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Uso delle attrezzature di lavoro L’articolo 29 della Legge aprile 2005, n. 62, riguardante modifiche al Titolo III del D.Lgl. 626/94
Uso delle attrezzature di lavoro L’articolo 29 della Legge aprile 2005, n. 62, riguardante modifiche al Titolo III del D.Lgl. 626/94 Il Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 96 del 27 aprile 2005 ha pubblicato la Legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004”. La parte della norma che interessa la presente informativa è quella indicata nell’articolo 29, riguardante “Modifiche al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01”. L’articolo de quo adegua, di fatto, il Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” e l’Allegato XV “Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro” del D.Lgs. 626/94 al diritto comunitario, inserendo: ð alcuni nuovi commi alla fine dell’articolo 36; ð un ulteriore paragrafo (“Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro”) dopo il paragrafo 2 dell’Allegato XV. Dalla lettura del testo della norma appare evidente l’incremento dello standard di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l’uso di macchine ed attrezzature “ante Direttiva Macchine”. Nuovi obblighi introdotti a carico delle aziende e degli entiI nuovi obblighi aziendali, ovvero a carico dei Datori di lavoro, sanciti dalla norma sono i seguenti: 1. Adeguamento delle attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei propri lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 (data di entrata in vigore della “Direttiva Macchine”, che ha fortemente aumentato gli standard di sicurezza di macchine ed attrezzature ed inserito precisi adempimenti tecnico-documentali) e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie riguardanti i requisiti di sicurezza di carattere costruttivo a quanto previsto dal nuovo paragrafo 2-bis dell’Allegato XV. 2. Attuazione, in attesa del completamento degli interventi o adeguamenti necessari all’attuazione del punto succitato, delle misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. Si tratta, in sostanza, di un miglioramento della sicurezza di tutte le macchine ed attrezzature costruite prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 24/07/1996, n. 459, noto come “Direttiva macchine”, che lo stesso definisce come « ….. 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;….. ». Le modifiche e gli adeguamenti da apportare alle macchine in ottemperanza alla nuova norma non sono da considerare quale immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.P.R. 459/96, quindi non comportano l’ottenimento della “dichiarazione di conformità” da parte del Fabbricante. L’Allegato XV del D.Lgs. 626/94 “Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro”, introdotto nel 1999 dall’articolo 7 del D.Lgs. 4/08/1999, n. 359 “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.”, viene integrato con il paragrafo 2-bis “Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro”, che introduce le seguenti prescrizioni tecniche di sicurezza: 1. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o l’arresto delle attrezzature di lavoro. 2. La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto. 3. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. 4. Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro. Vale la pena sottolineare che le nuove prescrizioni tecniche rappresentano un ulteriore avvicinamento delle macchine e delle attrezzature “ante” Direttiva Macchine, cioè quelle di “vecchia” concezione (risalendo questa, ormai, a quasi 10 anni fa). E’ altresì interessante sapere che a tale volontà il nostro Paese è stato in qualche modo spinto forzosamente (ma non è la prima volta che questo succede ….. ) dalla Corte di Giustizia Europea dell’Aja che, con sentenza della Sesta Sezione del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01 intentata nel 2001 dalla Commissione Europea, ha obbligato l’Italia a completare il recepimento nel proprio ordinamento legislativo della Direttiva Comunitaria 89/655/CEE “Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori …..”, così come modificata dalla Direttiva Comunitaria 95/63/CE “Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1995 ….. relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori …..”. In pratica, l’Italia, “accusata” di venir meno ai propri impegni comunitari e, in particolare, di non garantire sufficiente protezione ai lavoratori, è stata costretta (e il nostro Paese lo ha fatto proprio con l’articolo 29 della Legge 62/05) a completare il recepimento della succitata Direttiva Europea per non incappare in pesanti sanzioni comminabili dalla Comunità Europea. Le nuove prescrizioni tecniche rappresentano l’ulteriore “step” di un cammino, partito ormai cinquant’anni fa, che ha visto toccare le seguenti, principali “tappe”: ð il D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni.”, “storico” Decreto tecnico degli anni ’50 che ha introdotto, tra le altre, un elevato numero di prescrizioni inerenti la sicurezza specifica di macchine ed attrezzature, che, pur se rimaneggiate nel tempo, sono ancora in vigore; ð il recepimento, tramite il D.Lgs. 626/94 (nel Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro”), della Direttiva Comunitaria 89/655/CEE “Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.”, che comporta altresì modifiche ad alcuni articoli del D.P.R. 547/55;
ð il recepimento, tramite il D.Lgs. 359/99, della Direttiva Comunitaria 95/63/CE “Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, che modifica sia la precedente Direttiva Comunitaria 89/655/CEE (cambiando il Titolo III ed introducendo l’Allegato XV “Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro” nel D.Lgs. 626/94), sia l’articolo 184 (“Sollevamento e trasporto persone”) del D.P.R. 547/55. E’ presumibile che le Aziende e gli Enti valuteranno con estrema attenzione sia la fattibilità che la convenienza tecnico-economiche degli interventi di adeguamento sul proprio parco macchine ed attrezzature “ante Direttiva Macchine”, al fine di operare gli interventi ex Lege (ovviamente, ove ciò sia tecnicamente possibile nel rispetto dei precetti normativi) esclusivamente dove ne valga la pena, ovvero per quelle macchine ed attrezzature per le quali non risulti più vantaggioso effettuare direttamente la sostituzione con altre nuove (dotate di marchio CE, per intenderci). Vedremo nei prossimi mesi come si muoveranno le Imprese. Le Aziende devono adeguare le proprie attrezzature “ante Direttiva Macchine” entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma (che si ricorda diventa il comma 8-quinquies dell’articolo 36 del D.Lgs. 626/94), ovvero dal prossimo 12 novembre 2005. In conclusione, a corollario dei nuovi obblighi a carico delle Aziende e degli Enti introdotti dall’articolo 29 della Legge 62/05, si rammenta la necessità (ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94) di effettuare una nuova valutazione dei rischi, con l’aggiornamento del conseguente documento, relativamente all’utilizzo di macchine ed attrezzature rientranti nella nuova norma. A ciò dovrà seguire, naturalmente, secondo quanto previsto sia dall’articolo 4 che dall’articolo 35 del D.Lgs. 626/94, l’applicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori.
Milano, 21 maggio 2005
Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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