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Nuove disposizioni sul pronto soccorso aziendaleDecreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 riguardante Obbligo di notifica della categoria di appartenenza della propria azienda alla ASL territorialmente competente Con la presente informativa si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”, in vigore 3 febbraio 2005, ha introdotto alcuni nuovi obblighi a carico dei Datori di lavoro. Si evidenzia che il Datore di lavoro, preliminarmente, deve identificare la categoria di appartenenza della propria Azienda o Unità Produttiva, utilizzando la seguente tabella, stralciata dall’articolo 1 D.M. 388/03:
(*) I dati dell’ultimo triennio disponibile sono proposti nell’Allegato “B” alla presente nota. In base al Gruppo di appartenenza, il Datore di lavoro individua e forma gli Addetti al pronto soccorso aziendali, secondo i programmi previsti dagli Allegati 3 e 4 del Decreto stesso e, sentito il Medico Competente, dota l’Azienda dei presìdi chirurgici e farmaceutici previsti dagli Allegati 1 e 2 del succitato Decreto: tali disposizioni sono già state rese note dallo scrivente con note del 16 febbraio 2004 e del 29 luglio 2004 (si veda, comunque, l’Allegato “A” alla presente nota). Nel caso in cui l’Azienda rientri nel Gruppo A, il Datore di lavoro deve comunicarlo all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Per agevolare le operazioni di notifica, si produce, come Allegato “C”, fac-simile di modulo. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Milano, 12 gennaio 2005
Luca Lucchini ALLEGATI Allegato “A”:Informativa inerente il D.M. 388/03. Allegato “C”: Fac-simile modulo comunicazione categoria appartenenza Azienda ad ASL.
PROROGA AL 3 FEBBRAIO 2005 DEL D.M. 15 luglio 2003, n. 388, RIGUARDANTE NUOVE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
La Gazzetta Ufficiale N. 175 del 28 luglio 2004 ha pubblicato la Legge 27 luglio 2004, n. 186, il cui articolo 8-sexiesdecies proroga di 6 mesi, ovvero al 3 febbraio 2005 l’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”. Per una migliore informazione, si ricordano più sotto gli adempimenti introdotti dalla norma.
GENERALITÀ
Il Decreto, atteso da molti anni, va finalmente a normare i requisiti del personale addetto al pronto soccorso aziendale (in particolare, la formazione professionale in relazione alla natura dell’attività, al numero di addetti ed ai fattori di rischio presenti), e ad ammodernare quanto finora previsto da norme pluriquarantennali circa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso da prevedere in Azienda. Giova sottolineare che anche questa norma, come tutte quelle che nel corso degli anni sono state progressivamente introdotte dal Legislatore nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede sanzioni penali per i Datori di lavoro ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti inadempienti.
NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI A CARICO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI
I nuovi obblighi aziendali, ovvero a carico, a vario titolo, di Datori di lavoro e Dirigenti, sanciti dalla normativa sono i seguenti:
1. Classificazione dell’Azienda in 3 categorie in funzione delle attività svolte, del numero di addetti e dei fattori di rischio presenti: Gruppo A: I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. II) Aziende o unita' produttive con
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al
triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le
predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale. Aziende o unita' produttive con tre o
piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 2. In base al Gruppo di appartenenza, il Datore di lavoro individua e forma gli Addetti al pronto soccorso aziendali, secondo i programmi previsti dagli Allegati 3 e 4 del Decreto stesso , che prevedono:
Allegato 3 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI
GRUPPO A (totale n° 16 ore)
La formazione deve essere ripetuta con cadenza triennale.
3. Sentito il Medico Competente, l’Azienda (o la singola Unità produttiva) deve essere dotata dei seguenti presìdi chirurgici e farmaceutici:
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (se l’Azienda rientra nell’articolo 29 del D.P.R. 303/55) Il contenuto deve essere conforme al disposto dell’Allegato 1 del D.M. 388/03, che sostituisce quanto precedentemente previsto dall’articolo 2 del D.M. 28/07/1958 (abrogato)
ð Guanti sterili monouso (5 paia) ð Visiera paraschizzi ð Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro ð Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) ð Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (10) ð Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (2) ð Teli sterili monouso (2) ð Pinzette da medicazione sterili monouso (2) ð Confezione di rete elastica di misura media (1) ð Confezione di cotone idrofilo (1) ð Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) ð Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (2) ð Un paio di forbici ð Lacci emostatici (3) ð Ghiaccio pronto uso (2 confezioni) ð Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) ð Termometro ð Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa ð Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
PACCHETTO DI MEDICAZIONE (se l’Azienda rientra nell’articolo 28 del D.P.R. 303/55) Il contenuto deve essere conforme al disposto dell’Allegato 2 del D.M. 388/03, che sostituisce quanto precedentemente previsto dall’articolo 2 del D.M. 28/07/1958 (abrogato ð Guanti sterili monouso (2 paia) ð Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) ð Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) ð Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1) ð Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3) ð Pinzette da medicazione sterili monouso (1) ð Confezione di cotone idrofilo (1) ð Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1) ð Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) ð Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) ð Un paio di forbici (1) ð Un laccio emostatico (1) ð Confezione di ghiaccio pronto uso (1) ð Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) ð Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
Milano, 29 luglio 2004 Arch. Luca Lucchini
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA
All’ Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL DI ……………………………………… Sede di .............................................................
Raccomandata RR
Oggetto: Comunicazione categoria di appartenenza della propria Azienda ai sensi del Decreto Ministero della Salute 15 luglio, n. 388 (“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”).
Il sottoscritto ________________________________________, legale rappresentante dell’Azienda suindicata @ VISTO ð l’articolo 1 del D.M. 388/03; ð gli indici di frequenza d’infortunio con “inabilità permanente” in Italia per gruppo di tariffa INAIL relativi alla media dell’ultimo triennio disponibile, inseriti nel comunicato del Ministero del Welfare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17/08/2004.
@ SENTITO ð il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ð il Medico Competente.
@ COMUNICA che l’Azienda appartiene al Gruppo barrato nella seguente tabella:
Si informa che sono stati regolarmente nominati gli addetti all’emergenza e che questi hanno ricevuto specifica formazione e sono stati informati sulle procedure per l’eventuale richiesta esterna di soccorso.
Cordialmente. Firma del Titolare / Legale Rappresentante
Data _______________________ ______________________________________
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__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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