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Schede di sicurezza, classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose: sintesi delle scadenze entrate in vigore con il nuovo “Regolamento CLP”.

Informativa di sintesi sulle scadenze temporali riguardanti l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) n. 1272/2008 (“CLP”) e le relative implicanze per i Produttori, gli Importatori, i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di “sostanze” e “miscele” pericolose.

Sommario

ABSTRACT

Come indicato con precedente nota del 1° ottobre 2010 dal titolo “SCHEDE DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: COSA CAMBIA DAL 1° DICEMBRE 2010”, a partire dal 1° dicembre 2010, secondo un preciso percorso per “tappe di avvicinamento” che terminerà il 1° giugno 2015, il nuovo Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 (noto come Regolamento “CLP”), sta progressivamente introducendo una serie di notevoli e numerose modifiche a riguardo del sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio, compreso il formato delle “schede di sicurezza”, la simbologia e la fraseologia adottate, relative alle “sostanze” ed alle “miscele” pericolose.

Visto che il “cammino” è già in corso, si reputa importante riassumere quanto già in corso e le prossime scadenze a carico sia dei Produttori e degli Importatori, sia dei Rivenditori e degli Utilizzatori finali, al fine di rispettare quanto previsto dalla “nuova” normativa comunitaria ed evitare le sanzioni penali previste a carico degli inadempienti.

RICHIAMO (INDISPENSABILE) AD ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI

Si indicano sinteticamente le principali definizioni necessarie ad una corretta lettura della presente informativa.

Per il dettaglio delle argomentazioni riguardanti la problematica, si rimanda alla specifica informativa dal titolo “SCHEDE DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: COSA CAMBIA DAL 1° DICEMBRE 2010” inoltrata il 1° ottobre 2011 via posta elettronica (allegata, comunque, alla presente nota).

Regolamento “CLP” (“Classification, Labelling and Packaging” ovvero “Classificazione, Etichettatura e Imballaggio”)

Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”.

Introduce in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (il “GHS” dell’ONU).

Il regolamento CLP riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire informazioni in proposito.

Spetta all’industria stabilire quali sono i pericoli delle sostanze e delle miscele prima che siano immesse sul mercato e classificare le sostanze e le miscele in linea con i pericoli individuati.

Se una sostanza o una miscela è pericolosa, è necessario etichettarla per consentire ai lavoratori e ai consumatori di conoscerne gli effetti prima di manipolarla.

Regolamento “REACH” (“Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”, ovvero “Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze chimiche”)

Regolamento della Comunità Europea n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Entrato in vigore il 1º giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione europea (UE), attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.

È in progressiva modificazione da parte del Regolamento “CLP”.

Sostanza

Indica un elemento chimico ed i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento produttivo utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Ad esempio: acido cloridrico.

Miscela

Rappresenta l’insieme (sotto forma di miscela o di soluzione) composto da due o più sostanze. Ad esempio: vernici, diluenti, lubrificanti, ecc.

Il termine “miscela”, nel nuovo Regolamento “CLP” sostituisce quello utilizzato dal precedente Regolamento “REACH” (“preparato”).

Scheda Dati di Sicurezza (“SDS”)

Il termine “Scheda Dati di Sicurezza” (“SDS”), nel nuovo Regolamento “CLP” sostituisce quello utilizzato dal precedente Regolamento “REACH” (“Scheda di Sicurezza”).

Continua a rappresentare lo strumento ulteriore ed indispensabile per trasmettere agli Utilizzatori finali (i Lavoratori, ma non solo) di sostanze e miscele pericolose le informazioni necessarie e dettagliate ad un uso corretto e sicuro con un dettaglio superiore a quelle indicate sulle etichette presenti sui contenitori dei prodotti (pittogrammi, indicazioni di pericolo, avvertenze e consigli di prudenza).

SCADENZE RELATIVE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO “CLP”

Le tappe più significative del passaggio ai nuovi adempimenti introdotti dal Regolamento “CLP” sono le seguenti (per agevolare la lettura e la comprensione, vengono indicate in ROSSO quelle già in vigore, in BLU quelle prossime all’entrata in vigore ed in VERDE quelle che entreranno in vigore in tempi più dilatati):

SCHEDE DI SICUREZZA/SCHEDE DATI DI SICUREZZA

  • Dal 1° dicembre 2010, i Fornitori di sostanze pericolose dovranno obbligatoriamente produrre Schede Dati di Sicurezza redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento n. 453 del 20 maggio 2010, che sostituisce l’Allegato II del Regolamento n. 1907/2006: sarà così obbligatorio indicare nella Scheda Dati di Sicurezza la classificazione prevista dal Regolamento CLP per le sostanze pericolose. Sono tuttavia previste specifiche deroghe:

    • per le sostanze pericolose immesse sul mercato anteriormente al 1° dicembre 2010, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti del Regolamento CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della Scheda Dati di Sicurezza, non vige l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 30 novembre 2012.

  • Dal 1° giugno 2015 i Fornitori di miscele pericolose dovranno obbligatoriamente produrre Schede Dati di Sicurezza redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, che sostituisce l’Allegato II del Regolamento n. 1907/2006: sarà così obbligatorio indicare nella Scheda Dati di Sicurezza la classificazione prevista dal Regolamento CLP per le miscele pericolose. Anche in questo caso sono previste specifiche deroghe:

    • per le miscele pericolose immesse sul mercato anteriormente al 1°giugno 2015, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti del Regolamento CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della Scheda Dati di Sicurezza, non vige l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 31 maggio 2017.

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

  • Fino al 30 novembre 2010 è obbligatorio classificare le sostanze pericolose in conformità alla “vecchia” Direttiva 67/548/CE ed è facoltativa l'adozione anche del nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP per le sostanze prima di tale data.

  • Dal 1° dicembre 2010 è obbligatorio, per le sostanze pericolose, adottare il nuovo sistema di classificazione, ma fino al 31 maggio 2015 è obbligatorio continuare ad utilizzare anche il “vecchio” sistema.

  • Fino al 31 maggio 2015 è obbligatorio classificare le miscele pericolose in conformità alla Direttiva 1999/45/CE ed è facoltativa l'adozione anche del nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP per le miscele prima di tale data.

  • Dal 1° giugno 2015 per le miscele pericolose è obbligatorio usare solo il sistema di classificazione previsto dal Regolamento CLP.

  • Per quanto riguarda il sistema di etichettatura ed imballaggio è possibile scegliere, per le sostanze pericolose, tra continuare ad usare il vecchio sistema o il nuovo sistema prima del 1° dicembre 2010: dopo tale data sarà obbligatorio usare il nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP.

  • Per quanto riguarda il sistema di etichettatura ed imballaggio è possibile scegliere, per le miscele pericolose, tra continuare ad usare il vecchio sistema o il nuovo sistema prima del 1° giugno 2015: dopo tale data sarà obbligatorio usare il nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP.

  • Per le sostanze pericolose immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 sarà possibile non rietichettare e rimballare i prodotti secondo le nuove disposizioni fino al 1° dicembre 2012.

  • Per le miscele pericolose immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 sarà possibile non rietichettare e rimballare i prodotti secondo le nuove disposizioni fino al 1° giugno 2017.

OBBLIGHI PER I RIVENDITORI E GLI UTILIZZATORI FINALI DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE

Le importanti modifiche introdotte/in via di introduzione implicano/implicheranno, secondo le scadenze già in corso/prospettate, per i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose, l’esigenza di pretendere dai Fornitori/Produttori la messa a disposizione puntuale e precisa di  Schede Dati di Sicurezza, nonché di criteri di classificazione, di etichettatura e di imballaggio, aggiornati e conformi al Regolamento “CLP”, al fine di fornire ai propri Clienti e/o ai Lavoratori utilizzatori tutte le informazioni necessarie alla sicurezza e salute e non incappare nelle pesanti sanzioni penali previste per gli inadempienti.

Le novità, una volta in vigore, renderanno inoltre necessario, per gli Utilizzatori finali (nonché i Rivenditori, per quanto concerne la movimentazione, lo stoccaggio e le misure di emergenza da adottare), provvedere alla formazione dei propri Lavoratori sulle nuove/modificate modalità di classificazione, sui nuovi pittogrammi, indicazioni di pericolo, avvertenze e consigli di prudenza.

 

Milano, 23 dicembre 2011

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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