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Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende e gli Enti derivanti dall’abolizione del REGISTRO INFORTUNI ed altre importanti modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro”.Sommario
Il Decreto Legislativo 14/09/2015 n° 151, pubblicato sulla G. U. n. 221 del 23/09/2105 - S.O. n. 53 ed in vigore dal 24/09/2015 (Decreto attuativo del cosiddetto “Jobs Act”), ha sancito l’abolizione (a partire dal 23 dicembre 2015) del REGISTRO INFORTUNI aziendale (che si consiglia di detenere comunque nell’archivio aziendale per almeno 5 anni), che, fin dal lontano 1955 (ai sensi dell’articolo 403 del D.P.R. 547/1955), rendeva obbligatorio per il Datore annotare in serie cronologica gli infortuni sul lavoro che comportavano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nell’ambito del citato Decreto vengono altresì indicate altre semplificazioni ed inasprimenti di sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Nel dettaglio: Incremento sanzioni per mancata formazione e/o visita medica.All'articolo 20, 1° comma, lettera 1) del D. Lgs. 151/2015 è sancito che l'importo della sanzione, prevista dal D. Lgs. 81/2008, per non aver sottoposto a visita medica i Lavoratori per i quali sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, viene raddoppiata se i Lavoratori non visitati sono più di 5 e triplicata se sono più di 10. Analogamente, la sanzione viene raddoppiata se i Lavoratori non formati sono più di 5 (Lavoratori, Dirigenti, Preposti, RLS, Addetti Primo Soccorso Antincendio, ecc.) o triplicata se sono più di 10. In pratica, le sanzioni vengono inasprite come qui sotto riportato: a) per la mancata visita medica la sanzione originaria di € 4.384,00 passa ad € 8.768,00 se i Lavoratori non visitati più di 5 e ad € 13.152,00 se sono più di 10; b) per la mancata formazione la sanzione originaria di € 5.699,20 passa ad € 11.398,40 se i Lavoratori non formati più di 5 e ad € 17.097,60 se sono più di 10. Denuncia infortuni sul lavoro e malattie professionali.All'articolo 21, 1°, 2° e 3° comma del D. Lgs. 151/2015 sono elencate le modifiche/semplificazioni apportate al D.P.R. 1124/1965 in materia di adempimenti concernenti le denunce all'I.N.A.I.L. e all'Autorità di Pubblica Sicurezza degli Infortuni sul lavoro, nonché delle Malattie Professionali (si consiglia di attendere le indicazioni specifiche verranno fornite dai Consulenti del Lavoro e/o dalle Associazioni di categoria). La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale dovrà essere effettuata utilizzando i servizi telematici messi dell’INAIL secondo procedure che saranno emanate ed illustrate dall’Istituto assicuratore. Dal prossimo 23 dicembre verrà sanzionata la omissione della comunicazione telematica di infortunio avente prognosi oltre i tre giorni, mentre l’omissione e la relativa sanzione per le denunce di 1 giorno di infortunio rimarrà vincolata all’attuazione del SINP (“Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione”), conseguentemente non agganciata alla predetta scadenza del 23 dicembre 2015. Milano, 4 dicembre 2015 Luca Lucchini |
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