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Prevenzione incendi degli edifici scolastici: nuove scadenze per l’adeguamento degli edifici scolastici al d.m. 26 agosto 1992.

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Informativa riguardante le implicazioni per le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali proprietari di edifici scolastici derivanti dall’entrata in vigore del D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.

In data 26 maggio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero degli Interni 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”, secondo il quale gli edifici scolastici esistenti al 26/05/2016 devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio già previsti dal D.M. Interni 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” secondo precisi termini temporali e comunque entro il 31 dicembre 2016.

Abstract

Il D.M. 12 maggio 2016, a partire dal 26 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, avvia il piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. 

Sono previste scadenze differenziate entro le quali tutti gli istituti scolastici dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti previsti dal D.M. del 26 agosto 1992. 

Le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (26 maggio 2016), non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più “step”, con una prima scadenza fissata al 26 agosto 2016 (tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto in questione) e un'altra al 26 novembre 2016.

Entro la fine di agosto 2016 tutte le scuole dovranno provvedere all'adeguamento degli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza. Obbligatorio anche il sistema di allarme da attivare in caso di pericolo. 

Gli estintori dovranno essere disposti in ragione di almeno un estintore per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due estintori per piano. Deve essere garantita la segnaletica per la sicurezza, nonché la predisposizione del registro dei controlli periodici e del piano di emergenza. 

Le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del Decreto del ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 dovranno attuare le restanti misure in essa previste entro il 26 novembre 2016 (cioè sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 12 maggio 2016).

Diverso, infine, è il caso degli istituti realizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975: entro il 26 novembre 2016 dovranno attuare solo alcune delle misure per la sicurezza. Tra i requisiti da garantire, c'è l'evacuazione in caso di emergenza, e, quindi, l'adeguamento del sistema di vie d'uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne. Obbligatorio, inoltre, sarà dotarsi di impianto elettrico di sicurezza e della rete di idranti.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi (il noto “CPI”), in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristiche salienti della Norma

Il D.M. Interni 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-bis del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015 “Milleproroghe”, definisce le scadenze differenziate per l’attuazione delle disposizioni di prevenzione incendi per le Scuole non ancora in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. Interni 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” e dal D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122", ovvero gran parte del patrimonio edilizio scolastico degli Enti Locali italiani (Comuni, Province, Città Metropolitane, ecc.).

Scadenze previste

  • Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto (dal 26/05/2016 al 26/08/2016)

  • Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (dal 26/05/2016 al 26/11/2016)

Prima scadenza: 26/08/2016

Per la prima scadenza, indipendentemente dall’anno in cui la struttura scolastica è stata realizzata, devono essere messe in atto le seguenti misure previste dal D.M. 26/08/1992:

  • 7.0    Impianti elettrici (generalità)

  • 8       Sistemi di allarme

  • 9.2    Estintori

  • 10     Segnaletica di sicurezza

  • 12     Norme di esercizio

Nel dettaglio, per TUTTE LE SCUOLE occorrerà:

  • Adeguare l’impianto elettrico (in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186)

  • Installare un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo

  • Dotarsi di estintori portatili (almeno 1 estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di 2 estintori per piano)

  • Prevedere la segnaletica di sicurezza

  • Predisporre, a cura del titolare dell’attività, un registro dei controlli periodici degli impianti installati

Seconda scadenza: 31/12/2016

Per la seconda scadenza, e comunque non oltre il 31/12/2016, termine ultimo per l’adeguamento previsto dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, le misure da mettere in atto sono differenziate rispetto alla data di costruzione dell’edificio scolastico.

Tali misure sono comunque quelle previste dal D.M. 26/08/1992 per i vari casi, di seguito riassunti schematicamente:

Nel dettaglio:

Scuole preesistenti al momento dell’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975 (17/02/1976) entro sei mesi (26 novembre 2016) devono seguire le indicazioni in merito a:

  • Separazione delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica

  • Reazione al fuoco dei materiali

  • Misure di evacuazione in caso di emergenza, in particolare in merito alla larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento

  • Spazi per esercitazioni

  • Spazi per depositi

  • Impianti di produzione di calore

  • Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

  • Autorimesse

  • Spazi per servizi logistici

  • Impianto elettrico di sicurezza

  • Rete idranti

  • Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi

Scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975 (17/02/1976) ed entro la data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 (16/09/1992), entro sei mesi (26 novembre 2016) devono attuare le seguenti misure relativamente a:

  • Separazione

  • Comportamento al fuoco

  • Sezionamenti

  • Evacuazione in caso di emergenza

  • Spazi per esercitazioni

  • Spazi per depositi

  • Servizi tecnologici

  • Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

  • Autorimesse

  • Spazi per servizi logistici

  • Rete idranti

  • Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi

Scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 (16/09/1992): 

  • Devono attuare tutte le misure in precedenza entro sei mesi (26 novembre 2016).

Tutte le misure di adeguamento previste devono, comunque, essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

ESENZIONI

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento:

  • Gli ASILI NIDO (hanno una propria e specifica normativa di riferimento)

  • Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), in corso di validità, o per i quali sia stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

  • Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti per i quali siano in corso lavori di adeguamento al D.M. 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (deve tuttavia essere presentata la SCIA, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura).

 Milano, 30 giugno 2016

 Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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