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Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore definitiva del Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI del Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla sicurezza e saluta sul lavoro” per i manufatti/semilavorati contenenti formaldeide.Sommario
Il 1° gennaio 2016 è terminato il periodo transitorio iniziato nel giugno 2014 per permettere alle Aziende ed agli Enti di provvedere ad adempiere a quanto previsto dal Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI del Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla sicurezza e saluta sul lavoro”. Ciò significa che, d’ora in avanti, quello che finora era considerato un rischio chimico basso (se non “secondario” e di scarsa importanza) per la salute delle persone nei luoghi di lavoro, assume un rilievo ed una rilevanza normativa e di responsabilità dei Datori di lavoro differenti, tanto da potersi configurare come un rischio cancerogeno, con tutti gli obblighi ad esso correlato. Vista l’elevata diffusione di prodotti e materiali utilizzati e detenuti nei luoghi di lavoro delle Aziende e degli Enti che potrebbero esporre le persone all’insidioso agente chimico, l’argomento è estremamente importante e deve essere scrupolosamente affrontato dai Datori di lavoro per evitare problemi alla salute delle persone e non incappare in pesanti responsabilità e sanzioni penali. Di seguito si propongono brevi note sulle caratteristiche essenziali dell’agente chimico e sulle azioni di prevenzione e protezione che le Aziende e gli Enti devono obbligatoriamente mettere in campo. Cosa è la formaldeide cosa può provocare all’uomo “in pillole”La formaldeide (o aldeide formica) è un composto organico in fase di vapore incolore, di odore pungente, solubile in acqua, alcol ed etere. In forma acquosa al 35-40% prende il nome di formalina e viene utilizzata come disinfettante e deodorante di oggetti e di locali (allo stato liquido o meglio ancora sotto forma di vapori commisti a vapore acqueo, la formalina è inoltre impiegata per la conservazione di pezzi anatomici o altro materiale organico). La formaldeide provoca irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento ed eritema cutaneo. In soggetti suscettibili o immunologicamente sensibilizzati la formaldeide può provocare reazioni avverse anche a concentrazioni inferiori. Le concentrazioni di formaldeide rilevate nelle abitazioni possono essere dell'ordine di quelle che provocano irritazione delle vie aeree e delle mucose, particolarmente dopo interventi edilizi o installazioni di nuovi mobili o arredi. La formaldeide è fortemente sospettata di essere uno degli agenti maggiormente implicati nella Sindrome dell’edificio malato (SBS - Sick Building Syndrome), tanto da essere utilizzata come unità di riferimento per esprimere la contaminazione di un ambiente indoor da una miscela di sostanze non risolvibili. La IARC (International Agency for Research on Cancer,) l'ha inserita (nel 2004) nell'elenco dei cancerogeni certi per l'uomo (Classe 1) mentre l’ ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) la classifica A2 (tra le sostanze sospette di essere cancerogene per l’uomo). La sostanza può provocare tumori nasofaringei, delle cavità nasali, dei seni paranasali (al pari delle polveri di legno duro) e vi è una certa evidenza che sia origine di leucemie nell'uomo. Essendo un agente con azione cancerogena, è raccomandabile un livello di concentrazione il più basso possibile. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/ m3 (media su 30 minuti). Dove si trova la formaldeideOltre a essere un prodotto della combustione (fumo di tabacco e altre fonti di combustione), viene anche emessa da resine urea-formaldeide usate per l'isolamento (le cosiddette UFFI) e da resine usate per truciolato e compensato di legno, per tappezzerie, moquette, tendaggi e altri tessili sottoposti a trattamenti antipiega e per altro materiale da arredamento. La formaldeide ha impieghi più disparati nell’industria: per le sue proprietà di battericida viene utilizzata come disinfettante o come conservante di materiali biologici. Il prodotto risulta diffuso in parecchi ambiti industriali: industria tessile, alimentare, settore sanitario, industria chimica, industria cosmetica, industria del legno, industria della plastica, laboratori di qualità ma anche, banalmente, i laboratori di analisi cliniche e chimiche, ecc. La sostanza risulta ampiamente utilizzata nell'industria del legno in quanto componente di colle ureiche utilizzate nella produzione di alcuni tipi di pannelli (MDF, nobilitato, truciolato, ecc.): si può affermare che questo appare il settore più interessato dal problema (anche per quanto riguarda gli acquirenti ed utilizzatori dei manufatti in legno). La formaldeide è un tipico “inquinante ubiquitario”, in quanto presente sia negli ambiti di vita che di lavoro (comprese le scuole, gli ospedali, ecc.), essendo rilasciato nell'aria dai mobili e arredi contenenti legno (in maniera massiccia nella loro fase iniziale di vita ed in maniera più contenuta durante tutta la vita utile dei manufatti). Nelle abitazioni i livelli sono generalmente compresi tra 0,01 e 0,05 mg/ m3. Anche per questo composto i livelli indoor sono general-mente superiori rispetto a quelli outdoor. Negli ambienti indoor i livelli sono generalmente compresi tra 10 e 50 μg/ m3. Le maggiori concentrazioni si possono osservare in case prefabbricate, dopo interventi edilizi ed in locali con recente posa di mobili in truciolato, parquet o moquette. Regolamentazioni che riguardano il rilascio di formaldeide da parte dei manufatti e semilavorati in legnoEsistono già da diverso tempo delle norme che regolamentano i contenuti accettabili di formaldeide nei mobili in commercio. In particolare, il D.M.10/10/2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2008 (allegato), nel rendere obbligatorio l'impiego di materiali lignei e mobili a bassa emissione di formaldeide (indicata quale Classe E1), impone che tutti i prodotti (pannelli, mobili, semilavorati, ecc.) in legno debbano essere accompagnati da una dichiarazione di conformità a cura del Produttore (si allega esempio), che rappresenta la certificazione del rispetto dei requisiti di bassa emissione di formaldeide. Quindi, la normativa prevede che il Fabbricante provveda all'origine ad effettuare l'analisi delle emissioni di formaldeide presso un Ente Accreditato e secondo precisi criteri (stabiliti dalla normativa stessa e dalle norme UNI a cui essa fa riferimento), dimostrando che il contenuto di formaldeide non sia superiore a 8 mg per ogni 100 g di materiale essiccato in forno (per i pannelli grezzi di MDF o OSB) o non sia superiore a 3,5 mg/mq h (secondo metodo della gas analisi) per tutti gli altri tipi di materiale (compresi quelli verniciati, nobilitati o placcati). I materiali di tali caratteristiche garantiscono una concentrazione nell'aria di una camera di prova non superiore di 0,1 ppmm (0,124 mg/ m3), come indicato nell'art. 2 del Decreto succitato. Pertanto, il Datore di lavoro (e il Consumatore) deve, ove non fosse fornita, richiedere semplicemente la certificazione del pannello o mobile acquistato, così da effettuare una efficace prevenzione primaria (la migliore possibile, da questo punto di vista), assicurando che i mobili o altri materiali lignei acquistati siano dotati delle richieste certificazioni di bassa emissione di formaldeide. Regolamentazione normativa e legislativa che riguardala formaldeide nei luoghi di lavoroPrima della recente (1° gennaio 2016) entrata in vigore REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha comportato una serie di precedenti slittamenti temporali, la formaldeide non era indicata obbligatoriamente quale cancerogeno attraverso i consueti simboli/pittogrammi e le specifiche frasi di rischio: H350 può provocare il cancro; H351 sospetto di provocare il cancro Ciò non faceva scattare gli obblighi e gli adempimenti di cui al Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI del Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla sicurezza e saluta sul lavoro”. Dal momento che da ora tale “zona grigia” è caduta, i Datori di lavoro di Aziende ed Enti che possono trovarsi ad avere a che fare con tale sostanza (sia direttamente che sotto forma di rilasci da manufatti che la contengono) devono avviare e concludere quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ovvero:
Si evidenzia quanto la problematica possa diventare preoccupante per i Lavoratori che, semplicemente sostano in ambienti chiusi in cui sono presenti (perché stoccati o in uso) elevate concentrazioni di manufatti in legno (grande distribuzione, negozi di mobili, depositi di legni lavorati o semilavorati, locali con arredi/strutture portanti lignee antichi, ecc.), potrebbero essere esposti a valori superiori alla popolazione generale negli ambienti di vita proprio per una maggior concentrazione di prodotti presenti. Tali situazioni appaiono senz’altro da valutare a cura del Datore di lavoro, utilizzando, quali parametri di concentrazione di formaldeide ammissibile nei luoghi di lavoro, i valori limite di letteratura:
È importante sottolineare come tali limiti non siano protettivi per il rischio cancerogeno (per il quale, come noto, la letteratura scientifica non riconosce ancora la “soglia limite” di cancerogenesità, non essendo ancora ammesso che un’esposizione inferiore ai valori limite garantisca la popolazione lavorativa dal rischio cancerogeno) ma solo per il rischio chimico. Milano, 9 febbraio 2016 Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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