| |
In evidenza
Codice di
prevenzione incendi |
|
Prevenzione incendi: il 19 novembre 2015 entra in vigore il D.M. 3 agosto
2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139” [“testo unico di prevenzione
incendi”].
Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende
e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8
marzo 2006, n. 139”.
Sommario
Il D.M. 3 agosto 2015 introduce importanti novità volte a
semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla
prevenzione incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e
sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’Allegato I del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Caratteristica che pervade il testo della nuova norma è
l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso
tecnologico e agli standard internazionali, con un ulteriore passaggio (già
avviato con precedenti normative) da un sistema rigido, caratterizzato da regole
prescrittive, ad uno che punta sull’approccio prestazionale, in grado, cioè, di
raggiungere congrui livelli di sicurezza antincendio attraverso soluzioni
tecniche flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il Decreto consta di cinque articoli e di un corposo
Allegato tecnico.
L’articolato indica le attività cui potrà essere applicata
la nuova normativa, precisando le modalità di adozione della nuova metodologia
introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, al
fine di permettere l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria
gradualità.
L’Allegato è strutturato in quattro sezioni:
I principali punti qualificanti del nuovo Decreto sono i
seguenti:
L’articolo 1 (“Approvazione e modalità applicative delle
norme tecniche di prevenzione incendi”) chiarisce che le norme tecniche di
prevenzione incendi indicate dalla nuova norma si possono applicare sia alle
attività di cui all’articolo 2 (qui sotto indicate in dettaglio.)
Allegato I D.P.R.
01/08/2011, n. 151
ELENCO DELLE ATTIVITA’
SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
N. |
ATTIVITÀ |
9 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas
infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica
di saldatura o taglio. |
14 |
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o
combustibili con oltre 5 addetti. |
27 |
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con
quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. |
28 |
Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con
depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a
50.000 kg. |
29 |
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. |
30 |
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. |
31 |
Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg. |
32 |
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con
processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg. |
33 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e
di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti
o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg. |
34 |
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale
cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di
stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. |
35 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o
detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e
cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche
con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. |
36 |
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere,
di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e
minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con
quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi
all’aperto. |
37 |
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg. |
38 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre
tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri
prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. |
39 |
Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della
lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. |
40 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della
trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili,
lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in
deposito superiori a 5.000 kg. |
42 |
Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i
relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2. |
43 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione
della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della
gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000
kg. |
44 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o
detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000
kg. |
45 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e
naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti
farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili. |
46 |
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o
fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. |
47 |
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori
elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in
deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici
isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. |
50 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili,
pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti. |
51 |
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre
5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con
oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed
argenteria fino a 25 addetti. |
52 |
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili,
veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario,
carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5
addetti. |
53 |
Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di
superficie coperta superiore a 300 m2;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di
superficie coperta superiore a 1.000 m2. |
54 |
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. |
56 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre 25 addetti. |
57 |
Cementifici con oltre 25 addetti |
63 |
Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di
altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina
grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e
distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in
lavorazione e/o deposito. |
64 |
Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25
addetti. |
70 |
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori
complessivamente a 5.000 kg. |
75 |
……………………….; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di
superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram
ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 [escluso
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di
superficie complessiva coperta superiore a 300 m2] |
76 |
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre
cinque addetti. |
in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi di cui ai Decreti del Ministro dell’Interno.
-
Decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
-
Decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli
impianti di condizionamento e ventilazione»;
-
Decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di
incendio»;
-
Decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo»;
-
Decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
-
Decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione»;
-
Decreto del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
-
Decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di
cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(«……….. alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti
soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici
che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo
presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate
……»).
Per tutte le altre attività non indicate dal suddetto
articolo 1 (quali, ad esempio: 65 – Locali di spettacolo …………; 66 – Alberghi
………….; 67 – Scuole ………..; 68 – Strutture sanitarie ………….; 69 - Locali adibiti ad
esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio …………….; 71 - Aziende ed
uffici con oltre 300 persone presenti …………..; 75 - Autorimesse pubbliche e
private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta
superiore a 300 m2……………..; 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza
complessiva superiore a 25 kW. ……………..; 74 - Impianti per la produzione di
calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 116 kW) vale quanto contenuto nelle rispettive “Regole Tecniche di
prevenzione incendi” via via pubblicate a cura del Ministero degli Interni.
L’articolo 2 (“Campo di applicazione”), oltre che a
indicare le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi
(di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011) cui si può applicare il nuovo
Decreto (indicate nel punto precedente), chiarisce che le nuove norme tecniche
si possono applicare:
-
alle attività di nuova realizzazione;
-
a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma;
-
a quelle, esistenti alla data di entrata in vigore della norma,
sottoposte a interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento, purché le
misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività siano
compatibili con gli interventi da realizzare (in caso di interventi di
ristrutturazione parziale o di ampliamento su parti di attività esistenti alla
data di entrata in vigore della norma non rientranti nei casi di cui al punto
precedente, le norme tecniche del nuovo decreto si applicano all’intera
attività);
-
a quelle di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011 cui si può
applicare il nuovo Decreto non rientranti nei limiti di assoggettabilità del
citato Allegato.
L’articolo 3 (“Impiego dei prodotti per uso antincendio”)
tratta i prodotti per uso antincendio impiegati nel campo di applicazione del
decreto.
Questi devono essere:
a)
identificati
univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure
applicabili;
b) qualificati
in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati
dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei
lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione
e qualificazione.
Inoltre, il loro impiego è consentito se gli stessi sono
utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni
richieste dal decreto e se:
a) sono
conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono
conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni
comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte
con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE
e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo
riconoscimento;
c) qualora non
contemplati nelle precedenti lettere a) e b), sono legittimamente
commercializzati in uno degli Stati della Unione Europea o in Turchia in virtù
di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione Europea, ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico
europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire
un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a
quello previsto nelle norme tecniche allegate al decreto.
L’articolo 4 (“Monitoraggio”) prevede che il Ministero
dell’Interno, attraverso le strutture dei Vigili del Fuoco, provveda al
monitoraggio dell’applicazione delle nuove norme tecniche.
L’articolo 5 (“Disposizioni finali”) evidenzia come restino
valide:
a) le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012
relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima
documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme
tecniche di cui al nuovo decreto;
b) le
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro
dell’Interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6,
comma 4, del decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 2007, relative alla
determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Inoltre, indica che per le attività previste dal nuovo
decreto in possesso del “Certificato di prevenzione incendi” ovvero in regola
con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il decreto stesso non comporta
adempimenti.
Per quanto riguarda l’Allegato alla norma, che ne
rappresenta la parte prettamente tecnica, questo è strutturato in quattro
sezioni:
-
Sezione G - Generalità, contenente i principi fondamentali
per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente
alle diverse attività.
-
Sezione S - Strategia antincendio, riguardante le misure
antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse
attività (definite, nel loro insieme, Regola Tecnica Orizzontale, quindi
applicabile a tutte le attività), per comporre la strategia antincendio al fine
di ridurre il rischio di incendio.
-
Sezione V - Regole Tecniche Verticali, contenente le regole
tecniche di prevenzione incendi (definite con l’acronimo RTV) applicabili a
specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono
complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia
antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata ed integrata con le
regole tecniche riferite ad ulteriori attività.
-
Sezione M - Metodi, riguardante la descrizione delle
metodologie progettuali
Il nuovo Decreto da un lato prevede che la Regola Tecnica
Orizzontale (RTO) individui i criteri ed i metodi che consentono di determinare
le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo
dei Vigili del fuoco, dall’altro opera il coordinamento tra la RTO e le RTV.
Il Decreto entrerà in vigore il 19 novembre 2015.
Si allega il testo completo del nuovo Decreto.
Milano, 28 agosto 2015
Luca Lucchini
|