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Informativa riguardante le implicanze per le Aziende e gli Enti (quali “utilizzatori a valle”) derivanti dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/830 che stabilisce il formato definitivo delle SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS) relative ai prodotti chimici.Il 1° giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2015/830 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che stabilisce il formato definitivo delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) relative ai prodotti chimici. ABSTRACTIl 1° giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015 che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) a riguardo del formato definitivo delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Tale modifica implica una serie di obblighi a carico degli “UTILIZZATORI A VALLE” di agenti chimici, ovvero delle Aziende o Enti che utilizzano sostanze nell’ambito dei propri processi industriali/artigianali. Il Regolamento (UE) 2015/830, il Regolamento REACH ed il Regolamento CLPIl Regolamento (UE) 2015/830 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH - Regolamento per la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, stabilisce il formato definitivo delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) e, nell’articolo 2, sancisce che quelle fornite ai Destinatari prima del 1° giugno 2015 possono essere utilizzate soltanto fino al 31.05.2017. L’entrata in vigore (il 1° giugno 2017) del Regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015 rappresenta la 3^ ed ultima fase (con il termine della fase transitoria iniziata nel 2010) dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging, ovvero Classificazione, Etichettatura e Imballaggio). Si ricorda che il Regolamento CLP ha introdotto, in tutta l’Unione Europea, un “nuovo” sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (il “GHS” dell’ONU), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che questo è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, con termini applicativi fissati per “tappe” progressive. Dal 1° giugno 2017 il Regolamento CLP si applica anche alle miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 (che, finora, erano esonerate dall’essere rietichettate e reimballate) e, pertanto, può essere ormai considerato come applicato in maniera completa. Le ultime modifiche e gli aggiornamenti definitivi apportati alle schede dati di sicurezzaIl Regolamento (UE) 2015/830 ha apportato i seguenti aggiornamenti e modifiche definitivi alle Schede Dati di Sicurezza:
Obblighi a carico degli “Utilizzatori a valle”La piena entrata in vigore del Regolamento CLP prevede una serie di obblighi a carico degli “Utilizzatori a valle”, ovvero delle Aziende e degli Enti, diverse dal Fabbricante o dall’Importatore, che utilizzano una sostanza chimica nell’esercizio delle proprie attività industriali, produttive o professionali. Questi sono (ci si limita ad indicare quelle previste per gli Utilizzatori industriali o artigianali, ovvero quelli che utilizzano sostanze o miscele nel proprio processo industriale/artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un prodotto/articolo immesso sul mercato), nel dettaglio: 1) IN FASE DI ACQUISTO L’Impresa deve verificare che tutte le sostanze acquistate (sia quelle “pericolose” che quelle “non pericolose”) a) Siano pre-registrate o registrate dal Produttore/Importatore (Punto 1 e 3 della SDS) b) Non siano inserite nell’elenco riportato nell’Allegato 14 del Regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione da parte dell’ ECHA – European Chemicals Agency). Qualora siano nell’elenco, l’utilizzo è consentito soltanto previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’ ECHA al Produttore, Importatore o Utilizzatore e valle c) Non siano inserite nell’elenco riportato nell’Allegato 17 del Regolamento REACH (sostanze soggette a restrizioni). Qualora siano nell’elenco, le sostanze devono rispettare le restrizioni d’uso riportate in tale Allegato d) Siano utilizzate soltanto per usi consentiti dalla Scheda Dati di Sicurezza e) Non siano comprese nella “lista delle sostanze candidate” (“candidate list”) dell’ ECHA. Qualora siano nella lista, occorre verificare se sono soggette a particolari obblighi di notifica all’ ECHA o di comunicazione al Cliente 2) IN FASE DI UTILIZZO L’Impresa deve a) Applicare le misure di gestione del rischio (prevenzione e protezione) riportate sulla SDS b) Consentire ai Lavoratori l’accesso alle informazioni contenute nelle SDS c) Conoscere la “nuova” classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose in uso d) Raccogliere e conservare per almeno 10 anni tutte le informazioni necessarie all’assolvimento degli obblighi imposti dal Regolamento REACH In virtù di quanto indicato dal D.Lgs. 133/2009, il mancato rispetto degli obblighi succitati prevede sanzioni penali a carico delle Figure aziendali coinvolte. Milano, 15 giugno 2017 Luca Lucchini |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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