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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”): cerchiamo di fare un po’ di chiarezza
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”): cerchiamo di fare un po’ di chiarezza Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera Circolare n° 848 del 14 luglio 2004, ha reso noto come le imprese edili non possano avvalersi dell’autocertificazione per dimostrare la loro regolarità contributiva. Il motivo della nota è presto detto: se si rendessero così facilmente sostituibili (vedi eludibili) questi documenti, verrebbe a vanificarsi lo scopo della normativa introdotta per combattere il diffusissimo fenomeno del lavoro sommerso. Pertanto, per poter avviare i lavori, l’impresa esecutrice deve ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) dall’ INPS o dall’ INAIL o dalle Casse Edili e consegnarlo al Committente che, a sua volta, deve inoltrarlo all’Ente concedente. Con il D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004, che modifica sia il D.Lgs. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.” che il D.Lgs. 276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.” (noto come “Legge Biagi”), il Governo ha voluto dare un’ulteriore stretta al succitato fenomeno di malcostume (e non solo), prevedendo, all’articolo 20, comma 2, la sospensione del permesso a costruire o della “DIA” (“Dichiarazione di Inizio Attività”) in caso di assenza di DURC: la regolarità contributiva diventa quindi indispensabile per l’esecuzione dei lavori e viene ad essere il caposaldo del rispetto della normativa vigente inerente salute e sicurezza sul lavoro, sia per i lavori pubblici che per i lavori privati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la Circolare INPS, INAIL ed Enti Bilaterali n° 92 del 26 luglio 2005 che individua le condizioni cui devono attenersi le Imprese per essere in regola con gli obblighi contributivi attraverso il DURC. Il DURC serve, in sintesi, a dimostrare la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle Imprese nei confronti dell’ INPS, dell’ INAIL e della Cassa Edile. Il DURC deve essere richiesto dall’impresa costruttrice, ma anche dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle SOA. Il DURC deve essere richiesto (anche telematicamente) allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Il rilascio del documento (che ha la validità di 30 giorni dal rilascio per i lavori privati in edilizia) è deputato alla Cassa Edile territorialmente competente. Vediamo in dettaglio i “momenti” in cui si rende necessario il rilascio del DURC: ð Per la verifica della dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi presentata al momento della partecipazione alla gara pubblica, valida fino all’aggiudicazione dell’appalto. ð Per l’aggiudicazione dell’appalto (solo se richiesta). ð Per la stipula del contratto. ð Per il pagamento dei SAL (Stati di avanzamento lavori). ð Per il collaudo e per il pagamento del saldo finale. ð Su richiesta del Direttore dei lavori, in occasione dell’emissione dei certificati di pagamento per i SAL e per il saldo finale. ð In vece delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva previste dall’articolo 9, comma 2 del D.P.C.M. n. 55 del 10 gennaio 1991. ð Anche i subappaltatori debbono, al pari degli Appaltatori, consegnare il DURC al Committente. ð Prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di DIA. ð Prima dell’inoltro della istanza agli Organismi preposti al rilascio.
Milano, 16 settembre 2005
Luca Lucchini |
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