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Dodici mesi per adeguare gli impianti e le scuole Dal 1° gennaio 2005 tutti gli impianti di industrie, abitazioni civili, pubbliche amministrazioni, attività terziarie e commerciali, ecc., nonché gli impianti antincendio delle scuole, dovranno essere adeguatiLe norme sulla sicurezza degli impianti nelle abitazioni civili, attività industriali, attività commerciali e terziarie, nonché nelle scuole negli uffici pubblici sono intrecciate da disposizioni che indicano, date di scadenza per gli adeguamenti alla sicurezza e successive proroghe, che, spesso rendono difficile la ricostruzione della filiera normativa. In precedenza le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” recitava che «Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica,....gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, gli impianti di riscaldamento e si climatizzazione,....gli impianti idrosanitari,....gli impianti per il trasporto di gas allo stato liquido o aeriforme,....gli impianti di sollevamento di persone o di cose,....gli impianti di protezione antincendio». L’indicazione che le disposizioni si riferivano ad “uso civile” hanno posto molti dubbi interpretativi, da qui, una serie di chiarimenti e di proroghe temporali nell’applicazione della legge. Di recente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia DPR 06 giugno 2001, n. 380 (Testo A), ambito di applicazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma), interviene sull’argomento, lo stesso all’art. 107 (L) recita: «1. Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso,di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.»
Con l’indicazione “sono soggetti all’applicazione del presente...gli impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso” viene chiarito ogni dubbio, tutti gli impianti, indipendentemente se si riferiscono a luoghi di lavoro, a luoghi di vita, scuole, ospedali, enti pubblici, ecc., devono essere conformi, in materia di sicurezza, alle indicazioni del testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che richiama quanto già previsto dalla Legge 46/90. L’intreccio delle norme che hanno previsto le scadenze per l’adeguamento degli impianti e successive proroghe è particolarmente articolato. Questo può essere così sinteticamente ricostruito: 1. Legge del 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” è entrata in vigore il 13 marzo 1990, riguarda l’adeguamento degli impianti; 2. Decreto Ministero (DM) degli Interni del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, è entrato in vigore dopo 5 anni, data prevista per il settembre 1997, riguarda le norme antincendio e di emergenza all’interno all’interno delle scuole di ogni ordine e grado; 3. Art. 1 bis, Decreto Legge del 23/10 1996 n, 542, proroga per gli istituti scolastici al 31 dicembre 1999 delle disposizioni di cui alla Legge 46/90 (impianti elettrici) ed al DM 26 agosto 1992 (prevenzione incendi); 4. Art. 15, Legge del 03/08/1999 n. 265, successiva proroga per gli istituti scolastici al 31 dicembre 2004 delle disposizioni di cui alla Legge 46/90 (impianti elettrici) ed al DM 26 agosto 1992 (prevenzione incendi); 5. Art. 112 (L), testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia (Testo A), DPR 06 giugno 2001, n. 380 prevede l’adeguamento degli impianti (per tutte le destinazioni di uso) realizzati prima del 13 marzo 1990, (data questa dell’entrata in vigore della legge n. 46/90), l’adeguamento deve effettuarsi secondo le applicazioni di apposito decreto del ministero dell’industria; 6. Art. 14, Decreto Legge del 24/12/03, n. 355, proroga dei termini del DPR 06 giugno 2001, n. 380 per tutti gli impianti, ad esclusione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, (in quanto già prorogato con la Legge 265/99), al 1° gennaio 2005.
Alla data del 01 gennaio 2005, in assenza di proroghe successive o dell’ultimo momento, tutti gli impianti di cui all’art, 107(L) del DPR 06 giugno 2001, n, 380, indipendentemente dalla data di realizzazione (antecedente o successiva la 13 marzo 1990) dovranno essere adeguati, gli stessi dovranno essere conformi oltre che alle norme di cui alla Legge 46/90 anche alle norme CEI applicabili, il singolo impianto dovrà essere dotato di certificato di conformità e, per gli impianti elettrici e gli impianti di messa a terra, di verbali di verifica periodica (biennale o quinquennale). Alla stessa data tutte le scuole di ogni ordine e grado dovranno essere adeguate secondo quanto specificato dalla legge 46/90 e dal DPR 06 giugno 2001, n. 380 per quanto concerne gli impianti elettrici, e dal DM 26 agosto1992 per quanto concerne la prevenzione degli incendi nelle scuole. Nello specifico, tutti coloro che conducono un impianto (datori di lavoro, dirigenti, preposti, presidi delle scuole, amministratori di condomini, proprietari di immobili, responsabili tecnici della PP.AA., ecc.) dovranno verificare se il proprio impianto risponde alle misure di sicurezza che si sono succedute nel tempo, se lo stesso è dotato degli strumenti di protezione (interruttori differenziali, interruttori magnetotermici, impianto di messa a terra, protezioni contro i contatti diretti e indiretti, presenza e funzionalità delle valvole di intercettazione, segnaletica di sicurezza, procedure di sicurezza ed emergenza, ecc.). Bisogna accertarsi che l’impianto sia regolarmente funzionante anche sotto l’aspetto della sicurezza oltre che alla fornitura di energia o del servizio, bisogna accertarsi che sia verificato periodicamente e mantenuto nel tempo, dotato della documentazione che possa attestare la conformità dello stesso, bisogna documentare le verifiche periodiche effettuate, ecc. Considerando che sono passati ormai circa 13 anni dall’emanazione della legge 46/90 e che in questi anni vi sono già stati diversi rinvii, le probabilità che si proceda verso ulteriori proroghe si assottigliano sempre di più, conseguentemente è opportuno non rinviare ancora l’adeguamento degli impianti per lungo tempo, ci si potrebbe trovare inadempienti. Ancora molte sono le scuole, le industrie medio piccole, gli uffici pubblici, le piccole attività artigianali e commerciali che non hanno provveduto all’adeguamento degli impianti, va fatto notare che l’adeguamento comporta costi non irrilevanti, questo ha costretto molti soggetti deputati alla conduzione degli impianti a rinviare nel tempo l’adeguamento. In merito alle scuole, la riduzione di finanziamenti all’azienda scolastica, effettuata negli anni precedenti in molti casi non ha permesso di procedere con l’adeguamento necessario, non si esclude quindi la necessità di un eventuale finanziamento straordinario o di una ulteriore proroga dei termini di scadenza. L’apparato sanzionatorio di cui al D.P.R. 380/01 prevede, per il mancato adeguamento degli impianti: 1. In caso di mancanza della Dichiarazione di Conformità, art.113, è prevista, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa da 51,00 a 258,00 euro. 2. In caso di violazione delle altre norme del capo V DPR 380/01 è prevista, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione (DPR 6/12/1991 n. 447), una sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro.
Milano, 17 febbraio 2004
Luca Lucchini |
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