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Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende e gli Enti derivanti dalla modifica delle normative che attualmente vietano il consumo di alcol e sostante stupefacenti/psicotrope negli ambienti di lavoroSommario
Il 20 novembre scorso il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza" che prossimamente verrà calendarizzato ed approvato. Le nuove categorie di lavoratori/attività interessate dal divietoVengono unificate in un singolo elenco le categorie di Lavoratori e di Attività per cui sarà vietato consumare alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope attualmente indicate, rispettivamente, dai provvedimenti N° 2540 del 16 marzo 2006 e N° 99/cu del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni:
Per tutti questi Soggetti e nell’ambito di tali Attività sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti/psicotrope durante l'orario di lavoro o, più esattamente, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope durante l'orario di lavoro. I nuovi valori-limiteIl limite per l'alcol è di 0,3 g/l mentre per le sostanze stupefacenti/psicotrope i relativi valori-limite sono:
Modifiche e novità di rilievo rispetto alla precedente normativaRispetto alla precedente normativa, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti scompaiono i conducenti di camion (eccetto per quelli che trasportano merci pericolose), vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), il personale sanitario a rischio lesioni da taglio o punta (compreso quello chi effettua i prelievi e gli igienisti dentali), il personale che effettua lavori in quota (ovvero, oltre i 2 metri di altezza dal suolo), gli agricoltori che conducono trattori. I test previsti dalla nuova normativa in prima battuta saranno quelli rapidi (aria espirata mediante etilometro per l’alcol e saliva per le droghe): pur essendo la tracciabilità nella saliva delle droghe nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine, tuttavia, essendo i valori-limite nella saliva inferiori rispetto all'urina, potranno aversi delle positività con assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune sostanze, anche con assunzione più remota. Le visite mediche ed i test alcolemici/antidrogaLe Aziende e gli Enti interessati dovranno attivare i controlli per mezzo del Medico Competente. I controlli dovranno avvenire almeno 1 volta ogni 3 anni per tutti i Lavoratori inseriti nel nuovo elenco e dovranno prevedere un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico. Potranno essere effettuati test rapidi a sorpresa al momento della visita, ma solo nel caso di sospetta tossico-dipendenza e/o alcol-dipendenza. Tali test potranno essere avviati anche su richiesta specifica del Datore di lavoro al Medico Competente. Sarà inoltre obbligatorio a carico di Aziende ed Enti:
Pertanto, i test “di primo livello” non potranno più essere effettuati in laboratorio (come avviene attualmente): occorrendo, d’ora in poi, un risultato immediato (in quanto il Lavoratore positivo non potrà riprendere il turno lavorativo), questi dovranno essere eseguiti sul luogo di lavoro. Azioni da parte delle aziende e degli enti in caso di riscontro di positivitàIn caso di positività all'alcol superiore a 0,3 g/l, il Datore di lavoro dovrà interrompere l’attività lavorativa a rischio del Lavoratore coinvolto fino a che il tasso alcolemico sarà sceso a 0 g/l. In seguito, il Lavoratore verrà sottoposto a controlli individuali a sorpresa a discrezione del Medico Competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi di sospetta alcol-dipendenza, ad effettuare esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi) presso i Servizi Alcologici territoriali) e dovrà essere giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa e non a rischio. In caso di positività alle droghe, invece, il Datore di lavoro dovrà interrompere l’attività lavorativa a rischio del Lavoratore coinvolto per l’intero turno. In seguito, il Lavoratore verrà sottoposto a controlli individuali a sorpresa a discrezione del Medico Competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi di sospetta tossico-dipendenza, ad effettuare test del capello per confermare eventuali pregresse assunzioni di droghe presso il Ser.T.) e dovrà essere giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa e non a rischio. Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per abuso alcolico o condizione di dipendenza da droghe, il Lavoratore sarà riammesso al lavoro. L’informazione dei lavoratoriLe Aziende e gli Enti interessati dovranno predisporre ed attuare dei piani informativi specifici cui sottoporre i Lavoratori e mettere (facoltativamente) a disposizione di questi test rapidi riguardo al tasso alcolemico. Milano, 23 dicembre 2015 Luca Lucchini
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__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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