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Schede di sicurezza, classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose: sintesi delle scadenze entrate in vigore con il nuovo “Regolamento CLP”. Informativa di sintesi sulle scadenze temporali riguardanti l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) n. 1272/2008 (“CLP”) e le relative implicanze per i Produttori, gli Importatori, i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di “sostanze” e “miscele” pericolose. Sommario
Come indicato con precedente nota del 1° ottobre 2010 dal titolo “SCHEDE DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: COSA CAMBIA DAL 1° DICEMBRE 2010”, a partire dal 1° dicembre 2010, secondo un preciso percorso per “tappe di avvicinamento” che terminerà il 1° giugno 2015, il nuovo Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 (noto come Regolamento “CLP”), sta progressivamente introducendo una serie di notevoli e numerose modifiche a riguardo del sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio, compreso il formato delle “schede di sicurezza”, la simbologia e la fraseologia adottate, relative alle “sostanze” ed alle “miscele” pericolose. Visto che il “cammino” è già in corso, si reputa importante riassumere quanto già in corso e le prossime scadenze a carico sia dei Produttori e degli Importatori, sia dei Rivenditori e degli Utilizzatori finali, al fine di rispettare quanto previsto dalla “nuova” normativa comunitaria ed evitare le sanzioni penali previste a carico degli inadempienti. RICHIAMO (INDISPENSABILE) AD ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI Si indicano sinteticamente le principali definizioni necessarie ad una corretta lettura della presente informativa. Per il dettaglio delle argomentazioni riguardanti la problematica, si rimanda alla specifica informativa dal titolo “SCHEDE DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: COSA CAMBIA DAL 1° DICEMBRE 2010” inoltrata il 1° ottobre 2011 via posta elettronica (allegata, comunque, alla presente nota). Regolamento “CLP” (“Classification, Labelling and Packaging” ovvero “Classificazione, Etichettatura e Imballaggio”) Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”. Introduce in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (il “GHS” dell’ONU). Il regolamento CLP riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire informazioni in proposito. Spetta all’industria stabilire quali sono i pericoli delle sostanze e delle miscele prima che siano immesse sul mercato e classificare le sostanze e le miscele in linea con i pericoli individuati. Se una sostanza o una miscela è pericolosa, è necessario etichettarla per consentire ai lavoratori e ai consumatori di conoscerne gli effetti prima di manipolarla. Regolamento “REACH” (“Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”, ovvero “Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze chimiche”) Regolamento della Comunità Europea n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche Entrato in vigore il 1º giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione europea (UE), attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente. È in progressiva modificazione da parte del Regolamento “CLP”. Sostanza Indica un elemento chimico ed i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento produttivo utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Ad esempio: acido cloridrico. Miscela Rappresenta l’insieme (sotto forma di miscela o di soluzione) composto da due o più sostanze. Ad esempio: vernici, diluenti, lubrificanti, ecc. Il termine “miscela”, nel nuovo Regolamento “CLP” sostituisce quello utilizzato dal precedente Regolamento “REACH” (“preparato”). Scheda Dati di Sicurezza (“SDS”) Il termine “Scheda Dati di Sicurezza” (“SDS”), nel nuovo Regolamento “CLP” sostituisce quello utilizzato dal precedente Regolamento “REACH” (“Scheda di Sicurezza”). Continua a rappresentare lo strumento ulteriore ed indispensabile per trasmettere agli Utilizzatori finali (i Lavoratori, ma non solo) di sostanze e miscele pericolose le informazioni necessarie e dettagliate ad un uso corretto e sicuro con un dettaglio superiore a quelle indicate sulle etichette presenti sui contenitori dei prodotti (pittogrammi, indicazioni di pericolo, avvertenze e consigli di prudenza). SCADENZE RELATIVE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO “CLP” Le tappe più significative del passaggio ai nuovi adempimenti introdotti dal Regolamento “CLP” sono le seguenti (per agevolare la lettura e la comprensione, vengono indicate in ROSSO quelle già in vigore, in BLU quelle prossime all’entrata in vigore ed in VERDE quelle che entreranno in vigore in tempi più dilatati): SCHEDE DI SICUREZZA/SCHEDE DATI DI SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO
OBBLIGHI PER I RIVENDITORI E GLI UTILIZZATORI FINALI DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSELe importanti modifiche introdotte/in via di introduzione implicano/implicheranno, secondo le scadenze già in corso/prospettate, per i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose, l’esigenza di pretendere dai Fornitori/Produttori la messa a disposizione puntuale e precisa di Schede Dati di Sicurezza, nonché di criteri di classificazione, di etichettatura e di imballaggio, aggiornati e conformi al Regolamento “CLP”, al fine di fornire ai propri Clienti e/o ai Lavoratori utilizzatori tutte le informazioni necessarie alla sicurezza e salute e non incappare nelle pesanti sanzioni penali previste per gli inadempienti. Le novità, una volta in vigore, renderanno inoltre necessario, per gli Utilizzatori finali (nonché i Rivenditori, per quanto concerne la movimentazione, lo stoccaggio e le misure di emergenza da adottare), provvedere alla formazione dei propri Lavoratori sulle nuove/modificate modalità di classificazione, sui nuovi pittogrammi, indicazioni di pericolo, avvertenze e consigli di prudenza.
Milano, 23 dicembre 2011 Luca Lucchini |
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