezza (anche a riguardo di sicurezza e salute) delle operazioni svolte e dell’uso degli apparecchi e delle sostanze da parte dei lavoratori. Milano, 10 novembre 2003 Luca Lucchini |
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